Codice ATECO 2025
Dal 1° aprile 2025 è in vigore la classificazione ATECO 2025. Per l’attività descritta da ATECO 47.11 il codice corrispondente è 47.11: Commercio al dettaglio non specializzato con prevalenza di prodotti alimentari (classe presente anche in ATECO 2025).
La classe resta in ATECO 2025, ma il commercio al dettaglio è stato riarticolato: verifica la sottocategoria sulla tavola di raccordo ISTAT.
Rischi tipici dell’attività
- Movimentazione manuale di colli e rifornimento degli scaffali
- Uso di transpallet e carrelli elevatori in magazzino
- Caduta di merci dalle scaffalature e cadute da scale
- Tagli da affettatrici, seghe ossa e coltelli nei reparti freschi
- Esposizione al freddo in celle e banchi frigoriferi
- Postura fissa e movimenti ripetitivi alla cassa
- Rapine e aggressioni
L’elenco è un punto di partenza: il DVR deve valutare i rischi presenti davvero (artt. 17 e 28 D.Lgs. 81/2008) e va rielaborato entro 30 giorni dopo modifiche significative del processo o dell’organizzazione, infortuni gravi o risultati della sorveglianza sanitaria che lo richiedono (art. 29, comma 3).
Magazzino e scaffalature
La parte più rischiosa di un supermercato è spesso il retro: scarico dei mezzi, transpallet elettrici, scaffalature caricate fino in alto. Il DVR deve indicare i carichi massimi delle scaffalature, le vie di transito separate per pedoni e mezzi e chi è autorizzato a usare i carrelli. Per i carrelli elevatori con conducente a bordo serve l'abilitazione specifica.
La movimentazione manuale va valutata con un metodo riconosciuto (ad esempio le norme della serie ISO 11228 richiamate dall'Allegato XXXIII del D.Lgs. 81/2008), considerando peso dei colli, frequenza e altezza degli scaffali.
Emergenze con il pubblico presente
Il numero di addetti antincendio e primo soccorso deve garantire la copertura in tutti i turni di apertura, non solo nell'orario centrale. Il piano di emergenza deve spiegare come si fanno uscire i clienti, chi controlla le casse e i servizi igienici e come si tengono libere le uscite quando arrivano le consegne.
Documenti e adempimenti
Documenti per ATECO 47.11
- DVR con reparti, magazzino, casse e celle frigorifere
- Valutazione della movimentazione manuale dei carichi
- Designazione degli addetti antincendio e primo soccorso, dimensionati sugli orari di apertura
- Piano di emergenza ed evacuazione che consideri i clienti presenti
- Piano di autocontrollo HACCP per i reparti e registrazione al SUAP
- DUVRI o coordinamento per i servizi in appalto (pulizie, vigilanza, manutenzioni) ai sensi dell'art. 26 D.Lgs. 81/2008
- Registro dei controlli antincendio e verifiche dell'impianto di terra (DPR 462/2001)
Formazione obbligatoria
Durate minime previste dall’art. 37 D.Lgs. 81/2008, dall’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025, dal DM 02/09/2021 e dal DM 388/2003. La classe di rischio basso è quella attribuita al settore dalla tabella dell’Accordo; se il DVR evidenzia rischi maggiori la formazione specifica va aumentata.
| Figura | Corso | Aggiornamento |
|---|---|---|
| Lavoratori | 4 h di formazione generale + 4 h di formazione specifica (rischio basso) | 6 h ogni 5 anni |
| Preposti | 12 h, in presenza | 6 h ogni 2 anni, in presenza |
| Addetti antincendio | livello 1: 4 h; livello 2: 8 h | livello 1: 2 h; livello 2: 5 h, ogni 5 anni |
| Addetti primo soccorso | gruppi B e C: 12 h | 4 h ogni 3 anni |
| RLS | 32 h | annuale: 4 h da 15 a 50 lavoratori, 8 h oltre 50 |
Altri corsi e abilitazioni
- Abilitazione per i carrelli elevatori con conducente a bordo (art. 73, comma 5, D.Lgs. 81/2008)
- Addestramento all'uso di affettatrici e seghe ossa
- Formazione degli alimentaristi addetti ai reparti freschi secondo la normativa regionale
Antincendio
Il DM 02/09/2021 distingue tre livelli di attività per la formazione degli addetti antincendio. Per ATECO 47.11: livello 1 o 2.
Livello 2 se il punto vendita è soggetto al DPR 151/2011 (attività 69: locali di vendita con superficie lorda oltre 400 mq, servizi e depositi compresi). Per le grandi strutture verifica se rientrano tra le attività di livello 3 elencate dal DM 02/09/2021.
Il livello 2 riguarda in generale le attività soggette ai controlli dei Vigili del Fuoco (Allegato I del DPR 151/2011), il livello 3 le attività più complesse elencate dal decreto, per le quali serve anche l’attestato di idoneità tecnica. Estintori, porte e luci di emergenza vanno controllati periodicamente e i controlli registrati (DM 01/09/2021).
Primo soccorso
Si applica il gruppo B del DM 388/2003 con 3 o più lavoratori e il gruppo C con meno di 3, salvo che l’azienda rientri nei casi del gruppo A.
Nei gruppi A e B serve la cassetta di pronto soccorso con i contenuti dell’Allegato 1 del decreto, nel gruppo C il pacchetto di medicazione dell’Allegato 2, oltre a un mezzo di comunicazione per attivare il sistema di emergenza sanitaria.
Igiene alimentare
L’attività è soggetta al Reg. CE 852/2004: registrazione presso l’autorità sanitaria tramite il SUAP, piano di autocontrollo basato sui principi HACCP, formazione degli addetti secondo la normativa regionale e informazioni sugli allergeni (Reg. UE 1169/2011). Approfondisci nella pagina consulenza HACCP.
Chi controlla
- ASL: igiene degli alimenti e prevenzione negli ambienti di lavoro
- Ispettorato nazionale del lavoro
- NAS dei Carabinieri
- Vigili del Fuoco per i punti vendita soggetti al DPR 151/2011
Le sanzioni per gli obblighi del datore di lavoro e dei dirigenti sono previste dall’art. 55 D.Lgs. 81/2008; gli importi aggiornati delle violazioni più contestate sono nel calcolatore delle sanzioni.
Errori frequenti
- Addetti alle emergenze assenti nei turni serali o domenicali
- Uscite di sicurezza ingombre da merce in attesa di sistemazione
- Carrellisti senza abilitazione o con attestato non aggiornato
- Nessun coordinamento scritto con l'impresa di pulizie che lavora a negozio aperto