Per affidare correttamente l'incarico al medico competente in una nuova azienda occorre: verificare che sussista l'obbligo di sorveglianza sanitaria (art. 41 D.Lgs. 81/08), selezionare un medico iscritto nell'elenco ministeriale (art. 38), formalizzare la nomina per iscritto, richiedere con PEC al MC cessante la consegna delle cartelle sanitarie e di rischio, effettuare il sopralluogo congiunto nei luoghi di lavoro, definire il protocollo sanitario aggiornato e aggiornare il DVR con i riferimenti del nuovo professionista. Il tutto va comunicato al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza.
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La situazione
La situazione si presenta tipicamente in due casi: una nuova azienda che deve nominare il medico competente per la prima volta, oppure un'azienda esistente che cambia il professionista in carica (per scelta contrattuale, cessazione dell'incarico precedente o cambio di sede). In entrambi i casi la procedura prevede adempimenti formali precisi che garantiscono la continuità della sorveglianza sanitaria e la corretta gestione delle cartelle sanitarie dei lavoratori.
- Nuova azienda con lavoratori esposti a rischi specifici: l'obbligo di nominare il MC sorge non appena si verifica almeno una delle condizioni previste dall'art. 41 D.Lgs. 81/08 (VDT, rumore, MMC, agenti chimici, ecc.).
- Cambio di medico competente: il datore può sostituire il MC in qualsiasi momento, rispettando le clausole contrattuali. Il MC cessante ha l'obbligo di collaborare al passaggio di consegne.
- Scadenza del contratto: alla naturale scadenza dell'incarico, va formalizzato il rinnovo o avviata la procedura di selezione del nuovo professionista senza soluzione di continuità nella sorveglianza sanitaria.
Cosa rischi
- Omessa sorveglianza sanitaria (art. 55 D.Lgs. 81/08): il datore che non attiva o interrompe la sorveglianza sanitaria obbligatoria rischia l'arresto da 2 a 4 mesi o l'ammenda da 1.644,00 a 6.576,00 euro.
- Perdita delle cartelle sanitarie: la mancata acquisizione delle cartelle sanitarie dal vecchio MC comporta la perdita della storia sanitaria dei lavoratori e possibili responsabilità in caso di malattia professionale pregressa non rilevata.
- Protocollo sanitario non aggiornato: continuare a utilizzare il protocollo del vecchio MC senza una revisione aggiornata ai rischi effettivamente presenti espone il datore a contestazioni ispettive e non tutela adeguatamente la salute dei lavoratori.
- DVR non aggiornato: il DVR che riporta ancora i riferimenti del vecchio MC non riflette la situazione reale dell'azienda e può essere contestato in occasione di ispezioni o infortuni.
Cosa devi fare ora
Passo 1 — Verifica dell’obbligo di nomina del MC
L’art. 41 D.Lgs. 81/08 elenca i casi in cui la sorveglianza sanitaria è obbligatoria. Se almeno uno si applica (rischio VDT oltre 20 ore settimanali, rumore superiore a 80 dB(A), vibrazioni, agenti chimici pericolosi, agenti biologici, MMC valutato oltre il valore di azione, lavoro notturno, ecc.), la nomina del MC è obbligatoria. La verifica va condotta sul DVR aggiornato: se il DVR non identifica correttamente i rischi, aggiornarlo prima di procedere.
Passo 2 — Selezione e verifica delle qualifiche del MC
Il medico competente deve essere iscritto nell’elenco del Ministero della Salute (art. 38 D.Lgs. 81/08). Verificare il titolo abilitante: specializzazione in medicina del lavoro, in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica, oppure docenza o libera docenza in medicina del lavoro, oppure autorizzazione ai sensi dell’art. 55 D.Lgs. 277/91. Verificare inoltre l’aggiornamento ECM specifico. L’iscrizione è pubblica sul sito del Ministero della Salute.
Passo 3 — Atto formale di nomina
Redigere la lettera di nomina in forma scritta (non è richiesta la forma notarile, ma è buona prassi la firma di entrambe le parti) indicando: dati aziendali completi, unità produttive e sedi di lavoro coperte, data di inizio dell’incarico, riferimento tariffario o contrattuale, numero approssimativo di lavoratori da sorvegliare. Il MC deve accettare formalmente l’incarico per iscritto.
Passo 4 — Passaggio delle cartelle sanitarie dal vecchio MC
Il MC cessante è obbligato a consegnare al datore di lavoro (o direttamente al nuovo MC, previo consenso dei lavoratori ai sensi del D.Lgs. 196/2003) le cartelle sanitarie e di rischio in originale o copia conforme. Il datore deve richiedere la consegna formalmente per iscritto, preferibilmente tramite PEC, specificando un termine ragionevole. In caso di inadempimento del vecchio MC, è possibile rivolgersi all’ASL competente per territorio.
