I centri commerciali, le gallerie e gli outlet presentano un profilo di rischio complesso che riguarda sia i lavoratori dipendenti del gestore e dei singoli esercenti, sia i visitatori. I rischi principali sono: antincendio (strutture con grande afflusso di pubblico, soggette a CPI e DM 02/09/2021), cadute e scivolamenti nelle aree comuni, rischio rapina per gli addetti alle casse, ergonomia e movimenti ripetitivi per cassieri e commessi, rischio chimico e biologico per gli addetti alle pulizie, rischi da interferenze tra il gestore e le imprese appaltatrici (DUVRI ex art. 26 D.Lgs. 81/08). Il DVR deve essere redatto separatamente dal gestore (per le aree comuni) e da ogni singolo esercente (per il proprio punto vendita); il coordinamento avviene attraverso il DUVRI.
1. Quadro normativo applicabile ai centri commerciali e gallerie commerciali
I centri commerciali, le gallerie commerciali, gli outlet e le grandi superfici di vendita sono ambienti di lavoro complessi che ospitano contemporaneamente più datori di lavoro (il gestore della struttura e ogni singolo esercente o tenant), lavoratori con mansioni molto diverse tra loro e un flusso continuo di visitatori. Questa molteplicità di soggetti rende il quadro normativo particolarmente articolato.
Il pilastro fondamentale è il D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81(Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro), che si applica a tutti i datori di lavoro presenti nella struttura. Le disposizioni più rilevanti per questo settore sono: l'art. 17 (obblighi non delegabili del datore di lavoro, inclusa la redazione del DVR), l'art. 26 (obblighi in caso di contratti di appalto o d'opera — DUVRI), il Titolo IV (cantieri, rilevante per i lavori di allestimento e ristrutturazione), il Titolo V (segnaletica di sicurezza), il Titolo VI (movimentazione manuale dei carichi, per magazzinieri e addetti alle consegne), il Titolo VII (attrezzature munite di videoterminali, per i cassieri con display interattivi), il Titolo IX (agenti chimici, per le imprese di pulizie).
Sul fronte della prevenzione incendi, i centri commerciali con superficie di vendita superiore a determinate soglie rientrano nell'elenco delle attività soggette al D.P.R. 151/2011(Regolamento di semplificazione dei procedimenti antincendio) e devono ottenere il Certificato di Prevenzione Incendi (CPI) dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco. La formazione degli addetti antincendio è disciplinata dal DM 02/09/2021 che ha ridisegnato i percorsi formativi introducendo tre livelli in funzione del rischio incendio della struttura.
Il D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231sulla responsabilità amministrativa degli enti è rilevante perché prevede la responsabilità della persona giuridica (il gestore del centro commerciale costituito in forma societaria) per i reati commessi nell'interesse o a vantaggio dell'ente, inclusi i reati colposi in materia di salute e sicurezza sul lavoro (art. 25-septies D.Lgs. 231/2001). Dotarsi di un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (MOGC 231) con una specifica sezione dedicata alla sicurezza sul lavoro è una buona pratica gestionale, anche se non obbligatoria per legge.
A livello regionale, si applicano le disposizioni sui requisiti strutturali delle strutture di vendita, le norme urbanistiche sul commercio e i regolamenti comunali edilizi. Per gli spazi aperti al pubblico si applicano anche le norme civilistiche sulla responsabilità del custode (art. 2051 c.c.) e del datore di lavoro (art. 2087 c.c.) che fondano la responsabilità per i danni ai visitatori e ai lavoratori.
2. DVR per centri commerciali: struttura e peculiarità
Il Documento di Valutazione dei Rischi in un centro commerciale o galleria segue la struttura prevista dagli artt. 17, 28 e 29 del D.Lgs. 81/08, ma deve tener conto delle peculiarità di un ambiente multidatore con flusso di pubblico. In realtà, in un tipico centro commerciale esistono più DVR distinti:
- DVR del gestore della galleria: riguarda i dipendenti diretti del gestore (addetti alle informazioni, personale di sicurezza, manutentori interni, addetti agli uffici amministrativi), le aree comuni (gallerie pedonali, atri, scala mobile, ascensori, parcheggi coperti, food court comune, servizi igienici comuni, locali tecnici), le attività specifiche (manutenzione, pulizia affidata a terzi, allestimenti temporanei).
