Profilo del codice ATECO 59.14
Il codice ATECO 59.14 identifica nell’ambito della classificazione ISTAT ATECO 2007 le attività di attività di proiezione cinematografica (esercizio sale cinema). Si tratta di un’attività della categoria intrattenimento e cultura, con un profilo di rischio che richiede un’organizzazione documentale e formativa coerente con quanto previsto dal D.Lgs. 81/08 e — quando applicabile — dai regolamenti europei in materia di igiene alimentare.
L'esercizio cinematografico è soggetto alle norme sui luoghi di pubblico spettacolo (DPR 151/2011) con obbligo di CPI per sale con capienza superiore a 100 posti. Il piano di emergenza deve contemplare specifiche procedure per la gestione dell'evacuazione del pubblico in condizioni di scarsa visibilità. I multiplex con ristorazione integrata (bar, pop-corn corner) devono applicare anche le norme igienico-sanitarie alimentari (HACCP) per la parte food.
Rischi tipici
I rischi più frequentemente rilevati per questa tipologia di attività comprendono: rischio incendio in sala proiezione per impianti elettrici ad alta potenza e presenza elevata di pubblico, scivolamento e cadute su pavimentazioni in penombra nelle sale durante la proiezione, movimentazione manuale di attrezzature (proiettori, sedie, allestimenti promozionali) in fase di pulizia e setup, rischio elettrico per impianti audio, video e illuminazione professionale nelle sale, esposizione a rumore elevato nelle sale e in cabina di proiezione durante le proiezioni, microclima sfavorevole per il personale di sala (climatizzazione prolungata, oscuramento totale). La valutazione concreta deve tenere conto del numero di lavoratori, delle attrezzature in uso, dei processi di lavorazione e dell’assetto organizzativo dell’azienda. L’analisi dei rischi è documentata nel DVR e viene aggiornata a fronte di modifiche significative ai sensi degli artt. 17, 28 e 29 del D.Lgs. 81/08.
Documenti obbligatori per ATECO 59.14
- DVR
- Piano di emergenza ed evacuazione con planimetrie vie di fuga e segnaletica luminosa
- Certificato di prevenzione incendi (CPI) per luoghi di pubblico spettacolo
- Nomine RSPP, addetti antincendio e primo soccorso
- Registro manutenzione impianti antincendio (estintori, idranti, rilevatori)
- Valutazione del rischio rumore per personale tecnico di cabina
- Licenza di pubblico spettacolo rilasciata dalla Questura competente
Corsi di formazione richiesti
La formazione dei lavoratori è disciplinata dall’art. 37 del D.Lgs. 81/08 e dall’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025. La tabella riepiloga i corsi tipici per ATECO 59.14: ore esatte e periodicità di aggiornamento vanno verificate sulla mansione effettiva e sulla classificazione di rischio dell’azienda.
| Corso | Ore indicative | Aggiornamento |
|---|---|---|
| Formazione lavoratori 12h (rischio medio) per personale di sala, cassieri e tecnici di proiezione | 12h (rischio medio) | Periodico secondo Accordo Stato-Regioni |
| Antincendio livello 2 (8h) per strutture aperte al pubblico | 8h | Periodico secondo Accordo Stato-Regioni |
| Primo soccorso Gruppo B (12h) | 12h | Periodico secondo Accordo Stato-Regioni |
| Addestramento specifico per gestione emergenze ed evacuazione in presenza di pubblico | — | Periodico secondo Accordo Stato-Regioni |
Adempimenti antincendio
La classificazione antincendio del luogo di lavoro è definita dal DM 02/09/2021 (mini-codice antincendio), in combinato disposto con il DM 01/09/2021 sui controlli e il DM 03/09/2021 sulla gestione dell’emergenza. Per le attività di tipo ATECO 59.14 il riferimento operativo è generalmente:
Livello 2 (DM 02/09/2021) per sale fino a 300 posti; livello 3 per multiplex con capienza complessiva elevata
Da questa classificazione discendono la durata della formazione degli addetti antincendio (4, 8 o 16 ore) e l’eventuale obbligo di attestazione di idoneità tecnica rilasciata dai Vigili del Fuoco (livello 3). Se l’attività rientra in una delle categorie dell’Allegato I al DPR 151/2011 sono dovute la SCIA antincendio e le successive verifiche periodiche. Il piano di emergenza ed evacuazione va calibrato sulla capienza, sulle vie di esodo e sulla presenza eventuale di pubblico non addestrato.
Primo soccorso
Il DM 388/2003 classifica le aziende in gruppi A, B e C in base al rischio infortunistico, al numero di lavoratori e ad altri criteri. Per ATECO 59.14 il riferimento applicabile è: Gruppo B (DM 388/2003) — aggiornamento 4 ore ogni 3 anni. La formazione degli addetti al primo soccorso prevede contenuti pratici e teorici e un aggiornamento periodico sulle manovre.
Controlli e ispezioni
Un’attività con ATECO 59.14 può essere oggetto di verifica da parte di più autorità competenti, ognuna delle quali presidia un ambito specifico:
- ASL/ATS — PSAL
- INL
- Vigili del Fuoco
- Questura/Prefettura (licenza pubblica sicurezza)
In sede di ispezione vengono di norma richiesti DVR, nomine (RSPP, addetti antincendio, primo soccorso, medico competente quando previsto), attestati di formazione, verbali di consegna DPI, registri delle verifiche periodiche e — per le attività alimentari — manuale HACCP, registrazioni di temperature, sanificazioni e tracciabilità. La documentazione deve essere coerente con quanto realmente svolto in azienda.
Costi indicativi di adeguamento
I costi per allinearsi agli obblighi descritti dipendono dalle dimensioni dell’azienda, dal numero di lavoratori, dalle mansioni e dallo stato di partenza della documentazione. A titolo puramente orientativo, per un’attività con ATECO 59.14 di piccole-medie dimensioni si possono considerare i seguenti ordini di grandezza:
- Redazione o aggiornamento del DVR: da poche centinaia a oltre mille euro in funzione della complessità.
- Pacchetti di formazione lavoratori, antincendio e primo soccorso: variabili in base al numero di addetti e alla modalità (e-learning, aula, blended).
- Servizio RSPP esterno e medico competente: tariffa annuale dimensionata sull’organico.
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