Vai al contenuto
123 Consulenza123Consulenza
Guida completa · 2026

Sicurezza nei Centri Commerciali e Gallerie: Guida Completa 2026

Tutto quello che serve sapere per gestire la sicurezza in un centro commerciale, galleria o outlet: DVR, antincendio DM 2021, cadute visitatori, rischio rapina, ergonomia cassieri, DUVRI appalti pulizie, sorveglianza sanitaria e sanzioni. Aggiornata a giugno 2026.

D.Lgs. 81/08Sicurezza lavoroReg. CE 852/2004Igiene alimentareAccordo SR 2025Aggiornamento
Risposta rapida

I centri commerciali, le gallerie e gli outlet presentano un profilo di rischio complesso che riguarda sia i lavoratori dipendenti del gestore e dei singoli esercenti, sia i visitatori. I rischi principali sono: antincendio (strutture con grande afflusso di pubblico, soggette a CPI e DM 02/09/2021), cadute e scivolamenti nelle aree comuni, rischio rapina per gli addetti alle casse, ergonomia e movimenti ripetitivi per cassieri e commessi, rischio chimico e biologico per gli addetti alle pulizie, rischi da interferenze tra il gestore e le imprese appaltatrici (DUVRI ex art. 26 D.Lgs. 81/08). Il DVR deve essere redatto separatamente dal gestore (per le aree comuni) e da ogni singolo esercente (per il proprio punto vendita); il coordinamento avviene attraverso il DUVRI.

1. Quadro normativo applicabile ai centri commerciali e gallerie commerciali

I centri commerciali, le gallerie commerciali, gli outlet e le grandi superfici di vendita sono ambienti di lavoro complessi che ospitano contemporaneamente più datori di lavoro (il gestore della struttura e ogni singolo esercente o tenant), lavoratori con mansioni molto diverse tra loro e un flusso continuo di visitatori. Questa molteplicità di soggetti rende il quadro normativo particolarmente articolato.

Il pilastro fondamentale è il D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81(Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro), che si applica a tutti i datori di lavoro presenti nella struttura. Le disposizioni più rilevanti per questo settore sono: l'art. 17 (obblighi non delegabili del datore di lavoro, inclusa la redazione del DVR), l'art. 26 (obblighi in caso di contratti di appalto o d'opera — DUVRI), il Titolo IV (cantieri, rilevante per i lavori di allestimento e ristrutturazione), il Titolo V (segnaletica di sicurezza), il Titolo VI (movimentazione manuale dei carichi, per magazzinieri e addetti alle consegne), il Titolo VII (attrezzature munite di videoterminali, per i cassieri con display interattivi), il Titolo IX (agenti chimici, per le imprese di pulizie).

Sul fronte della prevenzione incendi, i centri commerciali con superficie di vendita superiore a determinate soglie rientrano nell'elenco delle attività soggette al D.P.R. 151/2011(Regolamento di semplificazione dei procedimenti antincendio) e devono ottenere il Certificato di Prevenzione Incendi (CPI) dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco. La formazione degli addetti antincendio è disciplinata dal DM 02/09/2021 che ha ridisegnato i percorsi formativi introducendo tre livelli in funzione del rischio incendio della struttura.

Il D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231sulla responsabilità amministrativa degli enti è rilevante perché prevede la responsabilità della persona giuridica (il gestore del centro commerciale costituito in forma societaria) per i reati commessi nell'interesse o a vantaggio dell'ente, inclusi i reati colposi in materia di salute e sicurezza sul lavoro (art. 25-septies D.Lgs. 231/2001). Dotarsi di un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (MOGC 231) con una specifica sezione dedicata alla sicurezza sul lavoro è una buona pratica gestionale, anche se non obbligatoria per legge.