- DVR di ciascun esercente (tenant): ogni negozio, ristorante, sala giochi, banca, cinema o qualsiasi altro tenant che abbia lavoratori dipendenti deve redigere il proprio DVR per i rischi connessi alla propria specifica attività.
Il DVR del gestore della galleria deve coprire, come sezioni minime, i seguenti rischi:
- Rischio di caduta e scivolamento: valutazione delle pavimentazioni nelle aree comuni, gestione delle superfici bagnate, segnaletica, manutenzione delle scale fisse e mobili, dei marciapiedi del parcheggio.
- Rischio incendio: in raccordo con il progetto antincendio approvato dai VVF, devono essere descritti i sistemi di rilevazione, allarme, soppressione automatica, le vie di esodo, il piano di emergenza e la formazione degli addetti.
- Rischio da affollamento: gestione dei flussi di persone nei periodi di punta (saldi, festività, eventi promozionali), procedure per la gestione delle code e degli assembramenti nelle aree di ingresso, food court e negozi di maggiore attrazione.
- Rischio di aggressione e rapina: per il personale di sicurezza e gli addetti alle casse centralizzate, valutazione del rischio di violenza esterna, misure organizzative e tecnologiche (sistemi di videosorveglianza, procedure di gestione del contante, accesso controllato alle aree sensibili).
- Rischio da agenti chimici: per i dipendenti del gestore che utilizzano prodotti di pulizia nelle aree comuni (anche se molte pulizie sono affidate in appalto, il gestore deve verificare che l'appaltatore abbia valutato correttamente il rischio e deve coordinarlo tramite DUVRI).
- Rischio ergonomico e da movimentazione manuale dei carichi: per i manutentori, gli addetti alle consegne e al magazzino centralizzato, il personale degli uffici (VDT).
Per i centri commerciali che dispongono di un'area food court con cucine o ristoranti, si aggiunge la valutazione del rischio da microclima (lavoro in ambienti caldi), rischio biologico (alimenti, allergeni), rischio da agenti chimici (detersivi e sanificanti per uso professionale). Questi rischi ricadono prevalentemente sui DVR degli esercenti della ristorazione, non del gestore della galleria, salvo per le aree e le attrezzature comuni.
Documenti minimi del gestore di una galleria commerciale — checklist sintetica
- DVR del gestore per le aree comuni e i lavoratori dipendenti della struttura
- Piano di emergenza ed evacuazione con procedure per le aree comuni
- Certificato di Prevenzione Incendi (CPI) se la struttura è soggetta ex D.P.R. 151/2011
- DUVRI per ogni contratto di appalto (pulizie, manutenzione, sicurezza, allestimenti)
- Nomina RSPP (esterno abilitato o datore con formazione prevista per il settore)
- Nomina RLS e verbale di consultazione annuale
- Nomina medico competente e protocollo sanitario per i dipendenti del gestore
- Attestati formazione lavoratori (rischio medio/alto secondo attività)
- Attestati formazione antincendio livello 2 o 3 (DM 02/09/2021) per gli addetti designati
- Attestati formazione primo soccorso gruppi A o B (D.M. 388/2003)
- Registro delle manutenzioni periodiche degli impianti antincendio, ascensori, scale mobili
- Registro infortuni e registro dei near miss
- Verbali di consegna DPI ai dipendenti del gestore
- Contratti di appalto con allegato DUVRI e indicazione dei costi della sicurezza
- Registro delle prove di evacuazione (almeno annuali)
3. Antincendio e vie di esodo nei centri commerciali (DM 02/09/2021)
Il rischio incendio è uno dei rischi prioritari nei centri commerciali e nelle gallerie: le strutture ospitano materiali combustibili in grande quantità (abbigliamento, arredi, imballaggi, merci varie), hanno un'alta densità di persone non addestrate all'evacuazione (i visitatori) e presentano complessità impiantistica elevata (impianti elettrici, di climatizzazione, di refrigerazione per la grande distribuzione alimentare, gas tecnici nei ristoranti). Il DM 02/09/2021 ha sostituito il DM 10/03/1998 e ha introdotto un sistema di classificazione del rischio incendio articolato in tre livelli (basso, medio, alto) con percorsi formativi differenziati.
