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Cosa fare se…

Nomina del nuovo preposto: procedura passo per passo

Il tuo preposto è andato in pensione, hai promosso un lavoratore o aperto un nuovo reparto? La nomina del preposto richiede: identificazione del soggetto idoneo, formazione specifica di 8 ore, atto scritto di nomina e aggiornamento del DVR. Ecco la procedura completa.

D.Lgs. 81/08Sicurezza lavoroReg. CE 852/2004Igiene alimentareAccordo SR 2025Aggiornamento
Risposta rapida

La nomina del preposto è un obbligo del datore di lavoro ai sensi dell'art. 19 e dell'art. 2 co. 1 lett. e) del D.Lgs. 81/08, come rafforzato dal D.L. 146/2021 (convertito con L. 215/2021). Il preposto deve ricevere formazione specifica di 8 ore (Accordo Stato-Regioni 2011), essere nominato con atto scritto, avere compiti e poteri definiti per iscritto e figurare nell'organigramma della sicurezza aggiornato nel DVR. La nomina va comunicata a RSPP, medico competente e RLS.

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La situazione

Il preposto è la figura che sorveglia l'attuazione delle misure di sicurezza da parte dei lavoratori e ne verifica il rispetto, intervenendo direttamente in caso di inosservanze o situazioni di pericolo. L'art. 19 del D.Lgs. 81/08, rafforzato dal D.L. 146/2021, ne ha significativamente ampliato i poteri e reso più stringente l'obbligo di nomina effettiva.

Nella pratica, la necessità di nominare un nuovo preposto emerge in diverse situazioni: pensionamento o cessazione del precedente preposto, promozione di un lavoratore a capo turno o capo reparto, apertura di un nuovo reparto o linea di produzione, riorganizzazione aziendale. In tutti questi casi, il datore di lavoro non può lasciare scoperto il ruolo: l'assenza di un preposto nominato e formato costituisce una violazione autonomamente sanzionabile.

Il D.L. 146/2021 ha introdotto l'obbligo del datore di lavoro di individuare il preposto anche nelle aziende in cui tale figura non era storicamente presente, rendendo più difficile sostenere che la nomina fosse facoltativa in contesti operativi con lavoratori subordinati.

Cosa rischi

Cosa devi fare ora

  1. Identificare il lavoratore idoneo

    Il preposto deve essere un lavoratore che, per posizione e competenza, svolge un ruolo di direzione o supervisione effettiva di altri lavoratori: tipicamente un capo turno, capo reparto, capo cantiere. L'idoneità è sostanziale: non basta la posizione gerarchica, ma occorre che il soggetto abbia la capacità tecnica di sorvegliare le attività e l'autorità effettiva per intervenire. Valuta anche la disponibilità del lavoratore, che non può essere costretto a ricoprire il ruolo in modo meramente formale.

  2. Erogare la formazione specifica obbligatoria (8 ore)

    Prima della nomina formale, il lavoratore deve ricevere la formazione specifica per preposto prevista dall'Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011: modulo da 8 ore, con contenuti su obblighi e responsabilità del preposto, tecniche di comunicazione e gestione dei gruppi di lavoro, procedure di sicurezza, gestione delle emergenze. L'aggiornamento è obbligatorio ogni 5 anni per 6 ore. Registra la formazione nel registro aziendale con le firme del partecipante.

  3. Redigere l'atto formale di nomina

    La nomina deve essere formalizzata per iscritto con un atto che identifichi chiaramente il nominato, le aree o le attività di competenza, la data di decorrenza e la firma del datore di lavoro. Il documento deve essere consegnato al preposto nominato e custodito nel fascicolo aziendale della sicurezza. È buona prassi che il preposto sottoscriva l'atto per presa d'atto.

  4. Definire per iscritto compiti e poteri del preposto

    Unitamente o contestualmente all'atto di nomina, predisponi un documento che definisca in modo specifico i compiti attribuiti al preposto (sorveglianza, segnalazione delle non conformità, gestione delle emergenze di primo livello) e i poteri effettivi di cui dispone (possibilità di interrompere un'attività in caso di pericolo grave, di allontanare lavoratori dalla zona a rischio). Senza poteri reali, la nomina espone il preposto a responsabilità senza dargli gli strumenti per adempiervi.

  5. Aggiornare il DVR (sezione organigramma della sicurezza)

    Il DVR deve essere aggiornato per riflettere il cambio nella sezione relativa all'organigramma della sicurezza: inserisci il nome del nuovo preposto, le aree di competenza e la data di nomina. Se la variazione riguarda anche i rischi valutati (es. nuovo reparto), aggiorna anche le sezioni di valutazione dei rischi interessate. Il DVR aggiornato va firmato da datore, RSPP, medico competente (se coinvolto) e RLS.

  6. Comunicare a RSPP, medico competente e RLS

    Informa il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e il medico competente della nuova nomina, fornendo i dati del preposto e le aree di competenza. L'RLS ha diritto di essere consultato (art. 50 D.Lgs. 81/08): comunicagli il cambiamento e il nominativo del nuovo preposto. Documenta tutte le comunicazioni.