A livello regionale, si applicano le disposizioni sui requisiti strutturali delle strutture di vendita, le norme urbanistiche sul commercio e i regolamenti comunali edilizi. Per gli spazi aperti al pubblico si applicano anche le norme civilistiche sulla responsabilità del custode (art. 2051 c.c.) e del datore di lavoro (art. 2087 c.c.) che fondano la responsabilità per i danni ai visitatori e ai lavoratori.

2. DVR per centri commerciali: struttura e peculiarità

Il Documento di Valutazione dei Rischi in un centro commerciale o galleria segue la struttura prevista dagli artt. 17, 28 e 29 del D.Lgs. 81/08, ma deve tener conto delle peculiarità di un ambiente multidatore con flusso di pubblico. In realtà, in un tipico centro commerciale esistono più DVR distinti:

Il DVR del gestore della galleria deve coprire, come sezioni minime, i seguenti rischi:

Per i centri commerciali che dispongono di un'area food court con cucine o ristoranti, si aggiunge la valutazione del rischio da microclima (lavoro in ambienti caldi), rischio biologico (alimenti, allergeni), rischio da agenti chimici (detersivi e sanificanti per uso professionale). Questi rischi ricadono prevalentemente sui DVR degli esercenti della ristorazione, non del gestore della galleria, salvo per le aree e le attrezzature comuni.

Documenti minimi del gestore di una galleria commerciale — checklist sintetica

  • DVR del gestore per le aree comuni e i lavoratori dipendenti della struttura
  • Piano di emergenza ed evacuazione con procedure per le aree comuni
  • Certificato di Prevenzione Incendi (CPI) se la struttura è soggetta ex D.P.R. 151/2011
  • DUVRI per ogni contratto di appalto (pulizie, manutenzione, sicurezza, allestimenti)
  • Nomina RSPP (esterno abilitato o datore con formazione prevista per il settore)
  • Nomina RLS e verbale di consultazione annuale
  • Nomina medico competente e protocollo sanitario per i dipendenti del gestore
  • Attestati formazione lavoratori (rischio medio/alto secondo attività)
  • Attestati formazione antincendio livello 2 o 3 (DM 02/09/2021) per gli addetti designati
  • Attestati formazione primo soccorso gruppi A o B (D.M. 388/2003)
  • Registro delle manutenzioni periodiche degli impianti antincendio, ascensori, scale mobili
  • Registro infortuni e registro dei near miss
  • Verbali di consegna DPI ai dipendenti del gestore
  • Contratti di appalto con allegato DUVRI e indicazione dei costi della sicurezza
  • Registro delle prove di evacuazione (almeno annuali)

3. Antincendio e vie di esodo nei centri commerciali (DM 02/09/2021)

Il rischio incendio è uno dei rischi prioritari nei centri commerciali e nelle gallerie: le strutture ospitano materiali combustibili in grande quantità (abbigliamento, arredi, imballaggi, merci varie), hanno un'alta densità di persone non addestrate all'evacuazione (i visitatori) e presentano complessità impiantistica elevata (impianti elettrici, di climatizzazione, di refrigerazione per la grande distribuzione alimentare, gas tecnici nei ristoranti). Il DM 02/09/2021 ha sostituito il DM 10/03/1998 e ha introdotto un sistema di classificazione del rischio incendio articolato in tre livelli (basso, medio, alto) con percorsi formativi differenziati.

I centri commerciali soggetti a CPI (quelli con superficie di vendita superiore a 400 m² all'aperto o 400 m² al coperto, o con specifici elementi di rischio aggiuntivi) devono rispettare le prescrizioni tecniche del progetto approvato dai VVF, che include:

Il gestore della struttura è responsabile della manutenzione di tutti gli impianti e presidi antincendio nelle aree comuni. Ogni esercente è responsabile di quelli all'interno del proprio punto vendita (estintori, cartellonistica delle uscite). Il piano di emergenza deve essere unico per la struttura e coordinare le procedure del gestore e dei singoli esercenti. I singoli esercenti devono essere informati delle procedure di emergenza della galleria e parteciparvi durante le prove di evacuazione.