I centri commerciali soggetti a CPI (quelli con superficie di vendita superiore a 400 m² all'aperto o 400 m² al coperto, o con specifici elementi di rischio aggiuntivi) devono rispettare le prescrizioni tecniche del progetto approvato dai VVF, che include:
- Vie di esodo: devono essere dimensionate per consentire l'evacuazione di tutta la popolazione prevista in un tempo definito; le uscite di sicurezza devono essere segnalate con cartellonistica fotoluminescente, sgombre da ostruzioni, apribili verso l'esterno con dispositivi a spinta (maniglioni antipanico). I corridoi e le vie di esodo non devono essere utilizzati come aree di deposito o esposizione.
- Sistemi di rilevazione e allarme: i centri commerciali di maggiori dimensioni devono essere dotati di impianto automatico di rilevazione incendi (IRAI) con centrale di controllo, sistema di allarme acustico e visivo, eventuale sistema di diffusione sonora per le comunicazioni di emergenza (EVAC — Emergency Voice Communication).
- Sistemi di soppressione automatica: i grandi centri commerciali possono essere dotati di impianti sprinkler; la loro presenza influisce sulle caratteristiche delle vie di esodo e sul carico di incendio ammissibile.
- Compartimentazione: la struttura deve essere suddivisa in compartimenti antincendio con resistenza al fuoco adeguata, per limitare la propagazione dell'incendio e del fumo tra aree diverse (galleria, singoli negozi, magazzini, parcheggi).
- Uscite di sicurezza e scale di emergenza: devono essere conformi ai requisiti tecnici del progetto VVF approvato; le scale di emergenza devono essere protette (compartimentate) e accessibili anche dall'esterno.
Il gestore della struttura è responsabile della manutenzione di tutti gli impianti e presidi antincendio nelle aree comuni. Ogni esercente è responsabile di quelli all'interno del proprio punto vendita (estintori, cartellonistica delle uscite). Il piano di emergenza deve essere unico per la struttura e coordinare le procedure del gestore e dei singoli esercenti. I singoli esercenti devono essere informati delle procedure di emergenza della galleria e parteciparvi durante le prove di evacuazione.
La formazione antincendio degli addetti è obbligatoria ai sensi del DM 02/09/2021. Per le strutture a rischio alto (la categoria in cui rientrano la maggior parte dei centri commerciali di medie e grandi dimensioni) è richiesta la formazione di livello 3 (16 ore)con prove pratiche e esame finale presso il Comando VVF. La struttura deve avere sempre presenti dipendenti formati in numero sufficiente a gestire la prima risposta all'emergenza per ogni turno lavorativo.
4. Cadute dei visitatori nelle aree comuni e responsabilità del gestore
Le cadute e gli scivolamenti dei visitatori nelle aree comuni di centri commerciali e gallerie sono una delle principali cause di infortuni in queste strutture e una fonte rilevante di responsabilità civile per il gestore. La base giuridica della responsabilità del gestore si fonda su due disposizioni principali:
- Art. 2051 c.c. (responsabilità per danni da cose in custodia): il gestore, in quanto custode delle aree comuni, è responsabile dei danni causati a terzi (visitatori) da cose in sua custodia (pavimentazioni, scale mobili, ascensori, arredi, decorazioni), salvo prova del caso fortuito. La giurisprudenza della Cassazione tende a ritenere che la sola presenza di una situazione di pericolo non segnalata o non rimossa in tempi ragionevoli sia sufficiente a fondare la responsabilità del custode.
- Art. 2043 c.c. (responsabilità extracontrattuale): in alternativa o in cumulo con l'art. 2051, il danneggiato può agire per il risarcimento del danno ingiusto derivante da comportamento colposo del gestore (mancata manutenzione, assenza di segnaletica di pericolo).
