La Dichiarazione di Idoneità Tecnico-Professionale (DITP) è il documento che ogni impresa appaltatrice e lavoratore autonomo deve fornire al committente prima di iniziare i lavori in appalto, come previsto dall'art. 26 co. 1 lett. a) del D.Lgs. 81/08. Attesta l'idoneità organizzativa, documentale e formativa dell'impresa per lo specifico lavoro appaltato.
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Riferimento normativo: art. 26 D.Lgs. 81/08 — verifica idoneità tecnico-professionale
L'art. 26 co. 1 lett. a) del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 impone al committente di verificare l'idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi prima di affidar loro lavori, servizi o forniture. La verifica deve avvenire tramite acquisizione del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIAA) e dell'autocertificazione da parte dell'impresa del possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionale.
Il Decreto Interministeriale 9 settembre 2008 ha definito i criteri per la verifica dell'idoneità tecnico-professionale, stabilendo il contenuto minimo della documentazione richiesta: DURC aggiornato, visura CCIAA, certificazione ISO 45001 o OHSAS 18001 ove presente, elenco delle attrezzature con relativi libri di manutenzione e verifiche periodiche, estratto del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) relativo alle attività oggetto dell'appalto.
Sono obbligati a presentare la DITP al committente:
- Le imprese appaltatrici (incluse le imprese subappaltatrici, che la presentano all'appaltatore principale)
- I lavoratori autonomi (titolari di partita IVA) che eseguono lavori nell'ambito di un contratto di appalto o d'opera, ai sensi dell'art. 26 co. 8 D.Lgs. 81/08
La DITP (verifica dell'idoneità dell'impresa prima dell'inizio dei lavori) va tenuta distinta dal DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza), che invece riguarda la gestione coordinata dei rischi interferenziali durante l'esecuzione dei lavori. Sono documenti complementari, non alternativi.
Contenuto obbligatorio della Dichiarazione di Idoneità Tecnico-Professionale
La DITP è una dichiarazione sostitutiva di atto notorio (D.P.R. 445/2000) sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa o dal lavoratore autonomo. Deve contenere i seguenti elementi:
- Dati identificativi: ragione sociale, codice fiscale, partita IVA, sede legale, generalità del legale rappresentante o titolare
- Iscrizione CCIAA: numero REA, data di iscrizione, sede della CCIAA competente e oggetto sociale (deve includere l'attività oggetto dell'appalto)
- Posizione INAIL: codice PAT (Posizione Assicurativa Territoriale) e voce di tariffa relativa alle lavorazioni svolte
- Posizione INPS: codice matricola azienda per la verifica della regolarità contributiva
- DURC aggiornato: il Documento Unico di Regolarità Contributiva (validità 120 giorni) che attesta la regolarità contributiva verso INPS, INAIL e Cassa Edile (per il settore edilizio)
- Elenco delle attrezzature di lavoro che saranno utilizzate nell'appalto, con riferimento alla marcatura CE, ai libretti d'uso e manutenzione, e alle verifiche periodiche effettuate ai sensi dell'Allegato VII del D.Lgs. 81/08
- DVR o autocertificazione: estratto del Documento di Valutazione dei Rischi relativo alle attività oggetto dell'appalto; per le aziende con meno di 10 dipendenti che rientrano nei requisiti previsti dall'art. 29 co. 5 D.Lgs. 81/08, è ammessa l'autocertificazione
- Elenco dei lavoratori impiegati con indicazione delle relative qualifiche e mansioni, e degli attestati di formazione specifica per i rischi connessi al lavoro da eseguire (art. 37 D.Lgs. 81/08)
- Attestati di formazione dei lavoratori, specifici per i rischi propri delle attività da svolgere nel contratto d'appalto (es. lavori in quota, spazi confinati, uso di attrezzature speciali)
- Nomina RSPP e, ove applicabile, nomina del Medico Competente e idoneità sanitaria dei lavoratori esposti a rischi specifici
Disclaimer — contenuto informativo
Questa pagina ha finalità esclusivamente informativa. Il modello di DITP va predisposto e adattato alla specifica tipologia di appalto, all'impresa e ai lavori da eseguire. Il contenuto riportato non costituisce consulenza legale o tecnica. Per la predisposizione della documentazione nella tua realtà aziendale richiedi un preventivo.
