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Cosa Fare quando si Affida l’Incarico al Medico Competente in una Nuova Azienda

Stai affidando l’incarico di medico competente in una nuova azienda o stai cambiando il professionista in carica. La procedura corretta prevede verifiche formali, il passaggio delle cartelle sanitarie, un sopralluogo nei luoghi di lavoro e l’aggiornamento del protocollo sanitario e del DVR.

D.Lgs. 81/08Sicurezza lavoroReg. CE 852/2004Igiene alimentareAccordo SR 2025Aggiornamento
Risposta rapida

Per affidare correttamente l'incarico al medico competente in una nuova azienda occorre: verificare che sussista l'obbligo di sorveglianza sanitaria (art. 41 D.Lgs. 81/08), selezionare un medico iscritto nell'elenco ministeriale (art. 38), formalizzare la nomina per iscritto, richiedere con PEC al MC cessante la consegna delle cartelle sanitarie e di rischio, effettuare il sopralluogo congiunto nei luoghi di lavoro, definire il protocollo sanitario aggiornato e aggiornare il DVR con i riferimenti del nuovo professionista. Il tutto va comunicato al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza.

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La situazione

La situazione si presenta tipicamente in due casi: una nuova azienda che deve nominare il medico competente per la prima volta, oppure un'azienda esistente che cambia il professionista in carica (per scelta contrattuale, cessazione dell'incarico precedente o cambio di sede). In entrambi i casi la procedura prevede adempimenti formali precisi che garantiscono la continuità della sorveglianza sanitaria e la corretta gestione delle cartelle sanitarie dei lavoratori.

Cosa rischi

Cosa devi fare ora

  1. Passo 1 — Verifica dell’obbligo di nomina del MC

    L’art. 41 D.Lgs. 81/08 elenca i casi in cui la sorveglianza sanitaria è obbligatoria. Se almeno uno si applica (rischio VDT oltre 20 ore settimanali, rumore superiore a 80 dB(A), vibrazioni, agenti chimici pericolosi, agenti biologici, MMC valutato oltre il valore di azione, lavoro notturno, ecc.), la nomina del MC è obbligatoria. La verifica va condotta sul DVR aggiornato: se il DVR non identifica correttamente i rischi, aggiornarlo prima di procedere.

  2. Passo 2 — Selezione e verifica delle qualifiche del MC

    Il medico competente deve essere iscritto nell’elenco del Ministero della Salute (art. 38 D.Lgs. 81/08). Verificare il titolo abilitante: specializzazione in medicina del lavoro, in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica, oppure docenza o libera docenza in medicina del lavoro, oppure autorizzazione ai sensi dell’art. 55 D.Lgs. 277/91. Verificare inoltre l’aggiornamento ECM specifico. L’iscrizione è pubblica sul sito del Ministero della Salute.

  3. Passo 3 — Atto formale di nomina

    Redigere la lettera di nomina in forma scritta (non è richiesta la forma notarile, ma è buona prassi la firma di entrambe le parti) indicando: dati aziendali completi, unità produttive e sedi di lavoro coperte, data di inizio dell’incarico, riferimento tariffario o contrattuale, numero approssimativo di lavoratori da sorvegliare. Il MC deve accettare formalmente l’incarico per iscritto.

  4. Passo 4 — Passaggio delle cartelle sanitarie dal vecchio MC

    Il MC cessante è obbligato a consegnare al datore di lavoro (o direttamente al nuovo MC, previo consenso dei lavoratori ai sensi del D.Lgs. 196/2003) le cartelle sanitarie e di rischio in originale o copia conforme. Il datore deve richiedere la consegna formalmente per iscritto, preferibilmente tramite PEC, specificando un termine ragionevole. In caso di inadempimento del vecchio MC, è possibile rivolgersi all’ASL competente per territorio.

  5. Passo 5 — Sopralluogo congiunto nei luoghi di lavoro

    Il nuovo MC deve effettuare il sopralluogo nei luoghi di lavoro ai sensi dell’art. 25 co. 1 lett. l D.Lgs. 81/08. Il sopralluogo va documentato con verbale firmato dal MC e dal datore di lavoro (o dall’RSPP). È l’occasione per rilevare direttamente i rischi presenti, verificare le misure di prevenzione adottate e impostare il protocollo sanitario aggiornato.

  6. Passo 6 — Redazione o aggiornamento del protocollo sanitario

    Il protocollo sanitario — che elenca i lavoratori soggetti a sorveglianza, i rischi per cui sono sorvegliati, la tipologia e la periodicità delle visite e degli esami — viene definito dal MC in funzione dei rischi identificati nel DVR. Il protocollo è parte integrante del DVR e deve essere aggiornato ogni volta che cambiano le condizioni di lavoro o i rischi. Va consegnato anche al RLS.

  7. Passo 7 — Pianificazione delle visite mediche

    Il MC pianifica le visite mediche periodiche secondo il protocollo. I lavoratori nuovi assunti devono sostenere la visita preventiva prima dell’assunzione o prima dell’adibizione alla mansione specifica. Il giudizio di idoneità è obbligatorio e deve essere comunicato per iscritto sia al datore di lavoro sia al lavoratore interessato (art. 41 co. 6 D.Lgs. 81/08).