La formazione antincendio degli addetti è obbligatoria ai sensi del DM 02/09/2021. Per le strutture a rischio alto (la categoria in cui rientrano la maggior parte dei centri commerciali di medie e grandi dimensioni) è richiesta la formazione di livello 3 (16 ore)con prove pratiche e esame finale presso il Comando VVF. La struttura deve avere sempre presenti dipendenti formati in numero sufficiente a gestire la prima risposta all'emergenza per ogni turno lavorativo.

4. Cadute dei visitatori nelle aree comuni e responsabilità del gestore

Le cadute e gli scivolamenti dei visitatori nelle aree comuni di centri commerciali e gallerie sono una delle principali cause di infortuni in queste strutture e una fonte rilevante di responsabilità civile per il gestore. La base giuridica della responsabilità del gestore si fonda su due disposizioni principali:

Dal punto di vista della sicurezza dei lavoratori (D.Lgs. 81/08), i pavimenti delle aree di lavoro devono essere privi di buche, sporgenze pericolose e non sdrucciolevoli anche in condizioni di bagnato (art. 63 e Allegato IV). La valutazione del rischio di scivolamento deve essere inclusa nel DVR del gestore con riferimento specifico alle aree comuni.

Le misure preventive che il gestore deve adottare comprendono:

5. Rischio rapina e sicurezza fisica nelle strutture commerciali

Il rischio di aggressione e rapina è un rischio lavorativo rilevante per il personale delle casse, degli sportelli bancari all'interno dei centri commerciali, degli uffici dei cambiavalute, degli addetti alla sicurezza e al trasporto valori. Il D.Lgs. 81/08 include la violenza di terzi tra i rischi da valutare nel DVR (art. 28 c. 1). La Circolare del Ministero del Lavoro n. 29/2010 ha ribadito che il rischio di violenza, rapina e aggressione è un rischio lavorativo a tutti gli effetti che il datore di lavoro deve valutare e prevenire.

Le misure preventive per il rischio rapina e violenza esterna si articolano su tre livelli:

Per il personale di sicurezza interno (guardie giurate o personale di vigilanza non armato), si applicano normative specifiche sul settore degli istituti di vigilanza (DM 01/12/2010 e s.m.i.) e le disposizioni del D.Lgs. 81/08 relative alla valutazione del rischio specifico della mansione.

6. Ergonomia per cassieri e commessi: VDT, postura e standing

I lavoratori alla cassa — cassieri e cassiere di supermercati, ipermercati, centri commerciali e grandi superfici di vendita — sono esposti a rischi ergonomici significativi che hanno un impatto diretto sulla salute a breve e lungo termine. I principali rischi ergonomici per questa mansione sono:

Rischio ergonomicoFattori determinantiPatologie correlate più frequentiMisure preventive principali
Movimenti ripetitivi arti superioriPassaggio della merce sullo scanner, digitazione sulla tastiera, movimentazione delle borse/busteSindrome del tunnel carpale, tendinite del polso, epicondiliteValutazione OCRA o RULA, pause programmate, rotazione delle mansioni, postazione ergonomica
Postura statica prolungata (in piedi)Lavoro in piedi per ore consecutive senza possibilità di variare la posturaLombalgia, varici, gonfiore degli arti inferiori, dolori ai piediTappeto antifatica, sgabello ergonomico, calzature adeguate, pause sedute
Postura del rachideFlessione del collo e del tronco verso lo schermo, torsioni per passare la merce, altezza non regolabile del nastroCervicalgia, dorso-lombalgia, discopatiePostazione regolabile in altezza, schermo posizionato all'altezza degli occhi, formazione sulla postura
Rischio VDTUtilizzo dello schermo del registratore di cassa o di terminali interattivi per oltre 20 ore/settimanaAstenopia, secchezza oculare, cefaleaVisita oculistica periodica (Titolo VII D.Lgs. 81/08), schermo antiriflesso, illuminazione corretta
Stress da lavoro (pressione ritmo)Ritmo di lavoro imposto dalla coda, pressione dei clienti, pause insufficientiStress lavoro-correlato, burnout, disturbi del sonnoValutazione stress ex art. 28 D.Lgs. 81/08, organizzazione delle pause, supporto del preposto

