La nomina del preposto è un obbligo del datore di lavoro ai sensi dell'art. 19 e dell'art. 2 co. 1 lett. e) del D.Lgs. 81/08, come rafforzato dal D.L. 146/2021 (convertito con L. 215/2021). Il preposto deve ricevere formazione specifica di 8 ore (Accordo Stato-Regioni 2011), essere nominato con atto scritto, avere compiti e poteri definiti per iscritto e figurare nell'organigramma della sicurezza aggiornato nel DVR. La nomina va comunicata a RSPP, medico competente e RLS.
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La situazione
Il preposto è la figura che sorveglia l'attuazione delle misure di sicurezza da parte dei lavoratori e ne verifica il rispetto, intervenendo direttamente in caso di inosservanze o situazioni di pericolo. L'art. 19 del D.Lgs. 81/08, rafforzato dal D.L. 146/2021, ne ha significativamente ampliato i poteri e reso più stringente l'obbligo di nomina effettiva.
Nella pratica, la necessità di nominare un nuovo preposto emerge in diverse situazioni: pensionamento o cessazione del precedente preposto, promozione di un lavoratore a capo turno o capo reparto, apertura di un nuovo reparto o linea di produzione, riorganizzazione aziendale. In tutti questi casi, il datore di lavoro non può lasciare scoperto il ruolo: l'assenza di un preposto nominato e formato costituisce una violazione autonomamente sanzionabile.
Il D.L. 146/2021 ha introdotto l'obbligo del datore di lavoro di individuare il preposto anche nelle aziende in cui tale figura non era storicamente presente, rendendo più difficile sostenere che la nomina fosse facoltativa in contesti operativi con lavoratori subordinati.
Cosa rischi
- Mancata nomina del preposto: violazione dell'art. 19 D.Lgs. 81/08 — il datore di lavoro risponde dell'omissione; in caso di infortunio correlato alla mancata sorveglianza, la responsabilità penale ricade direttamente su di lui.
- Preposto non formato: art. 37 co. 7 D.Lgs. 81/08 — ammenda da 1.315 a 3.577 €; la formazione specifica di 8 ore è obbligatoria e la sua mancanza rende nulla la nomina sul piano sostanziale.
- DVR non aggiornato nell'organigramma della sicurezza: il mancato aggiornamento del DVR per riflettere il nuovo preposto configura una lacuna documentale rilevabile in sede di ispezione; equivale a DVR non aggiornato con le relative sanzioni ex art. 55 D.Lgs. 81/08.
- Responsabilità penale del preposto: il preposto risponde penalmente per le violazioni commesse nell'esercizio delle proprie funzioni (art. 19 e art. 56 D.Lgs. 81/08). Una nomina formale senza reale attribuzione di poteri e risorse può esporre il lavoratore nominato a responsabilità sproporzionate.
Cosa devi fare ora
Identificare il lavoratore idoneo
Il preposto deve essere un lavoratore che, per posizione e competenza, svolge un ruolo di direzione o supervisione effettiva di altri lavoratori: tipicamente un capo turno, capo reparto, capo cantiere. L'idoneità è sostanziale: non basta la posizione gerarchica, ma occorre che il soggetto abbia la capacità tecnica di sorvegliare le attività e l'autorità effettiva per intervenire. Valuta anche la disponibilità del lavoratore, che non può essere costretto a ricoprire il ruolo in modo meramente formale.
Erogare la formazione specifica obbligatoria (8 ore)
Prima della nomina formale, il lavoratore deve ricevere la formazione specifica per preposto prevista dall'Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011: modulo da 8 ore, con contenuti su obblighi e responsabilità del preposto, tecniche di comunicazione e gestione dei gruppi di lavoro, procedure di sicurezza, gestione delle emergenze. L'aggiornamento è obbligatorio ogni 5 anni per 6 ore. Registra la formazione nel registro aziendale con le firme del partecipante.
Redigere l'atto formale di nomina
La nomina deve essere formalizzata per iscritto con un atto che identifichi chiaramente il nominato, le aree o le attività di competenza, la data di decorrenza e la firma del datore di lavoro. Il documento deve essere consegnato al preposto nominato e custodito nel fascicolo aziendale della sicurezza. È buona prassi che il preposto sottoscriva l'atto per presa d'atto.