Dal punto di vista della sicurezza dei lavoratori (D.Lgs. 81/08), i pavimenti delle aree di lavoro devono essere privi di buche, sporgenze pericolose e non sdrucciolevoli anche in condizioni di bagnato (art. 63 e Allegato IV). La valutazione del rischio di scivolamento deve essere inclusa nel DVR del gestore con riferimento specifico alle aree comuni.
Le misure preventive che il gestore deve adottare comprendono:
- Pavimentazioni con adeguato coefficiente di attrito: la scelta dei materiali deve tenere conto del coefficiente di attrito dinamico sia in condizioni di asciutto sia di bagnato (riferimento: norma UNI EN 13845 e classificazioni R delle pavimentazioni in ambito europeo). Pavimentazioni lapidee lucide o piastrelle ceramiche non trattate nelle aree soggette a calpestio con scarpe bagnate (ingresso principale in caso di pioggia, area vicino alle fontane decorative, corridoi vicino alle toilette) presentano rischi di scivolamento elevati.
- Gestione delle superfici bagnate durante le pulizie: le operazioni di pulizia con acqua (lavaggio dei pavimenti) devono essere segnalate con cartelli di avvertimento ("pavimento bagnato" / "slippery floor") posizionati in modo visibile; la zona bagnata deve essere delimitata o devono essere adottate procedure alternative (pulizia a settori alternati per mantenere il percorso pedonale asciutto, pulizia nelle ore di chiusura).
- Manutenzione delle pavimentazioni: giunti di dilatazione sporgenti, mattonelle rotte, soglie sconnesse, tappeti o passatoie non fissati devono essere segnalati e rimossi tempestivamente; un sistema di segnalazione dei difetti e di registrazione degli interventi di manutenzione è essenziale sia per la sicurezza sia per la gestione del contenzioso.
- Scale mobili e tappeti mobili: devono essere sottoposti a manutenzione ordinaria e straordinaria con frequenza conforme alle istruzioni del fabbricante, a ispezione periodica da parte di organismi notificati ai sensi del D.Lgs. 17/2010 (Direttiva Macchine), e devono essere dotati di segnaletica sull'uso corretto (non usare con passeggini non pieghevoli, tenersi al corrimano, non usare con scarpe aperte ecc.).
- Protezione dei dislivelli: balconate, pozzi luce, rampe di carico e altri dislivelli devono essere protetti con parapetti a norma (UNI EN 13374 o norme tecniche applicabili), con altezza e resistenza adeguate.
5. Rischio rapina e sicurezza fisica nelle strutture commerciali
Il rischio di aggressione e rapina è un rischio lavorativo rilevante per il personale delle casse, degli sportelli bancari all'interno dei centri commerciali, degli uffici dei cambiavalute, degli addetti alla sicurezza e al trasporto valori. Il D.Lgs. 81/08 include la violenza di terzi tra i rischi da valutare nel DVR (art. 28 c. 1). La Circolare del Ministero del Lavoro n. 29/2010 ha ribadito che il rischio di violenza, rapina e aggressione è un rischio lavorativo a tutti gli effetti che il datore di lavoro deve valutare e prevenire.
Le misure preventive per il rischio rapina e violenza esterna si articolano su tre livelli:
- Misure tecnologiche: sistemi di videosorveglianza attivi con copertura delle casse, degli ingressi e delle aree di transito del personale; sistemi di allarme silenziosi (panic button) a disposizione dei cassieri; illuminazione adeguata delle aree di lavoro e dei parcheggi; sistemi di accesso controllato ai locali sensibili (uffici cassa, magazzini valorizzati); casseforti a tempo ritardato per la gestione del contante; separazione fisica tra area pubblica e area cassa tramite vetrate o banconi protetti ove tecnicamente possibile.
- Misure organizzative: procedure scritte per la gestione del contante (limite massimo in cassa aperta, frequenza dei versamenti in cassaforte, procedure di chiusura e contazione); mai apertura o chiusura da soli senza un secondo operatore; procedure specifiche per la risposta durante una rapina (non opporre resistenza, attivare allarme silenzioso se possibile, memorizzare le caratteristiche dell'aggressore per la denuncia successiva); coordinamento con le forze dell'ordine locali per la segnalazione di presenze sospette.