Il DVR del singolo esercente (supermercato, negozio con cassa) deve contenere la valutazione del rischio da movimenti ripetitivi degli arti superiori con un metodo standardizzato. Il metodo OCRA (Occupational Repetitive Action) è quello indicato dalla norma UNI EN ISO 11228-3 come metodo di riferimento per la valutazione dell'esposizione a movimenti ripetitivi. Se il risultato dell'indice OCRA o del checklist OCRA indica un rischio medio o alto, devono essere adottate misure di miglioramento (riduzione della durata del lavoro ripetitivo, aumento delle pause di recupero, rotazione delle mansioni, modifica della postazione).

La sorveglianza sanitaria del medico competente per i cassieri deve prevedere visite preventive e periodiche con valutazione dei disturbi muscolo-scheletrici (questionario NORDICO o analogo), esame clinico degli arti superiori e della colonna vertebrale, visita oculistica se il lavoratore è classificato come addetto VDT. La frequenza delle visite è definita dal medico competente nel protocollo sanitario in funzione del livello di rischio valutato.

7. Rischio biologico e igiene ambientale: le imprese di pulizie

Le imprese di pulizie che operano nei centri commerciali sono tra gli appaltatori più presenti in queste strutture. Il rischio biologico per gli addetti alle pulizie è determinato dal contatto con superfici e attrezzature contaminate da microrganismi presenti nell'ambiente (pavimenti, superfici toccate da grandi flussi di pubblico, servizi igienici), dall'utilizzo di attrezzature di pulizia che possono veicolare contaminazioni (mocio, strofinacci, aspirapolvere con filtri), dalla gestione dei rifiuti (raccolta differenziata nei punti di conferimento degli esercenti, svuotamento cestini nelle aree comuni, smaltimento di rifiuti potenzialmente contaminati provenienti dai servizi igienici).

Il rischio chimico per gli addetti alle pulizie è determinato dall'uso di prodotti detergenti, disinfettanti e deceranti che contengono principi attivi classificati come pericolosi ai sensi del Regolamento CLP (CE 1272/2008): caustici (ipoclorito di sodio, idrossido di sodio), ossidanti (perossido di idrogeno), acidi (acido cloridrico, acido citrico), tensioattivi irritanti. Il DVR dell'impresa di pulizie deve contenere la valutazione del rischio chimico basata sulle schede dati di sicurezza (SDS) di ciascun prodotto. I DPI per gli addetti alle pulizie in ambienti con elevato afflusso di pubblico comprendono: guanti chimici di categoria III (non solo guanti in lattice monouso), mascherina quando si usano prodotti volatili o si pulisce in ambienti chiusi poco ventilati, calzature antiscivolo, grembiule impermeabile.

I servizi igienici pubblici dei centri commerciali sono aree ad alto rischio sia per il rischio biologico (contaminazione fecale-orale, presenza di virus enterici e MRSA sulle superfici) sia per il rischio chimico (accumulo di vapori di disinfettanti in ambienti confinati). Le procedure di pulizia dei bagni devono prevedere: frequenza minima di interventi (almeno ogni ora nei giorni di alto afflusso), uso di DPI completi, verifica della ventilazione prima di entrare dopo la disinfettazione, smaltimento separato dei rifiuti dei bagni (contenitori con pedale, sacchi dedicati, mai rimozione manuale senza guanti).