Definire per iscritto compiti e poteri del preposto
Unitamente o contestualmente all'atto di nomina, predisponi un documento che definisca in modo specifico i compiti attribuiti al preposto (sorveglianza, segnalazione delle non conformità, gestione delle emergenze di primo livello) e i poteri effettivi di cui dispone (possibilità di interrompere un'attività in caso di pericolo grave, di allontanare lavoratori dalla zona a rischio). Senza poteri reali, la nomina espone il preposto a responsabilità senza dargli gli strumenti per adempiervi.
Aggiornare il DVR (sezione organigramma della sicurezza)
Il DVR deve essere aggiornato per riflettere il cambio nella sezione relativa all'organigramma della sicurezza: inserisci il nome del nuovo preposto, le aree di competenza e la data di nomina. Se la variazione riguarda anche i rischi valutati (es. nuovo reparto), aggiorna anche le sezioni di valutazione dei rischi interessate. Il DVR aggiornato va firmato da datore, RSPP, medico competente (se coinvolto) e RLS.
Comunicare a RSPP, medico competente e RLS
Informa il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e il medico competente della nuova nomina, fornendo i dati del preposto e le aree di competenza. L'RLS ha diritto di essere consultato (art. 50 D.Lgs. 81/08): comunicagli il cambiamento e il nominativo del nuovo preposto. Documenta tutte le comunicazioni.
Registrare la formazione nel registro aziendale
Verifica che la formazione erogata sia correttamente registrata nel registro della formazione aziendale, con l'indicazione del corso, della durata, della data, del soggetto erogatore e della firma del partecipante. Il registro deve essere tenuto aggiornato e disponibile per i controlli degli organi di vigilanza. Archivia l'attestato di frequenza rilasciato dall'ente formatore.
Tempi e priorità
| Azione | Quando | Priorità |
|---|---|---|
| Identificazione del lavoratore idoneo | Prima della cessazione del precedente preposto o contestualmente alla variazione organizzativa | Urgente |
| Formazione specifica (8 ore) | Prima dell'atto formale di nomina | Urgente |
| Atto formale di nomina con definizione di compiti e poteri | Immediatamente dopo la formazione | Urgente |
| Aggiornamento DVR (organigramma della sicurezza) | Contestuale alla nomina o entro 30 giorni | Alta |
| Comunicazione a RSPP, MC e RLS | Contestuale alla nomina | Alta |
| Registrazione formazione nel registro aziendale | Entro la data di nomina | Media |
Documenti che servono
Documenti da predisporre
- Atto formale di nomina del preposto (con firma del datore e presa d'atto del nominato)
- Documento di definizione di compiti e poteri del preposto
- Attestato di formazione specifica (8 ore — Accordo SR 2011)
- DVR aggiornato nella sezione organigramma della sicurezza (con firme)
- Registro della formazione aggiornato con il nuovo corso
- Comunicazione scritta a RSPP, medico competente e RLS
Come ti possiamo aiutare
Ti supportiamo nell'intera procedura di nomina: dalla verifica dell'idoneità del candidato, alla predisposizione dell'atto di nomina e del documento di definizione dei compiti, fino all'organizzazione del corso di formazione specifica per preposto (8 ore) con enti accreditati.
Gestiamo l'aggiornamento del DVR nella sezione organigramma della sicurezza e la comunicazione formale a RSPP, medico competente e RLS, assicurando che il fascicolo documentale sia completo e coerente. Supportiamo anche la definizione dei poteri effettivi del preposto, per evitare che la nomina resti un atto meramente formale senza reale copertura in caso di contestazione.
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Domande frequentiFAQ
La nomina del preposto è obbligatoria?
Chi può essere preposto?
Il preposto risponde penalmente?
Quanto dura la formazione del preposto?
Il preposto può rifiutare la nomina?
Come si revoca un preposto?
Fonti normative
- D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 — art. 2 co. 1 lett. e) (definizione di preposto)
- D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 — art. 19 (obblighi del preposto)
- D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 — art. 37 co. 7 (formazione del preposto)
- Accordo Stato-Regioni 21 dicembre 2011 — formazione lavoratori, preposti e dirigenti
- D.L. 21 ottobre 2021 n. 146, convertito con L. 17 dicembre 2021 n. 215 — modifiche al D.Lgs. 81/08
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