- Formazione e supporto psicologico: il personale deve ricevere formazione specifica sulla risposta alla rapina (comportamento da tenere durante l'evento per minimizzare i rischi fisici); dopo un evento traumatico (rapina subita, aggressione verbale o fisica da clienti) deve essere garantito l'accesso a supporto psicologico; il rischio stress lavoro-correlato da violenza esterna deve essere incluso nella valutazione del DVR.
Per il personale di sicurezza interno (guardie giurate o personale di vigilanza non armato), si applicano normative specifiche sul settore degli istituti di vigilanza (DM 01/12/2010 e s.m.i.) e le disposizioni del D.Lgs. 81/08 relative alla valutazione del rischio specifico della mansione.
6. Ergonomia per cassieri e commessi: VDT, postura e standing
I lavoratori alla cassa — cassieri e cassiere di supermercati, ipermercati, centri commerciali e grandi superfici di vendita — sono esposti a rischi ergonomici significativi che hanno un impatto diretto sulla salute a breve e lungo termine. I principali rischi ergonomici per questa mansione sono:
| Rischio ergonomico | Fattori determinanti | Patologie correlate più frequenti | Misure preventive principali |
|---|---|---|---|
| Movimenti ripetitivi arti superiori | Passaggio della merce sullo scanner, digitazione sulla tastiera, movimentazione delle borse/buste | Sindrome del tunnel carpale, tendinite del polso, epicondilite | Valutazione OCRA o RULA, pause programmate, rotazione delle mansioni, postazione ergonomica |
| Postura statica prolungata (in piedi) | Lavoro in piedi per ore consecutive senza possibilità di variare la postura | Lombalgia, varici, gonfiore degli arti inferiori, dolori ai piedi | Tappeto antifatica, sgabello ergonomico, calzature adeguate, pause sedute |
| Postura del rachide | Flessione del collo e del tronco verso lo schermo, torsioni per passare la merce, altezza non regolabile del nastro | Cervicalgia, dorso-lombalgia, discopatie | Postazione regolabile in altezza, schermo posizionato all'altezza degli occhi, formazione sulla postura |
| Rischio VDT | Utilizzo dello schermo del registratore di cassa o di terminali interattivi per oltre 20 ore/settimana | Astenopia, secchezza oculare, cefalea | Visita oculistica periodica (Titolo VII D.Lgs. 81/08), schermo antiriflesso, illuminazione corretta |
| Stress da lavoro (pressione ritmo) | Ritmo di lavoro imposto dalla coda, pressione dei clienti, pause insufficienti | Stress lavoro-correlato, burnout, disturbi del sonno | Valutazione stress ex art. 28 D.Lgs. 81/08, organizzazione delle pause, supporto del preposto |
Il DVR del singolo esercente (supermercato, negozio con cassa) deve contenere la valutazione del rischio da movimenti ripetitivi degli arti superiori con un metodo standardizzato. Il metodo OCRA (Occupational Repetitive Action) è quello indicato dalla norma UNI EN ISO 11228-3 come metodo di riferimento per la valutazione dell'esposizione a movimenti ripetitivi. Se il risultato dell'indice OCRA o del checklist OCRA indica un rischio medio o alto, devono essere adottate misure di miglioramento (riduzione della durata del lavoro ripetitivo, aumento delle pause di recupero, rotazione delle mansioni, modifica della postazione).
La sorveglianza sanitaria del medico competente per i cassieri deve prevedere visite preventive e periodiche con valutazione dei disturbi muscolo-scheletrici (questionario NORDICO o analogo), esame clinico degli arti superiori e della colonna vertebrale, visita oculistica se il lavoratore è classificato come addetto VDT. La frequenza delle visite è definita dal medico competente nel protocollo sanitario in funzione del livello di rischio valutato.
7. Rischio biologico e igiene ambientale: le imprese di pulizie
Le imprese di pulizie che operano nei centri commerciali sono tra gli appaltatori più presenti in queste strutture. Il rischio biologico per gli addetti alle pulizie è determinato dal contatto con superfici e attrezzature contaminate da microrganismi presenti nell'ambiente (pavimenti, superfici toccate da grandi flussi di pubblico, servizi igienici), dall'utilizzo di attrezzature di pulizia che possono veicolare contaminazioni (mocio, strofinacci, aspirapolvere con filtri), dalla gestione dei rifiuti (raccolta differenziata nei punti di conferimento degli esercenti, svuotamento cestini nelle aree comuni, smaltimento di rifiuti potenzialmente contaminati provenienti dai servizi igienici).
