Vai al contenuto
123 Consulenza123Consulenza

Modulo Comunicazione Rischi al Committente (Art. 26 D.Lgs. 81/08) — Modello Informativo

Modello informativo di modulo per la comunicazione dei rischi specifici al committente ai sensi dell'art. 26 D.Lgs. 81/08: contenuto obbligatorio, campi da compilare, soggetti coinvolti e tempistiche.

D.Lgs. 81/08Sicurezza lavoroReg. CE 852/2004Igiene alimentareAccordo SR 2025Aggiornamento
Risposta rapida

L'art. 26 comma 1 lett. b) del D.Lgs. 81/08 impone all'impresa appaltatrice di fornire al committente informazioni dettagliate sui rischi specifici della propria attività che possono interferire con le lavorazioni del committente. Questo modulo è il documento con cui l'impresa assolve a tale obbligo prima dell'inizio delle attività. Deve essere adattato alla specifica situazione da un professionista qualificato e non sostituisce la consulenza di un esperto di sicurezza sul lavoro. Questo modello è fornito a titolo informativo e deve essere adattato alla specifica realtà aziendale da un professionista qualificato. Non sostituisce la consulenza di un esperto di sicurezza sul lavoro.

Contenuti revisionati da consulenti tecnici

Verificati da professionisti del settore

Copertura nazionale con consulenti sul territorio

Presenti in tutta Italia

Fonti normative tracciate e aggiornate

Riferimenti sempre verificabili

Documenti adattati alla tua attività

Personalizzati sul caso specifico

A cosa serve il Modulo di Comunicazione dei Rischi al Committente

Il modulo di comunicazione dei rischi al committente è lo strumento con cui l'impresa appaltatrice (o il lavoratore autonomo) adempie all'obbligo previsto dall'art. 26 comma 1 lett. b) del D.Lgs. 81/08. La norma impone che, prima dell'affidamento dei lavori in appalto o subappalto, l'impresa appaltatrice fornisca al datore di lavoro committente informazioni dettagliate sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro dell'appaltatore e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.

È importante non confonderlo con il DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza): il DUVRI è redatto dal committente per gestire le interferenze tra le diverse attività che si svolgono in uno stesso luogo di lavoro, ed è elaborato sulla base delle informazioni ricevute dalle imprese appaltatrici. Il modulo di comunicazione dei rischi, invece, è prodotto dall'impresa appaltatrice o dal lavoratore autonomo e va trasmesso al committente come atto propedeutico alla redazione del DUVRI.

Il documento si collega anche all'Idoneità Tecnico-Professionale (ITP): prima di affidare i lavori, il committente deve verificare l'idoneità tecnico-professionale dell'impresa (art. 26 comma 1 lett. a) e ricevere la comunicazione dei rischi specifici (lett. b). Solo dopo aver acquisito entrambe, il committente è nelle condizioni di redigere o aggiornare il DUVRI. Il flusso documentale corretto è quindi: comunicazione dei rischi da parte dell'appaltatore → verifica ITP da parte del committente → redazione del DUVRI → consegna del DUVRI agli appaltatori prima dell'inizio lavori.

Contenuto obbligatorio del modulo

Il modulo di comunicazione dei rischi non ha un formato standardizzato previsto dalla legge, ma il suo contenuto deve essere sufficientemente dettagliato da consentire al committente di valutare le possibili interferenze. I campi tipicamente presenti in un modulo conforme comprendono:

  • Dati dell'impresa appaltatrice: ragione sociale, sede legale, codice fiscale/P.IVA, CCIAA, posizione INAIL e INPS, numero di dipendenti coinvolti nelle lavorazioni.
  • Tipo di lavorazioni svolte: descrizione delle attività oggetto dell'appalto o del subappalto con riferimento al contratto stipulato con il committente.
  • Elenco dei rischi specifici dell'impresa: rischi chimici (agenti chimici pericolosi utilizzati, schede di sicurezza allegate), rischi fisici (rumore, vibrazioni, campi elettromagnetici), rischi biologici, rischi meccanici (macchinari e attrezzature in uso), rischi da lavori in quota, rischi elettrici.
  • Interferenze previste con le attività del committente: descrizione delle lavorazioni che potrebbero sovrapporsi o interferire con quelle già in corso nel sito del committente, con indicazione delle aree interessate e dei periodi temporali.
  • Misure di prevenzione e protezione adottate dall'impresa: procedure di lavoro sicuro, sistemi di protezione collettiva, segnalazioni e delimitazioni previste.
  • DPI in dotazione al personale: elenco dei dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori per lo svolgimento delle attività oggetto dell'appalto.
  • Formazione e informazione del personale: attestazione che i lavoratori impiegati hanno ricevuto formazione adeguata (ex art. 36 e 37 D.Lgs. 81/08) e sono a conoscenza dei rischi specifici dell'appalto.
  • Gestione delle emergenze: indicazione delle procedure di emergenza previste dall'impresa per le proprie attività, numeri di emergenza e referenti aziendali.