Passo 5 — Sopralluogo congiunto nei luoghi di lavoro
Il nuovo MC deve effettuare il sopralluogo nei luoghi di lavoro ai sensi dell’art. 25 co. 1 lett. l D.Lgs. 81/08. Il sopralluogo va documentato con verbale firmato dal MC e dal datore di lavoro (o dall’RSPP). È l’occasione per rilevare direttamente i rischi presenti, verificare le misure di prevenzione adottate e impostare il protocollo sanitario aggiornato.
Passo 6 — Redazione o aggiornamento del protocollo sanitario
Il protocollo sanitario — che elenca i lavoratori soggetti a sorveglianza, i rischi per cui sono sorvegliati, la tipologia e la periodicità delle visite e degli esami — viene definito dal MC in funzione dei rischi identificati nel DVR. Il protocollo è parte integrante del DVR e deve essere aggiornato ogni volta che cambiano le condizioni di lavoro o i rischi. Va consegnato anche al RLS.
Passo 7 — Pianificazione delle visite mediche
Il MC pianifica le visite mediche periodiche secondo il protocollo. I lavoratori nuovi assunti devono sostenere la visita preventiva prima dell’assunzione o prima dell’adibizione alla mansione specifica. Il giudizio di idoneità è obbligatorio e deve essere comunicato per iscritto sia al datore di lavoro sia al lavoratore interessato (art. 41 co. 6 D.Lgs. 81/08).
Passo 8 — Aggiornamento del DVR e comunicazione al RLS
Il DVR deve essere aggiornato riportando i riferimenti completi del nuovo MC (nome, numero iscrizione ministeriale, sedi coperte). Il RLS deve essere informato della nomina del nuovo MC e ricevere copia del protocollo sanitario aggiornato. Il MC è tenuto a partecipare alla riunione periodica di prevenzione e protezione ex art. 35 D.Lgs. 81/08.
Tempi e priorità
| Azione | Quando | Priorità |
|---|---|---|
| Verifica dell’obbligo di sorveglianza sanitaria sul DVR aggiornato | Prima di qualsiasi altra azione | Urgente |
| Selezione e verifica dei requisiti del nuovo MC (art. 38 D.Lgs. 81/08) | Non appena confermato l’obbligo | Urgente |
| Redazione e firma dell’atto formale di nomina | Prima dell’avvio della sorveglianza | Alta |
| Richiesta PEC al vecchio MC per la consegna delle cartelle sanitarie | Contestualmente alla nomina del nuovo MC | Alta |
| Sopralluogo congiunto nei luoghi di lavoro e redazione del verbale | Entro le prime settimane dall’incarico | Alta |
| Aggiornamento del protocollo sanitario e del DVR | Entro 30 giorni dal sopralluogo | Media |
| Comunicazione al RLS e pianificazione delle visite mediche | Entro 30 giorni dalla nomina | Media |
Documenti che servono
Documentazione necessaria
- Lettera di nomina del medico competente (firmata da entrambe le parti)
- Accettazione formale dell’incarico da parte del MC
- PEC di richiesta cartelle sanitarie al vecchio MC
- Cartelle sanitarie e di rischio (ricevute dal vecchio MC)
- Verbale di sopralluogo nei luoghi di lavoro
- Protocollo sanitario aggiornato
- DVR aggiornato con riferimenti del nuovo MC
- Comunicazione scritta della nomina al RLS
Come ti possiamo aiutare
Ti supportiamo in ogni fase del passaggio di incarico al medico competente: dalla verifica dell'obbligo di sorveglianza sanitaria sui rischi presenti nel DVR, alla redazione della lettera di nomina conforme alle prescrizioni dell'art. 38 D.Lgs. 81/08.
Ti assistiamo nella predisposizione della richiesta PEC al vecchio MC per il trasferimento delle cartelle sanitarie, nella revisione e aggiornamento del protocollo sanitario a seguito del sopralluogo, e nell'aggiornamento del DVR e nella comunicazione al RLS. Gestiamo la documentazione formale per garantire la continuità della sorveglianza sanitaria senza interruzioni.
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Domande frequentiFAQ
Il datore può cambiare medico competente in qualsiasi momento?
Cosa succede se il vecchio MC non consegna le cartelle sanitarie?
Il MC può rifiutare di visitare un lavoratore specifico?
Qual è la differenza tra visita preventiva e visita periodica del MC?
Il MC ha obbligo di segreto professionale sulle cartelle sanitarie?
Riferimenti normativi
- D.Lgs. 81/08 art. 25 — obblighi del medico competente
- D.Lgs. 81/08 art. 38 — requisiti del medico competente
- D.Lgs. 81/08 art. 39 — svolgimento dell’attività di medico competente
- D.Lgs. 81/08 art. 40 — rapporti del medico competente con il SSN
- D.Lgs. 81/08 art. 41 — sorveglianza sanitaria
- D.Lgs. 81/08 art. 42 — provvedimenti in caso di idoneità limitata o inidoneità
- D.Lgs. 81/08 art. 35 — riunione periodica di prevenzione e protezione
- D.Lgs. 196/2003 — protezione dei dati personali e sanitari
Fonti normative
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