  8. Passo 8 — Aggiornamento del DVR e comunicazione al RLS

    Il DVR deve essere aggiornato riportando i riferimenti completi del nuovo MC (nome, numero iscrizione ministeriale, sedi coperte). Il RLS deve essere informato della nomina del nuovo MC e ricevere copia del protocollo sanitario aggiornato. Il MC è tenuto a partecipare alla riunione periodica di prevenzione e protezione ex art. 35 D.Lgs. 81/08.

Tempi e priorità

AzioneQuandoPriorità
Verifica dell’obbligo di sorveglianza sanitaria sul DVR aggiornatoPrima di qualsiasi altra azioneUrgente
Selezione e verifica dei requisiti del nuovo MC (art. 38 D.Lgs. 81/08)Non appena confermato l’obbligoUrgente
Redazione e firma dell’atto formale di nominaPrima dell’avvio della sorveglianzaAlta
Richiesta PEC al vecchio MC per la consegna delle cartelle sanitarieContestualmente alla nomina del nuovo MCAlta
Sopralluogo congiunto nei luoghi di lavoro e redazione del verbaleEntro le prime settimane dall’incaricoAlta
Aggiornamento del protocollo sanitario e del DVREntro 30 giorni dal sopralluogoMedia
Comunicazione al RLS e pianificazione delle visite medicheEntro 30 giorni dalla nominaMedia

Documenti che servono

Documentazione necessaria

  • Lettera di nomina del medico competente (firmata da entrambe le parti)
  • Accettazione formale dell’incarico da parte del MC
  • PEC di richiesta cartelle sanitarie al vecchio MC
  • Cartelle sanitarie e di rischio (ricevute dal vecchio MC)
  • Verbale di sopralluogo nei luoghi di lavoro
  • Protocollo sanitario aggiornato
  • DVR aggiornato con riferimenti del nuovo MC
  • Comunicazione scritta della nomina al RLS

Come ti possiamo aiutare

Ti supportiamo in ogni fase del passaggio di incarico al medico competente: dalla verifica dell'obbligo di sorveglianza sanitaria sui rischi presenti nel DVR, alla redazione della lettera di nomina conforme alle prescrizioni dell'art. 38 D.Lgs. 81/08.

Ti assistiamo nella predisposizione della richiesta PEC al vecchio MC per il trasferimento delle cartelle sanitarie, nella revisione e aggiornamento del protocollo sanitario a seguito del sopralluogo, e nell'aggiornamento del DVR e nella comunicazione al RLS. Gestiamo la documentazione formale per garantire la continuità della sorveglianza sanitaria senza interruzioni.

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Domande frequentiFAQ

Il datore può cambiare medico competente in qualsiasi momento?
Sì, il datore di lavoro può recedere dall’incarico del medico competente in qualsiasi momento, nel rispetto delle clausole contrattuali eventualmente pattuite (preavviso, corrispettivo per il periodo già lavorato). Non è necessaria una motivazione specifica per il cambio. L’importante è garantire la continuità della sorveglianza sanitaria: il nuovo MC deve essere nominato prima o contestualmente alla cessazione del precedente, per evitare periodi privi di copertura.
Cosa succede se il vecchio MC non consegna le cartelle sanitarie?
L’art. 25 co. 1 lett. c D.Lgs. 81/08 prevede che il MC consegni al datore di lavoro le cartelle sanitarie alla cessazione dell’incarico. Il mancato adempimento può configurare una violazione degli obblighi professionali del MC. Il datore deve inviare formale diffida a mezzo PEC. Se il MC persiste nell’inadempimento, è possibile segnalare la situazione all’Ordine dei Medici competente per territorio e all’ASL, e valutare l’azione legale per il recupero della documentazione.
Il MC può rifiutare di visitare un lavoratore specifico?
Il medico competente non può rifiutare di effettuare le visite previste dal protocollo sanitario per i lavoratori esposti ai rischi indicati nel DVR. Può però astenersi in presenza di un conflitto di interessi (ad esempio se è il medico curante del lavoratore) o qualora la visita non rientri nel perimetro dell’incarico. L’eventuale diniego deve essere motivato e documentato.
Qual è la differenza tra visita preventiva e visita periodica del MC?
La visita preventiva è effettuata prima che il lavoratore venga adibito a una mansione con esposizione a rischi specifici (o prima dell’assunzione se il contratto lo prevede): serve a valutare l’idoneità iniziale. La visita periodica è effettuata con cadenza stabilita dal protocollo sanitario (di norma annuale o biennale a seconda del rischio) per monitorare nel tempo lo stato di salute dei lavoratori già in servizio. Entrambe si concludono con il giudizio di idoneità alla mansione specifica.
Il MC ha obbligo di segreto professionale sulle cartelle sanitarie?
Sì. Le cartelle sanitarie contengono dati sanitari classificati come dati particolari ai sensi del D.Lgs. 196/2003 (Codice della privacy) e del GDPR. Il MC è vincolato al segreto professionale e può comunicare al datore di lavoro solo il giudizio di idoneità alla mansione specifica, non la diagnosi o i dettagli clinici. Il trasferimento delle cartelle al nuovo MC avviene nel rispetto della normativa sulla privacy, con il consenso dei lavoratori interessati.

Riferimenti normativi

Fonti normative

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