Come il committente deve verificare l'idoneità: procedure e responsabilità
Il committente non può limitarsi a raccogliere passivamente la DITP: deve esaminare la documentazione, verificarne la coerenza con i lavori affidati e conservarla per tutta la durata dell'appalto. Una raccolta meramente formale non esonera da responsabilità.
L'art. 26 co. 4 D.Lgs. 81/08 stabilisce la responsabilità solidale del committente con l'appaltatore — e di quest'ultimo con il subappaltatore — per i danni da infortuni subiti dai lavoratori, a meno che il committente non provi di aver adottato tutte le misure idonee a eliminare o ridurre il rischio, inclusa la verifica dell'idoneità tecnico-professionale dell'impresa affidataria.
Per i cantieri edili (D.Lgs. 81/08 Titolo IV), a partire dal D.L. 28 giugno 2021 n. 73, art. 29 (c.d. Decreto Sostegni-bis), i committenti e le imprese devono verificare anche il DURC di congruità, che controlla la congruità dell'incidenza della manodopera rispetto all'importo complessivo dei lavori eseguiti, in base agli accordi collettivi di settore. Un DURC di congruità non congruo può segnalare irregolarità nell'organico impiegato.
Qualora vengano rilevate carenze nei requisiti dell'impresa appaltatrice o del lavoratore autonomo, il committente deve astenersi dall'affidare o proseguire i lavori fino al ripristino dei requisiti mancanti. L'omessa verifica è sanzionata dall'art. 55 D.Lgs. 81/08.
Differenza tra DITP, DUVRI e idoneità tecnica nei cantieri edili
È fondamentale distinguere i tre strumenti che il D.Lgs. 81/08 prevede per la gestione della sicurezza negli appalti:
- DITP (Dichiarazione di Idoneità Tecnico-Professionale): documento che l'impresa consegna al committente prima dell'inizio dei lavori; attesta che l'impresa è qualificata, regolare e attrezzata per svolgere quel tipo di lavoro. Obbligatoria per tutti gli appalti.
- DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza): redatto dal committente quando i lavori comportano rischi da interferenza tra le attività del committente e quelle dell'appaltatore; riguarda la fase operativa e non sostituisce la DITP. Non è richiesto per i cantieri edili temporanei o mobili.
- PSC (Piano di Sicurezza e Coordinamento): obbligatorio nei cantieri edili soggetti a notifica preliminare (art. 90 e Allegato X D.Lgs. 81/08), redatto dal Coordinatore per la Progettazione (CSP); assorbe le funzioni del DUVRI per i cantieri edili, ma la DITP rimane un obbligo autonomo.
Negli appalti fuori dal cantiere edile (es. servizi di pulizia, manutenzione impianti in stabilimento, facchinaggio), l'impresa deve presentare la DITP e il committente deve redigere il DUVRI se vi sono rischi interferenziali (art. 26 co. 3 D.Lgs. 81/08). Nei cantieri edili soggetti a PSC, il DUVRI non è richiesto ma la DITP è comunque necessaria.
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Domande frequentiFAQ
Il committente può essere ritenuto responsabile di un infortunio dell'appaltatore se aveva ricevuto la DITP?
Un lavoratore autonomo (partita IVA) che lavora in appalto deve presentare la DITP?
La DURC scaduta durante i lavori invalida la DITP? Il committente deve bloccare i lavori?
La DITP sostituisce il DUVRI o sono documenti complementari?
Cosa rischia l'impresa che non consegna la DITP al committente?
Fonti normative
- D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, art. 26 — lavori in appalto: verifica ITP, DUVRI, responsabilità solidale
- D.M. 9 settembre 2008 — criteri per la verifica dell'idoneità tecnico-professionale
- D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, art. 26 co. 8 — idoneità tecnico-professionale dei lavoratori autonomi
- D.L. 28 giugno 2021 n. 73, art. 29 — DURC di congruità nei cantieri edili (Decreto Sostegni-bis)
- INPS — Circolare n. 92/2022: applicazione pratica del DURC di congruità
- D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, art. 55 — sanzioni per violazione degli obblighi di cui all'art. 26
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