Il rischio chimico per gli addetti alle pulizie è determinato dall'uso di prodotti detergenti, disinfettanti e deceranti che contengono principi attivi classificati come pericolosi ai sensi del Regolamento CLP (CE 1272/2008): caustici (ipoclorito di sodio, idrossido di sodio), ossidanti (perossido di idrogeno), acidi (acido cloridrico, acido citrico), tensioattivi irritanti. Il DVR dell'impresa di pulizie deve contenere la valutazione del rischio chimico basata sulle schede dati di sicurezza (SDS) di ciascun prodotto. I DPI per gli addetti alle pulizie in ambienti con elevato afflusso di pubblico comprendono: guanti chimici di categoria III (non solo guanti in lattice monouso), mascherina quando si usano prodotti volatili o si pulisce in ambienti chiusi poco ventilati, calzature antiscivolo, grembiule impermeabile.
I servizi igienici pubblici dei centri commerciali sono aree ad alto rischio sia per il rischio biologico (contaminazione fecale-orale, presenza di virus enterici e MRSA sulle superfici) sia per il rischio chimico (accumulo di vapori di disinfettanti in ambienti confinati). Le procedure di pulizia dei bagni devono prevedere: frequenza minima di interventi (almeno ogni ora nei giorni di alto afflusso), uso di DPI completi, verifica della ventilazione prima di entrare dopo la disinfettazione, smaltimento separato dei rifiuti dei bagni (contenitori con pedale, sacchi dedicati, mai rimozione manuale senza guanti).
8. Lavoratori in appalto e DUVRI (art. 26 D.Lgs. 81/08)
L'art. 26 del D.Lgs. 81/08 disciplina gli obblighi del datore di lavoro committente quando affida lavori, servizi o forniture ad imprese esterne o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda o unità produttiva. In un centro commerciale il gestore della galleria è committente di numerosi contratti di appalto che generano l'obbligo di elaborare il DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze):
- Appalto delle pulizie delle aree comuni: le imprese di pulizie intervengono durante gli orari di apertura o di chiusura, spesso in concomitanza con il personale del gestore e con l'accesso di fornitori e manutentori. I rischi da interferenze riguardano principalmente scivolamento su pavimenti bagnati durante le pulizie, contatto con prodotti chimici, interferenze con sistemi di allarme.
- Manutenzione degli impianti: scale mobili, ascensori, impianti HVAC, impianti elettrici, impianti antincendio, sistemi di videosorveglianza. Le ditte di manutenzione intervengono con frequenza variabile e possono operare in aree accessibili al pubblico o in locali tecnici con rischi specifici.
- Allestimento delle vetrine e degli spazi di vendita: i tenant che affidano l'allestimento delle vetrine a imprese esterne durante gli orari di apertura creano interferenze con il flusso dei visitatori e con il personale di sicurezza della galleria.
- Sicurezza e vigilanza: gli istituti di vigilanza privata che operano all'interno della struttura sono appaltatori a tutti gli effetti e rientrano nell'ambito di applicazione dell'art. 26.
Il DUVRI deve essere redatto prima dell'inizio dei lavori o dei servizi, deve essere allegato al contratto di appalto e deve indicare le misure adottate per eliminare o ridurre i rischi da interferenze. I costi della sicurezza da interferenze devono essere quantificati nel DUVRI e indicati nel contratto come voce separata non soggetta a ribasso (art. 26 c. 5 D.Lgs. 81/08).
Il DUVRI non è richiesto per i servizi di natura intellettuale, per la mera fornitura di materiali o attrezzature, per lavori o servizi di durata non superiore a cinque uomini-giorno che non comportano rischi particolari. Tuttavia, nel caso dei contratti continuativi tipici di un centro commerciale (pulizie, manutenzione, vigilanza), l'obbligo sussiste sempre. In alternativa al DUVRI, per i contratti di durata e complessità adeguata, è possibile ricorrere all'istituto del Responsabile per la Sicurezza dei Lavori in Appalto designato dal committente, che si affianca alla predisposizione del documento.