8. Lavoratori in appalto e DUVRI (art. 26 D.Lgs. 81/08)

L'art. 26 del D.Lgs. 81/08 disciplina gli obblighi del datore di lavoro committente quando affida lavori, servizi o forniture ad imprese esterne o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda o unità produttiva. In un centro commerciale il gestore della galleria è committente di numerosi contratti di appalto che generano l'obbligo di elaborare il DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze):

Il DUVRI deve essere redatto prima dell'inizio dei lavori o dei servizi, deve essere allegato al contratto di appalto e deve indicare le misure adottate per eliminare o ridurre i rischi da interferenze. I costi della sicurezza da interferenze devono essere quantificati nel DUVRI e indicati nel contratto come voce separata non soggetta a ribasso (art. 26 c. 5 D.Lgs. 81/08).

Il DUVRI non è richiesto per i servizi di natura intellettuale, per la mera fornitura di materiali o attrezzature, per lavori o servizi di durata non superiore a cinque uomini-giorno che non comportano rischi particolari. Tuttavia, nel caso dei contratti continuativi tipici di un centro commerciale (pulizie, manutenzione, vigilanza), l'obbligo sussiste sempre. In alternativa al DUVRI, per i contratti di durata e complessità adeguata, è possibile ricorrere all'istituto del Responsabile per la Sicurezza dei Lavori in Appalto designato dal committente, che si affianca alla predisposizione del documento.

9. Sorveglianza sanitaria dei lavoratori nei centri commerciali

La sorveglianza sanitaria dei lavoratori di un centro commerciale o di un punto vendita della grande distribuzione è obbligatoria quando la valutazione del rischio evidenzia l'esposizione a rischi specifici per i quali la legge la prevede. I rischi più frequenti che generano l'obbligo di sorveglianza sanitaria in questo settore sono:

Il medico competente, nominato dal datore di lavoro (il gestore della galleria per i propri dipendenti; ogni esercente per i propri lavoratori), redige il protocollo sanitario sulla base della valutazione del rischio del DVR ed esprime il giudizio di idoneità alla mansione specifica per ciascun lavoratore visitato. I giudizi di inidoneità parziale o totale hanno conseguenze dirette sull'organizzazione del lavoro (obbligo di adibire il lavoratore a mansione compatibile con le limitazioni prescritte). Il medico competente deve partecipare alla valutazione del rischio e alla stesura del DVR (art. 29 c. 1 D.Lgs. 81/08).

10. Sanzioni e ispezioni nei centri commerciali

I centri commerciali e le grandi superfici di vendita sono soggetti a ispezioni da parte di diversi organi di vigilanza:

ViolazioneSanzione (rif. D.Lgs. 81/08)
Mancata redazione del DVRArresto 3-6 mesi o ammenda 3.071-7.862 € (art. 55 c. 1 lett. a)
DVR privo della valutazione del rischio ergonomico o da interferenzeAmmenda 2.457-4.914 € (art. 55 c. 3)
Mancata elaborazione del DUVRI (quando obbligatorio)Arresto 2-4 mesi o ammenda 1.500-6.000 € (art. 55 c. 5 lett. d)
Mancata nomina RSPPArresto 3-6 mesi o ammenda 2.500-6.400 € (art. 55 c. 1 lett. b)
Mancata formazione lavoratoriArresto fino a 8 mesi o ammenda fino a 5.700 € per lavoratore (art. 55 c. 5 lett. c)
Mancata formazione antincendio degli addettiAmmenda da 2.000 a 4.000 € + eventuale sospensione attività in caso di grave pericolo
Mancato aggiornamento CPI o irregolarità degli impianti antincendioSanzione VVF fino a 15.000 €; sospensione attività; responsabilità penale del legale rappresentante
Mancata nomina medico competente (quando dovuta)Arresto fino a 4 mesi o ammenda 1.096-4.384 € (art. 58 c. 1 lett. a)
Mancata consegna DPIArresto 2-4 mesi o ammenda 1.200-5.200 € (art. 87 c. 2 lett. c)

Per le strutture organizzate come persone giuridiche (s.p.a., s.r.l., società cooperative), la responsabilità ex D.Lgs. 231/2001 (art. 25-septies) prevede, in caso di infortuni gravi o mortali sul lavoro, sanzioni pecuniarie a carico della società fino a 1.000 quote (con valore delle quote da 258 a 1.549 euro), nonché sanzioni interdittive (divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, esclusione da agevolazioni, finanziamenti e contributi pubblici, divieto di pubblicizzare beni e servizi) per una durata da 3 mesi a 2 anni per i casi più gravi.

