Dal primo lavoratore si applicano gli obblighi del D.Lgs. 81/2008: valutare i rischi ed elaborare il DVR (le imprese di nuova costituzione valutano subito i rischi e hanno 90 giorni dall’inizio dell’attività solo per completare il documento, art. 28, comma 3-bis), designare l’RSPP o svolgerne i compiti dopo il corso previsto, designare e formare gli addetti antincendio e primo soccorso (il titolare può farlo da sé fino a cinque lavoratori), formare il lavoratore in occasione dell’assunzione, prima di adibirlo alla mansione, fornire i DPI e, se la valutazione lo prevede, nominare il medico competente e inviare il lavoratore alla visita preventiva.
Chi conta come lavoratore
Per l’art. 2 del D.Lgs. 81/08 è lavoratore chi svolge un’attività lavorativa nell’organizzazione del datore di lavoro, con o senza retribuzione: dipendenti a tempo pieno o parziale, apprendisti, soci lavoratori di cooperative e società, tirocinanti, lavoratori somministrati, studenti in alternanza. Non lo sono, ai fini di questi obblighi, i soci che non prestano attività lavorativa e i collaboratori familiari dell’impresa familiare, che seguono l’art. 21.
Prima dell’assunzione
- Valutare la mansione: rischi, attrezzature, sostanze, orari (notturno?), DPI necessari.
- Decidere chi farà l’RSPP: il titolare (se l’attività rientra nell’Allegato II e frequenta il corso) o un RSPP esterno.
- Verificare se serve il medico competente: in caso positivo, nominarlo e prenotare la visita preventiva, che deve precedere l’adibizione alla mansione a rischio.
- Procurare i DPI e predisporre il registro di consegna.
- Organizzare l’informazione sui rischi e sulle procedure di emergenza da dare il primo giorno (art. 36).
Nei primi mesi
- Formazione generale (4 ore) e specifica (4, 8 o 12 ore) secondo l’Accordo Stato-Regioni 17 aprile 2025, in occasione dell’assunzione e prima della mansione: la tolleranza di 60 giorni non esiste più.
- Addestramento all’uso delle attrezzature, registrato.
- Designazione e corsi degli addetti antincendio (D.M. 2/9/2021) e primo soccorso (D.M. 388/2003), con cassetta o pacchetto di medicazione.
- Valutazione dei rischi subito e DVR con data certa completato entro 90 giorni dall’avvio per le nuove imprese; se l’impresa era già attiva senza dipendenti, la valutazione va fatta prima di iniziare a impiegare il lavoratore.
- Consultazione o elezione del RLS, oppure riferimento al RLST territoriale.
Cartella sicurezza del primo dipendente
- DVR (o evidenza delle misure adottate nei primi 90 giorni per le nuove imprese)
- Nomina dell’RSPP o attestato del datore di lavoro RSPP
- Nomine e attestati degli addetti alle emergenze
- Attestato di formazione generale e specifica del lavoratore
- Giudizio di idoneità, se la sorveglianza sanitaria è prevista
- Registro di consegna dei DPI firmato
- Verbale di informazione sui rischi e sulle procedure di emergenza
Adempimenti collegati, non di sicurezza
In parallelo il consulente del lavoro gestisce la comunicazione obbligatoria di assunzione (entro il giorno precedente l’inizio del rapporto), l’apertura della posizione assicurativa INAIL e la registrazione nel libro unico del lavoro. Se l’attività è alimentare, il nuovo addetto deve ricevere anche la formazione in igiene alimentare prevista dalla Regione.
Errori frequenti
- Pensare che con un solo dipendente part-time il DVR non serva.
- Rinviare la formazione a dopo l’assunzione o farla dopo che il lavoratore ha già usato attrezzature pericolose.
- Dimenticare tirocinanti e soci lavoratori nel conteggio.
- Acquistare un DVR «standard» non riferito all’attività reale.
Domande frequentiFAQ
Con un apprendista part-time devo fare il DVR?
Il titolare deve fare un corso anche se nomina un RSPP esterno?
Un tirocinante conta come lavoratore?
Fonti normative
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