Codice ATECO 2025
Il codice 47.30 appartiene alla classificazione ATECO 2007, sostituita dal 1° aprile 2025 da ATECO 2025. Il nuovo codice si legge nella visura camerale aggiornata o nella tavola di raccordo ISTAT. Il cambio di codice non modifica gli obblighi di sicurezza, che dipendono dall’attività svolta.
Rischi tipici dell’attività
- Incendio ed esplosione di vapori di benzina, GPL e metano
- Benzene durante rifornimenti e scarico delle autobotti
- Investimento nell'area di rifornimento
- Rapine, soprattutto negli orari serali
- Lavoro all'aperto con freddo, caldo e intemperie
- Prodotti chimici e attrezzature dell'autolavaggio
L’elenco è un punto di partenza: il DVR deve valutare i rischi presenti davvero (artt. 17 e 28 D.Lgs. 81/2008) e va rielaborato entro 30 giorni dopo modifiche significative del processo o dell’organizzazione, infortuni gravi o risultati della sorveglianza sanitaria che lo richiedono (art. 29, comma 3).
Zone ATEX e scarico autobotti
Intorno agli erogatori, agli sfiati dei serbatoi e ai pozzetti di carico ci sono zone a rischio di esplosione: telefoni, attrezzi e impianti non adatti vanno tenuti fuori, e il divieto di fumare e di tenere il motore acceso va fatto rispettare. Lo scarico dell'autobotte richiede la delimitazione dell'area, la messa a terra e la presenza continua dell'operatore.
Rapine
Le misure contro le rapine sono organizzative oltre che tecniche: poco contante in cassa, cassaforte a tempo, videosorveglianza, illuminazione, istruzioni chiare su come comportarsi (non opporre resistenza) e supporto ai lavoratori dopo un evento traumatico.
Documenti e adempimenti
Documenti per ATECO 47.30
- Certificato di prevenzione incendi per l'impianto di distribuzione (DPR 151/2011, attività 13)
- Documento sulla protezione contro le esplosioni con classificazione delle zone (art. 290 D.Lgs. 81/2008)
- Procedura per lo scarico delle autobotti
- Valutazione del rischio di rapina e delle misure di protezione
- Verifiche periodiche dell'impianto elettrico e di messa a terra (DPR 462/2001)
Formazione obbligatoria
Durate minime previste dall’art. 37 D.Lgs. 81/2008, dall’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025, dal DM 02/09/2021 e dal DM 388/2003. La classe di rischio basso è quella attribuita al settore dalla tabella dell’Accordo; se il DVR evidenzia rischi maggiori la formazione specifica va aumentata.
| Figura | Corso | Aggiornamento |
|---|---|---|
| Lavoratori | 4 h di formazione generale + 4 h di formazione specifica (rischio basso) | 6 h ogni 5 anni |
| Preposti | 12 h, in presenza | 6 h ogni 2 anni, in presenza |
| Addetti antincendio | livello 2: 8 h | livello 2: 5 h, ogni 5 anni |
| Addetti primo soccorso | gruppi B e C: 12 h | 4 h ogni 3 anni |
| RLS | 32 h | annuale: 4 h da 15 a 50 lavoratori, 8 h oltre 50 |
Altri corsi e abilitazioni
- Addestramento sulle procedure di rifornimento di GPL e metano e sulle emergenze dell'impianto, se presenti
Antincendio
Il DM 02/09/2021 distingue tre livelli di attività per la formazione degli addetti antincendio. Per ATECO 47.30: livello 2.
Gli impianti di distribuzione carburanti sono attività soggette al DPR 151/2011: addetti di livello 2.
Il livello 2 riguarda in generale le attività soggette ai controlli dei Vigili del Fuoco (Allegato I del DPR 151/2011), il livello 3 le attività più complesse elencate dal decreto, per le quali serve anche l’attestato di idoneità tecnica. Estintori, porte e luci di emergenza vanno controllati periodicamente e i controlli registrati (DM 01/09/2021).
Primo soccorso
Si applica il gruppo B del DM 388/2003 con 3 o più lavoratori e il gruppo C con meno di 3, salvo che l’azienda rientri nei casi del gruppo A.
Nei gruppi A e B serve la cassetta di pronto soccorso con i contenuti dell’Allegato 1 del decreto, nel gruppo C il pacchetto di medicazione dell’Allegato 2, oltre a un mezzo di comunicazione per attivare il sistema di emergenza sanitaria.
Chi controlla
- Vigili del fuoco, per le attività soggette al DPR 151/2011
- ASL: servizio di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro
- Ispettorato nazionale del lavoro
- Agenzia delle dogane e dei monopoli per la parte fiscale
- Comune per l'autorizzazione dell'impianto
Le sanzioni per gli obblighi del datore di lavoro e dei dirigenti sono previste dall’art. 55 D.Lgs. 81/2008; gli importi aggiornati delle violazioni più contestate sono nel calcolatore delle sanzioni.
Errori frequenti
- Uso di telefoni e attrezzi non adatti nelle zone classificate
- Scarico autobotte con area non delimitata