FAQ — Sicurezza centri commerciali e gallerieFAQ

Un negozio all'interno di un centro commerciale deve avere un DVR proprio o basta quello della galleria?
Il negozio (il singolo tenant o esercente) e il gestore della galleria commerciale sono datori di lavoro distinti, ciascuno con i propri obblighi di sicurezza ai sensi del D.Lgs. 81/08. Il negozio ha l'obbligo di redigere il proprio DVR per i rischi specifici connessi alla sua attività (rischio ergonomico per i commessi alla cassa, movimentazione delle merci, rischio chimico dei detergenti, rischio elettrico delle attrezzature, eventuale uso di videoterminalisti). Il DVR del singolo negozio non può limitarsi a rinviare a quello della galleria. Il gestore della galleria, invece, redige il DVR per le aree comuni — atri, gallerie pedonali, parcheggi, locali tecnici, servizi igienici comuni — e per il personale dipendente della struttura (addetti alla reception, al centro servizi, alla sicurezza, alla manutenzione). Quando il gestore e i tenant operano nelle stesse aree o interferiscono tra loro, entra in gioco l'art. 26 del D.Lgs. 81/08 sull'obbligo di cooperazione e coordinamento, che si concretizza nel DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze). Le aree di passaggio comune, le vie di esodo condivise e le aree di carico/scarico sono tipici punti di interferenza che devono essere gestiti nel DUVRI.
Chi è responsabile del piano di emergenza in un centro commerciale: il gestore o i singoli negozianti?
La responsabilità del piano di emergenza in un centro commerciale è strutturata su due livelli interdipendenti. Il gestore della galleria commerciale è responsabile del piano di emergenza per le aree comuni, le vie di esodo, i sistemi di allarme centralizzati e le procedure di evacuazione dell'intera struttura. È il gestore a dover designare gli addetti all'emergenza per le aree comuni, a formarli ai sensi del DM 02/09/2021, a effettuare periodicamente le prove di evacuazione dell'intera struttura e a coordinarsi con il Comando dei Vigili del Fuoco. Il singolo esercente (ogni negozio) è a sua volta responsabile del piano di emergenza interno al proprio punto vendita: deve designare i propri addetti all'antincendio e al primo soccorso, formarli secondo le norme applicabili, dotare il locale dei presidi antincendio richiesti (estintori, planimetrie di emergenza esposte) e fare in modo che il personale del negozio conosca le procedure di evacuazione della galleria. Il piano di emergenza del singolo negozio deve essere coordinato con quello della galleria: in caso di evacuazione generale, il personale del negozio deve attivarsi con procedure coerenti con quelle del gestore. Il coordinamento avviene attraverso il DUVRI e, idealmente, con prove di evacuazione congiunta.
Il gestore di un centro commerciale è obbligato a redigere il DUVRI per le imprese di pulizie e manutenzione?
Sì, in via generale. L'art. 26 del D.Lgs. 81/08 impone al committente (il gestore del centro commerciale) di elaborare il DUVRI quando affida lavori, servizi o forniture ad imprese esterne o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda o unità produttiva. Le imprese di pulizie che operano nelle aree comuni della galleria, le ditte di manutenzione degli impianti (ascensori, scale mobili, impianti elettrici, HVAC, impianti antincendio), i tecnici informatici che intervengono sui sistemi di cassa o sicurezza, i fornitori che effettuano installazioni — tutti rientrano nell'ambito di applicazione dell'art. 26. Il DUVRI deve identificare i rischi da interferenze tra i lavoratori dell'appaltatore e quelli del committente (o degli altri appaltatori presenti), indicare le misure adottate per eliminare o ridurre tali rischi, e quantificare i costi della sicurezza da interferenze che non possono essere soggetti a ribasso. La legge prevede alcune esclusioni: i servizi di natura intellettuale, la mera fornitura di materiali o attrezzature, i lavori di breve durata che non espongono a rischi particolari. Tuttavia, nel caso delle imprese di pulizie in ambienti aperti al pubblico, l'obbligo sussiste in quanto le attività di pulizia (utilizzo di prodotti chimici, macchinari, lavori in quota sulle scale) creano rischi di interferenza con le altre attività della struttura. È anche buona prassi che ciascun tenant grandi superfici coordini con il gestore anche i propri contratti di pulizia interni.
Il gestore di una galleria commerciale è responsabile delle cadute dei visitatori sulle superfici bagnate o sconnesse?