9. Sorveglianza sanitaria dei lavoratori nei centri commerciali
La sorveglianza sanitaria dei lavoratori di un centro commerciale o di un punto vendita della grande distribuzione è obbligatoria quando la valutazione del rischio evidenzia l'esposizione a rischi specifici per i quali la legge la prevede. I rischi più frequenti che generano l'obbligo di sorveglianza sanitaria in questo settore sono:
- Rischio ergonomico da movimenti ripetitivi degli arti superiori (cassieri, addetti alla scaffalatura): sorveglianza sanitaria con visita preventiva e periodica, valutazione dei disturbi muscolo-scheletrici, periodicità definita dal medico competente in funzione del rischio (tipicamente annuale o biennale per rischio medio/alto).
- Rischio VDT (addetti alla cassa con utilizzo del monitor per oltre 20 ore/settimana, personale amministrativo): sorveglianza sanitaria ex Titolo VII D.Lgs. 81/08, con visita oculistica e visita alla colonna vertebrale. Periodicità: ogni cinque anni (o biennale per i lavoratori oltre 50 anni).
- Rischio chimico (addetti alle pulizie con esposizione a prodotti chimici classificati): sorveglianza sanitaria con periodicità definita dal medico competente in funzione della valutazione del rischio chimico.
- Rischio da movimentazione manuale dei carichi(magazzinieri, addetti alla scaffalatura, facchini): sorveglianza sanitaria con valutazione del rachide; il metodo NIOSH o SNOOK-CIRIELLO viene utilizzato per la valutazione quantitativa dell'esposizione.
- Rischio da lavoro notturno: per i centri commerciali con attività notturna (pulizie notturne, stoccaggio notturno delle merci) il lavoro notturno è un rischio specifico che richiede sorveglianza sanitaria preventiva e periodica ai sensi del D.Lgs. 66/2003.
Il medico competente, nominato dal datore di lavoro (il gestore della galleria per i propri dipendenti; ogni esercente per i propri lavoratori), redige il protocollo sanitario sulla base della valutazione del rischio del DVR ed esprime il giudizio di idoneità alla mansione specifica per ciascun lavoratore visitato. I giudizi di inidoneità parziale o totale hanno conseguenze dirette sull'organizzazione del lavoro (obbligo di adibire il lavoratore a mansione compatibile con le limitazioni prescritte). Il medico competente deve partecipare alla valutazione del rischio e alla stesura del DVR (art. 29 c. 1 D.Lgs. 81/08).
10. Sanzioni e ispezioni nei centri commerciali
I centri commerciali e le grandi superfici di vendita sono soggetti a ispezioni da parte di diversi organi di vigilanza:
- INL (Ispettorato Nazionale del Lavoro): verifica la regolarità dei rapporti di lavoro, il rispetto degli obblighi del D.Lgs. 81/08 (DVR, DUVRI, formazione, sorveglianza sanitaria, DPI), il rispetto dei contratti collettivi.
- ASL/SIAN/PISLL: verifica i requisiti igienico-sanitari (rilevante per le aree food, i magazzini alimentari, i servizi igienici), i requisiti di sicurezza degli ambienti di lavoro, la valutazione del rischio.
- VVF (Vigili del Fuoco): controllo periodico delle strutture soggette a CPI, verifica degli impianti antincendio, delle vie di esodo, della documentazione (progetto approvato, CPI in corso di validità).
- INAIL: sopralluogo a seguito di infortuni gravi o mortali sul lavoro, verifica della corretta applicazione della normativa di prevenzione.
