Il rischio incendio va valutato in ogni luogo di lavoro ai sensi del D.M. 03/09/2021. La valutazione individua livello di rischio, misure tecniche e organizzative, vie di esodo, presidi e formazione addetti antincendio. Ti aiutiamo a verificare gli obblighi applicabili e a costruire la documentazione adatta al caso specifico.
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Cosa è il rischio
Possibilità di innesco e propagazione di un incendio in funzione di materiali, sorgenti di ignizione, layout e affollamento.
Dove si presenta
Magazzini, cucine, officine, depositi di carta o materiali infiammabili, locali tecnici, uffici con sovraccarico elettrico, attività con pubblico.
Come si valuta
Metodologia del D.M. 03/09/2021 (Allegato I): individuazione pericoli, persone esposte, classificazione del livello di rischio (basso, medio, alto), verifica delle misure.
Misure tipiche
Compartimentazione, gestione delle sorgenti di calore, impianti rilevazione e spegnimento, segnaletica, piano di emergenza ed evacuazione, manutenzione presidi.
Documenti
Valutazione rischio incendio, piano di emergenza, registro controlli antincendio, attestati formazione addetti, eventuale CPI/SCIA antincendio.
Formazione
Addetti antincendio con corso di livello 1, 2 o 3 ai sensi del D.M. 02/09/2021, con aggiornamento periodico.
Approfondisci
Domande frequentiFAQ
Quando serve la SCIA antincendio?
Ogni quanto si aggiorna la valutazione rischio incendio?
Fonti normative
- D.M. 03/09/2021 — criteri valutazione rischio incendio
- D.M. 02/09/2021 — formazione addetti antincendio
- D.P.R. 151/2011 — attività soggette ai controlli VV.F.
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