La responsabilità del gestore di una galleria o centro commerciale per le cadute dei visitatori è una questione articolata che incrocia gli obblighi del D.Lgs. 81/08 (sicurezza dei lavoratori) con la responsabilità civile ex art. 2051 c.c. (danni da cose in custodia) e con il Codice del Consumo. Il gestore è custode delle aree comuni della struttura e risponde ai sensi dell'art. 2051 c.c. dei danni causati da cose in custodia, salvo prova del caso fortuito. In termini pratici, questo significa che: pavimentazioni bagnate senza segnalazione (cartelli di pavimento scivoloso), superfici irregolari o sconnesse, buche o dislivelli non protetti, gradini privi di segnalazione possono far scattare la responsabilità del gestore. Le misure preventive che il gestore deve adottare includono: utilizzo di pavimentazioni con adeguato coefficiente di attrito (anche quando bagnate), tempestiva asciugatura e segnalazione delle aree bagnate durante e dopo la pulizia, manutenzione costante delle superfici di calpestio, verifica della segnaletica di avvertimento per i dislivelli. Dal punto di vista della sicurezza dei lavoratori (D.Lgs. 81/08), i pavimenti delle aree di lavoro devono essere privi di buche, sporgenze pericolose, non sdrucciolevoli (art. 63 e Allegato IV). La valutazione del rischio di scivolamento e caduta deve essere inclusa nel DVR del gestore. La giurisprudenza tende a ritenere il gestore responsabile anche quando non ha direttamente causato la caduta, se non ha adottato misure preventive adeguate o non ha riparato tempestivamente situazioni di pericolo note o conoscibili.
Quali sono gli obblighi ergonomici per i lavoratori alla cassa di un supermercato o grande superficie?
I lavoratori alla cassa (cassieri e cassiere) di supermercati, ipermercati e grandi superfici di vendita sono esposti a rischi ergonomici significativi che derivano principalmente dalla postura prolungata (seduta o in piedi), dai movimenti ripetitivi degli arti superiori (passaggio della merce sul nastro, digitazione, utilizzo dello scanner), dal carico posturale del rachide cervicale e lombare e, in molti casi, dall'uso di videoterminali (schermo del registratore di cassa, display interattivi). Il D.Lgs. 81/08 impone la valutazione del rischio ergonomico (rischio da movimenti ripetitivi degli arti superiori — metodi OCRA o RULA — e rischio da postura) nel DVR. Quando il tempo di utilizzo del monitor supera le 20 ore settimanali (4 ore/giorno), si applicano le disposizioni del Titolo VII sulle attrezzature munite di VDT, con obbligo di visita oculistica periodica. Le misure preventive per i cassieri comprendono: postazione regolabile in altezza o sgabello ergonomico per chi lavora prevalentemente in piedi, tappeto antifatica, possibilità di alternare la posizione seduta e in piedi, pause regolari almeno ogni ora di attività continuativa, formazione sulla corretta postura alla cassa, rotazione delle mansioni tra attività di cassa e altre attività del punto vendita. La sorveglianza sanitaria del medico competente deve prevedere la valutazione dei disturbi muscolo-scheletrici (tendiniti, sindrome del tunnel carpale, lombalgia) con frequenza adeguata al livello di rischio valutato.
Quali obblighi di formazione antincendio esistono per i centri commerciali di grandi dimensioni?
I centri commerciali rientrano tra le attività soggette alle norme di prevenzione incendi (D.P.R. 151/2011) e, per le strutture con superficie di vendita superiore a determinate soglie, sono soggetti a Certificato di Prevenzione Incendi (CPI) rilasciato dal Comando VVF. La formazione antincendio degli addetti è regolata dal DM 02/09/2021 (che ha sostituito il DM 10/03/1998), in vigore dal 4 ottobre 2021. Il nuovo decreto classifica le attività in livelli di rischio incendio (basso, medio, alto) e definisce per ciascun livello il percorso formativo obbligatorio degli addetti alla prevenzione incendi. I centri commerciali di grandi dimensioni sono generalmente classificati come attività a rischio alto e richiedono la formazione di livello 3 (corso teorico-pratico di 16 ore con esame finale presso il Comando VVF). Le strutture a rischio medio richiedono formazione di livello 2 (8 ore, con prova finale). Per i centri commerciali, il numero minimo di addetti antincendio da formare deve essere sufficiente a garantire la presenza di almeno un addetto formato per turno di lavoro in ogni reparto o zona della struttura. Gli addetti devono essere in grado di usare gli estintori e i naspi antincendio, attivare il sistema di allarme, gestire una prima risposta all'incendio e coordinare l'evacuazione del personale e dei clienti verso le vie di esodo. La formazione si aggiorna ogni 3 anni per rischio alto (8 ore di aggiornamento) e ogni 5 anni per rischio medio (4 ore). Il gestore della galleria deve formare i propri addetti alle aree comuni; ogni esercente deve provvedere autonomamente per il personale del proprio negozio.