| Violazione | Sanzione (rif. D.Lgs. 81/08) |
|---|---|
| Mancata redazione del DVR | Arresto 3-6 mesi o ammenda 3.071-7.862 € (art. 55 c. 1 lett. a) |
| DVR privo della valutazione del rischio ergonomico o da interferenze | Ammenda 2.457-4.914 € (art. 55 c. 3) |
| Mancata elaborazione del DUVRI (quando obbligatorio) | Arresto 2-4 mesi o ammenda 1.500-6.000 € (art. 55 c. 5 lett. d) |
| Mancata nomina RSPP | Arresto 3-6 mesi o ammenda 2.500-6.400 € (art. 55 c. 1 lett. b) |
| Mancata formazione lavoratori | Arresto fino a 8 mesi o ammenda fino a 5.700 € per lavoratore (art. 55 c. 5 lett. c) |
| Mancata formazione antincendio degli addetti | Ammenda da 2.000 a 4.000 € + eventuale sospensione attività in caso di grave pericolo |
| Mancato aggiornamento CPI o irregolarità degli impianti antincendio | Sanzione VVF fino a 15.000 €; sospensione attività; responsabilità penale del legale rappresentante |
| Mancata nomina medico competente (quando dovuta) | Arresto fino a 4 mesi o ammenda 1.096-4.384 € (art. 58 c. 1 lett. a) |
| Mancata consegna DPI | Arresto 2-4 mesi o ammenda 1.200-5.200 € (art. 87 c. 2 lett. c) |
Per le strutture organizzate come persone giuridiche (s.p.a., s.r.l., società cooperative), la responsabilità ex D.Lgs. 231/2001 (art. 25-septies) prevede, in caso di infortuni gravi o mortali sul lavoro, sanzioni pecuniarie a carico della società fino a 1.000 quote (con valore delle quote da 258 a 1.549 euro), nonché sanzioni interdittive (divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, esclusione da agevolazioni, finanziamenti e contributi pubblici, divieto di pubblicizzare beni e servizi) per una durata da 3 mesi a 2 anni per i casi più gravi.
FAQ — Sicurezza centri commerciali e gallerieFAQ
Un negozio all'interno di un centro commerciale deve avere un DVR proprio o basta quello della galleria?
Chi è responsabile del piano di emergenza in un centro commerciale: il gestore o i singoli negozianti?
Il gestore di un centro commerciale è obbligato a redigere il DUVRI per le imprese di pulizie e manutenzione?
Il gestore di una galleria commerciale è responsabile delle cadute dei visitatori sulle superfici bagnate o sconnesse?
Quali sono gli obblighi ergonomici per i lavoratori alla cassa di un supermercato o grande superficie?
Quali obblighi di formazione antincendio esistono per i centri commerciali di grandi dimensioni?
12. Fonti normative
Fonti normative
- D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 — Testo Unico salute e sicurezza sul lavoro (artt. 17, 18, 26, 28, 29, Titoli IV, V, VI, VII, IX, X)
- D.M. 2 settembre 2021 — Criteri generali di sicurezza antincendio e gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro (sostituisce DM 10/03/1998)
- Art. 26 D.Lgs. 81/08 — Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione (DUVRI)
- D.P.R. 1 agosto 2011 n. 151 — Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi
- D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 — Responsabilità amministrativa degli enti per reati, inclusi quelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro
- Accordo Stato-Regioni 21 dicembre 2011 — Formazione lavoratori, preposti e dirigenti ex art. 37 D.Lgs. 81/08
- D.M. 15 luglio 2003 n. 388 — Regolamento sul pronto soccorso aziendale (gruppi A, B, C)
- Circolare Min. Lavoro 20 febbraio 2009 n. 6 — Linee interpretative art. 26 D.Lgs. 81/08 (DUVRI)
- ISO 22341:2021 — Sicurezza e resilienza — Prevenzione dei crimini — Linee guida per la progettazione di ambienti sicuri
- Norma UNI EN ISO 9241-5 — Ergonomia dell'interazione uomo-sistema — Requisiti delle postazioni di lavoro e postura
Disclaimer.Questa guida ha finalità informative ed editoriali e non sostituisce la valutazione tecnica o legale del caso specifico. Gli obblighi applicabili ai centri commerciali, alle gallerie e ai singoli esercenti dipendono dall'attività concretamente svolta, dalla dimensione della struttura, dai lavoratori presenti e dalla normativa vigente; DVR, DUVRI, piano di emergenza e programmi di sorveglianza sanitaria devono essere adattati al caso specifico. Ti aiutiamo a verificare gli obblighi applicabili alla tua struttura e supportiamo la gestione documentale e formativa.
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