Un modulo ben strutturato facilita la successiva redazione del DUVRI da parte del committente, perché fornisce già il quadro completo dei rischi introdotti dall'appaltatore nel sito produttivo.

Chi firma e quando va trasmesso

Il modulo deve essere sottoscritto dal datore di lavoro dell'impresa appaltatrice (o dal lavoratore autonomo, se questo è il soggetto che esegue i lavori). La firma del datore di lavoro attesta la veridicità delle informazioni fornite e la presa in carico delle responsabilità connesse alle attività dichiarate.

Quanto alla tempistica, la trasmissione al committente deve avvenire prima dell'inizio dei lavori e, comunque, prima della stipula del contratto di appalto o subappalto. L'art. 26 comma 1 è chiaro nel collocare questo adempimento nella fase propedeutica all'affidamento: il committente non può procedere all'affidamento senza aver acquisito le informazioni sui rischi specifici dell'appaltatore.

Il documento deve essere conservato nel fascicolo dell'appalto per almeno cinque anni, insieme al contratto, alla documentazione sull'ITP e al DUVRI. In caso di variazioni significative nelle lavorazioni o nei rischi nel corso dell'esecuzione dell'appalto, il modulo deve essere aggiornato e la versione aggiornata trasmessa nuovamente al committente, che provvederà a sua volta ad aggiornare il DUVRI.

È buona prassi che il committente rilasci all'appaltatore una ricevuta di avvenuta trasmissione (o che la consegna avvenga tramite PEC o raccomandata), in modo da conservare prova documentale dell'avvenuto adempimento.

Questo modello è informativo: adattalo al tuo caso

Ogni appalto presenta caratteristiche specifiche che dipendono dalla natura delle lavorazioni, dal sito in cui vengono eseguite, dalle attrezzature impiegate e dalla compresenza di altri appaltatori. Un modulo generico non può descrivere con precisione i rischi di un'impresa che opera in un contesto specifico: per questo motivo il presente modello ha carattere meramente informativo ed esemplificativo.

Il modello deve essere personalizzato con l'assistenza di un RSPP o di un consulente di sicurezza sul lavoro che conosca la realtà operativa dell'impresa e il sito in cui verranno eseguiti i lavori. Solo un professionista qualificato è in grado di identificare correttamente i rischi specifici dell'attività, valutare le interferenze con le lavorazioni del committente e indicare le misure di prevenzione adeguate.

123 Consulenza (P.M.I. Servizi S.r.l.) supporta aziende e imprese nella predisposizione della documentazione per gli appalti, inclusa la comunicazione dei rischi al committente, la verifica dell'ITP e la redazione o revisione del DUVRI. Il supporto di un consulente esperto riduce il rischio di documentazione incompleta o non conforme e facilita la gestione dei rapporti con il committente nella fase di avvio dei lavori.

Nota legale: Il modello è fornito a scopo illustrativo e non sostituisce la consulenza di un professionista abilitato. Ogni documento deve essere adattato alle specificità aziendali e verificato da un esperto di sicurezza sul lavoro qualificato.

Approfondimenti correlati

Domande frequentiFAQ

La comunicazione dei rischi al committente sostituisce il DUVRI?
No, sono documenti complementari. La comunicazione dei rischi viene dall'impresa appaltatrice; il DUVRI è redatto dal committente dopo averla ricevuta, per gestire le interferenze tra le attività.
Qual è la sanzione se l'impresa non comunica i rischi al committente?
Violazione dell'art. 26 c. 1 lett. b D.Lgs. 81/08; sanzione amministrativa (arresto fino a 3 mesi o ammenda da 1.500 a 6.000 euro ex art. 55 c. 5 lett. c). Il committente può sospendere i lavori.
Un lavoratore autonomo deve anch'esso comunicare i rischi al committente?
Sì, l'art. 26 c. 1 D.Lgs. 81/08 si applica anche ai lavoratori autonomi. Deve comunicare i rischi specifici della propria attività al committente prima di iniziare.

Fonti normative

  • D.Lgs. 81/08 art. 26 — obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione
  • D.Lgs. 81/08 art. 55 — sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente

Ti serve un preventivo per modulo Comunicazione Rischi al Committente?

Ti aiutiamo a verificare gli obblighi applicabili e a impostare i documenti necessari.

ChiamaPreventivo gratuito