12. Fonti normative

Fonti normative

  • D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 — Testo Unico salute e sicurezza sul lavoro (artt. 17, 18, 26, 28, 29, Titoli IV, V, VI, VII, IX, X)
  • D.M. 2 settembre 2021 — Criteri generali di sicurezza antincendio e gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro (sostituisce DM 10/03/1998)
  • Art. 26 D.Lgs. 81/08 — Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione (DUVRI)
  • D.P.R. 1 agosto 2011 n. 151 — Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi
  • D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 — Responsabilità amministrativa degli enti per reati, inclusi quelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro
  • Accordo Stato-Regioni 21 dicembre 2011 — Formazione lavoratori, preposti e dirigenti ex art. 37 D.Lgs. 81/08
  • D.M. 15 luglio 2003 n. 388 — Regolamento sul pronto soccorso aziendale (gruppi A, B, C)
  • Circolare Min. Lavoro 20 febbraio 2009 n. 6 — Linee interpretative art. 26 D.Lgs. 81/08 (DUVRI)
  • ISO 22341:2021 — Sicurezza e resilienza — Prevenzione dei crimini — Linee guida per la progettazione di ambienti sicuri
  • Norma UNI EN ISO 9241-5 — Ergonomia dell'interazione uomo-sistema — Requisiti delle postazioni di lavoro e postura

Disclaimer.Questa guida ha finalità informative ed editoriali e non sostituisce la valutazione tecnica o legale del caso specifico. Gli obblighi applicabili ai centri commerciali, alle gallerie e ai singoli esercenti dipendono dall'attività concretamente svolta, dalla dimensione della struttura, dai lavoratori presenti e dalla normativa vigente; DVR, DUVRI, piano di emergenza e programmi di sorveglianza sanitaria devono essere adattati al caso specifico. Ti aiutiamo a verificare gli obblighi applicabili alla tua struttura e supportiamo la gestione documentale e formativa.

Vuoi impostare la sicurezza nel tuo centro commerciale o punto vendita?

Supportiamo la gestione documentale e formativa per le strutture commerciali, dalla galleria al singolo negozio.