Codice ATECO 2025
Il codice 47.21 appartiene alla classificazione ATECO 2007, sostituita dal 1° aprile 2025 da ATECO 2025. Il nuovo codice si legge nella visura camerale aggiornata o nella tavola di raccordo ISTAT. Il cambio di codice non modifica gli obblighi di sicurezza, che dipendono dall’attività svolta.
Rischi tipici dell’attività
- Movimentazione di cassette e casse di frutta e verdura
- Sforzi e posture nel carico e scarico dal furgone all'alba al mercato ortofrutticolo
- Tagli da coltelli e taglierine per la preparazione di prodotti pronti
- Scivolamento su foglie e scarti a terra
- Microclima freddo nei banchi esterni e nelle celle
- Rischi stradali negli spostamenti verso i mercati generali
L’elenco è un punto di partenza: il DVR deve valutare i rischi presenti davvero (artt. 17 e 28 D.Lgs. 81/2008) e va rielaborato entro 30 giorni dopo modifiche significative del processo o dell’organizzazione, infortuni gravi o risultati della sorveglianza sanitaria che lo richiedono (art. 29, comma 3).
Cassette e furgone
La valutazione della movimentazione manuale (Titolo VI e Allegato XXXIII D.Lgs. 81/2008) deve considerare peso delle cassette, altezze degli scaffali e del pianale del furgone, frequenza dei sollevamenti. Le misure tipiche sono carrelli e transpallet manuali, esposizione delle cassette pesanti in basso, scaffali che non costringano a sollevare sopra le spalle.
Quando la frutta diventa preparazione
Macedonie, verdure lavate e tagliate, centrifugati e spremute sono prodotti pronti al consumo: richiedono lavaggio con acqua potabile, superfici e coltelli dedicati, frigorifero e una durata massima di vendita indicata nel piano HACCP. Per questi prodotti si applicano anche le regole sugli allergeni se contengono ingredienti come frutta a guscio o sedano.
Documenti e adempimenti
Documenti per ATECO 47.21
- DVR con la valutazione della movimentazione manuale dei carichi
- Registrazione dell'attività alimentare tramite SCIA al SUAP
- Piano di autocontrollo HACCP, semplificato per i prodotti non trasformati, più completo se si vendono prodotti tagliati, lavati o pronti al consumo
- Rintracciabilità dei fornitori (art. 18 Reg. CE 178/2002)
- Cartellini con origine e categoria dei prodotti ortofrutticoli
Formazione obbligatoria
Durate minime previste dall’art. 37 D.Lgs. 81/2008, dall’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025, dal DM 02/09/2021 e dal DM 388/2003. La classe di rischio basso è quella attribuita al settore dalla tabella dell’Accordo; se il DVR evidenzia rischi maggiori la formazione specifica va aumentata.
| Figura | Corso | Aggiornamento |
|---|---|---|
| Lavoratori | 4 h di formazione generale + 4 h di formazione specifica (rischio basso) | 6 h ogni 5 anni |
| Preposti | 12 h, in presenza | 6 h ogni 2 anni, in presenza |
| Addetti antincendio | livello 1: 4 h | livello 1: 2 h, ogni 5 anni |
| Addetti primo soccorso | gruppi B e C: 12 h | 4 h ogni 3 anni |
| RLS | 32 h | annuale: 4 h da 15 a 50 lavoratori, 8 h oltre 50 |
Altri corsi e abilitazioni
- Formazione degli alimentaristi secondo la normativa della propria Regione
Antincendio
Il DM 02/09/2021 distingue tre livelli di attività per la formazione degli addetti antincendio. Per ATECO 47.21: livello 1.
Livello 1 per il negozio di vicinato. Le grandi superfici di vendita oltre 400 m² sono soggette al DPR 151/2011 (attività 69) e richiedono addetti di livello 2.
Il livello 2 riguarda in generale le attività soggette ai controlli dei Vigili del Fuoco (Allegato I del DPR 151/2011), il livello 3 le attività più complesse elencate dal decreto, per le quali serve anche l’attestato di idoneità tecnica. Estintori, porte e luci di emergenza vanno controllati periodicamente e i controlli registrati (DM 01/09/2021).
Primo soccorso
Si applica il gruppo B del DM 388/2003 con 3 o più lavoratori e il gruppo C con meno di 3, salvo che l’azienda rientri nei casi del gruppo A.
Nei gruppi A e B serve la cassetta di pronto soccorso con i contenuti dell’Allegato 1 del decreto, nel gruppo C il pacchetto di medicazione dell’Allegato 2, oltre a un mezzo di comunicazione per attivare il sistema di emergenza sanitaria.
Igiene alimentare
L’attività è soggetta al Reg. CE 852/2004: registrazione presso l’autorità sanitaria tramite il SUAP, piano di autocontrollo basato sui principi HACCP, formazione degli addetti secondo la normativa regionale e informazioni sugli allergeni (Reg. UE 1169/2011). Approfondisci nella pagina consulenza HACCP.
Chi controlla
- ASL: servizio igiene degli alimenti e della nutrizione e servizio veterinario
- NAS dei Carabinieri
- Ispettorato nazionale del lavoro
- Polizia locale per occupazione di suolo pubblico ed esposizione esterna
Le sanzioni per gli obblighi del datore di lavoro e dei dirigenti sono previste dall’art. 55 D.Lgs. 81/2008; gli importi aggiornati delle violazioni più contestate sono nel calcolatore delle sanzioni.
Errori frequenti
- Cassette pesanti stoccate sopra l'altezza delle spalle
- Prodotti tagliati e confezionati senza procedura HACCP né data di consumo
- Nessuna valutazione del lavoro al freddo per chi sta ai banchi esterni