Codice ATECO 2025
Il codice 47.71 appartiene alla classificazione ATECO 2007, sostituita dal 1° aprile 2025 da ATECO 2025. Il nuovo codice si legge nella visura camerale aggiornata o nella tavola di raccordo ISTAT. Il cambio di codice non modifica gli obblighi di sicurezza, che dipendono dall’attività svolta.
Rischi tipici dell’attività
- Lavoro in piedi per gran parte del turno
- Cadute da scale e sgabelli nel magazzino e nell'allestimento delle vetrine
- Movimentazione di scatoloni durante il ricevimento merce
- Aggressioni e taccheggio
- Affollamento durante saldi ed eventi
- Lavoro festivo e orari prolungati
L’elenco è un punto di partenza: il DVR deve valutare i rischi presenti davvero (artt. 17 e 28 D.Lgs. 81/2008) e va rielaborato entro 30 giorni dopo modifiche significative del processo o dell’organizzazione, infortuni gravi o risultati della sorveglianza sanitaria che lo richiedono (art. 29, comma 3).
Lavoro in piedi e gravidanza
Il lavoro in piedi per gran parte della giornata è la condizione più comune nel commercio di abbigliamento: sedute di appoggio alla cassa, pause e pavimenti non duri aiutano. Per le lavoratrici in gravidanza il D.Lgs. 151/2001 vieta i lavori che comportano la stazione in piedi per più di metà dell'orario: il DVR deve prevedere come modificare la mansione.
Documenti e adempimenti
Documenti per ATECO 47.71
- DVR con vendita, cassa, magazzino e allestimento
- Valutazione dei rischi per le lavoratrici in gravidanza e allattamento (D.Lgs. 151/2001), compreso il lavoro in piedi per più di metà dell'orario
- Piano di emergenza con le vie di esodo libere anche nei periodi di saldi
- Scale portatili conformi per il magazzino
Formazione obbligatoria
Durate minime previste dall’art. 37 D.Lgs. 81/2008, dall’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025, dal DM 02/09/2021 e dal DM 388/2003. La classe di rischio basso è quella attribuita al settore dalla tabella dell’Accordo; se il DVR evidenzia rischi maggiori la formazione specifica va aumentata.
| Figura | Corso | Aggiornamento |
|---|---|---|
| Lavoratori | 4 h di formazione generale + 4 h di formazione specifica (rischio basso) | 6 h ogni 5 anni |
| Preposti | 12 h, in presenza | 6 h ogni 2 anni, in presenza |
| Addetti antincendio | livello 1: 4 h | livello 1: 2 h, ogni 5 anni |
| Addetti primo soccorso | gruppi B e C: 12 h | 4 h ogni 3 anni |
| RLS | 32 h | annuale: 4 h da 15 a 50 lavoratori, 8 h oltre 50 |
Antincendio
Il DM 02/09/2021 distingue tre livelli di attività per la formazione degli addetti antincendio. Per ATECO 47.71: livello 1.
Livello 1 per il negozio di vicinato. Le superfici di vendita oltre 400 m² comprensive di servizi e depositi rientrano nel DPR 151/2011 (attività 69) e richiedono addetti di livello 2.
Il livello 2 riguarda in generale le attività soggette ai controlli dei Vigili del Fuoco (Allegato I del DPR 151/2011), il livello 3 le attività più complesse elencate dal decreto, per le quali serve anche l’attestato di idoneità tecnica. Estintori, porte e luci di emergenza vanno controllati periodicamente e i controlli registrati (DM 01/09/2021).
Primo soccorso
Si applica il gruppo B del DM 388/2003 con 3 o più lavoratori e il gruppo C con meno di 3, salvo che l’azienda rientri nei casi del gruppo A.
Nei gruppi A e B serve la cassetta di pronto soccorso con i contenuti dell’Allegato 1 del decreto, nel gruppo C il pacchetto di medicazione dell’Allegato 2, oltre a un mezzo di comunicazione per attivare il sistema di emergenza sanitaria.
Chi controlla
- ASL: servizio di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro
- Ispettorato nazionale del lavoro
- Vigili del fuoco, per le attività soggette al DPR 151/2011 per i negozi oltre 400 m²
Le sanzioni per gli obblighi del datore di lavoro e dei dirigenti sono previste dall’art. 55 D.Lgs. 81/2008; gli importi aggiornati delle violazioni più contestate sono nel calcolatore delle sanzioni.
Errori frequenti
- Nessuna previsione per le lavoratrici in gravidanza
- Magazzino con scatoloni impilati in altezza senza scaffalature