  7. Registrare la formazione nel registro aziendale

    Verifica che la formazione erogata sia correttamente registrata nel registro della formazione aziendale, con l'indicazione del corso, della durata, della data, del soggetto erogatore e della firma del partecipante. Il registro deve essere tenuto aggiornato e disponibile per i controlli degli organi di vigilanza. Archivia l'attestato di frequenza rilasciato dall'ente formatore.

Tempi e priorità

AzioneQuandoPriorità
Identificazione del lavoratore idoneoPrima della cessazione del precedente preposto o contestualmente alla variazione organizzativaUrgente
Formazione specifica (8 ore)Prima dell'atto formale di nominaUrgente
Atto formale di nomina con definizione di compiti e poteriImmediatamente dopo la formazioneUrgente
Aggiornamento DVR (organigramma della sicurezza)Contestuale alla nomina o entro 30 giorniAlta
Comunicazione a RSPP, MC e RLSContestuale alla nominaAlta
Registrazione formazione nel registro aziendaleEntro la data di nominaMedia

Documenti che servono

Documenti da predisporre

  • Atto formale di nomina del preposto (con firma del datore e presa d'atto del nominato)
  • Documento di definizione di compiti e poteri del preposto
  • Attestato di formazione specifica (8 ore — Accordo SR 2011)
  • DVR aggiornato nella sezione organigramma della sicurezza (con firme)
  • Registro della formazione aggiornato con il nuovo corso
  • Comunicazione scritta a RSPP, medico competente e RLS

Come ti possiamo aiutare

Ti supportiamo nell'intera procedura di nomina: dalla verifica dell'idoneità del candidato, alla predisposizione dell'atto di nomina e del documento di definizione dei compiti, fino all'organizzazione del corso di formazione specifica per preposto (8 ore) con enti accreditati.

Gestiamo l'aggiornamento del DVR nella sezione organigramma della sicurezza e la comunicazione formale a RSPP, medico competente e RLS, assicurando che il fascicolo documentale sia completo e coerente. Supportiamo anche la definizione dei poteri effettivi del preposto, per evitare che la nomina resti un atto meramente formale senza reale copertura in caso di contestazione.

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Domande frequentiFAQ

La nomina del preposto è obbligatoria?
Sì. Il D.Lgs. 81/08, come modificato dal D.L. 146/2021 (conv. L. 215/2021), prevede l'obbligo di individuare i preposti in tutte le realtà in cui lavoratori operano sotto la direzione e supervisione di altri soggetti. Il datore di lavoro che non nomina alcun preposto in un contesto in cui questa figura è necessaria risponde personalmente delle funzioni di sorveglianza che avrebbero dovuto essere delegate.
Chi può essere preposto?
Il preposto deve essere un lavoratore che, per posizione nell'organizzazione aziendale e per competenze tecniche, esercita effettivamente una funzione di direzione o supervisione nei confronti di altri lavoratori. Tipicamente: capi turno, capi reparto, capi cantiere, responsabili di linea. Non è richiesta una qualifica professionale specifica, ma è indispensabile la competenza tecnica nel settore di riferimento e l'autorità effettiva di intervenire in caso di pericolo.
Il preposto risponde penalmente?
Sì. Il preposto è soggetto attivo degli obblighi previsti dall'art. 19 D.Lgs. 81/08 e risponde penalmente per le violazioni commesse nell'esercizio delle proprie funzioni (art. 56 D.Lgs. 81/08) con sanzioni di arresto fino a due mesi o ammenda fino a 877 €. In caso di infortunio derivante da inosservanza dei propri obblighi, la responsabilità penale per lesioni o omicidio colposo può aggiungersi alle sanzioni amministrative. Per questo è essenziale che la nomina sia accompagnata da reali poteri di intervento.
Quanto dura la formazione del preposto?
La formazione specifica per il preposto prevista dall'Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 ha una durata di 8 ore. L'aggiornamento è obbligatorio ogni 5 anni per 6 ore. La formazione deve essere erogata da soggetti formatori abilitati. Per i preposti di nuova nomina, la formazione deve essere completata prima o contestualmente all'atto di nomina; in nessun caso il preposto può svolgere le funzioni prima di aver ricevuto la formazione.
Il preposto può rifiutare la nomina?
La nomina a preposto non richiede il consenso del lavoratore quando è connessa alla mansione già svolta (es. il capo turno è preposto per natura del proprio ruolo). Tuttavia, la nomina di un lavoratore che non riveste già un ruolo di supervisione effettiva richiede un accordo, poiché comporta obblighi e responsabilità aggiuntive. In pratica, una nomina puramente formale su un soggetto privo di autorità reale è giuridicamente fragile e controproducente.
Come si revoca un preposto?
La revoca della nomina deve avvenire con atto scritto del datore di lavoro, con indicazione della data di cessazione delle funzioni. La revoca va comunicata al preposto, all'RSPP, al medico competente e all'RLS. Contestualmente, il DVR va aggiornato per rimuovere il nominativo dalla sezione organigramma della sicurezza e indicare il soggetto che assume le funzioni. Prima della revoca è indispensabile che la funzione sia già coperta da un altro preposto formato e nominato.

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