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Valutazione del Rischio Incendio

Processo obbligatorio con cui il datore di lavoro classifica il livello di rischio incendio e adotta le misure di prevenzione e protezione, ai sensi dell'art. 46 D.Lgs. 81/08 e del D.M. 10 marzo 1998.

D.Lgs. 81/08Sicurezza lavoroReg. CE 852/2004Igiene alimentareAccordo SR 2025Aggiornamento
Risposta rapida

La valutazione del rischio incendioè il processo con cui il datore di lavoro individua i pericoli di incendio presenti nell'unità produttiva, stima la probabilità che un incendio si verifichi e valuta le conseguenze potenziali per le persone e l'attività. Il risultato determina il livello di rischio (basso, medio o elevato) e orienta la scelta delle misure di prevenzione e protezione da adottare. L'obbligo è previsto dall'art. 46 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e dal D.M. 10 marzo 1998.

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Riferimento normativo

La valutazione del rischio incendio trova il proprio fondamento normativo in:

  • Art. 46 D.Lgs. 81/08: impone al datore di lavoro di adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei lavoratori, nonché per i casi di pericolo grave e immediato, rinviando ai criteri stabiliti dal D.M. 10 marzo 1998.
  • D.M. 10 marzo 1998: definisce i criteri generali di sicurezza antincendio e la metodologia per la valutazione del rischio nei luoghi di lavoro, introducendo la classificazione in tre livelli: basso, medio ed elevato.
  • D.P.R. 151/2011: individua le attività soggette al controllo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco (VVF), suddivise in tre categorie (A, B, C) in base alla complessità del rischio. Per queste attività la valutazione del rischio incendio è parte del procedimento di prevenzione incendi.
  • D.M. 3 agosto 2015 (Codice di Prevenzione Incendi) e successive revisioni: si applica alle attività di cui al D.P.R. 151/2011 per le quali è obbligatorio o facoltativo e introduce una metodologia basata sul profilo di rischio e sulle soluzioni conformi o alternative.

Classificazione del livello di rischio

Il D.M. 10 marzo 1998 classifica il rischio incendio in tre livelli:

  • Basso: luoghi con quantità limitata di materiali infiammabili, piccola occupazione, vie di esodo adeguate e bassa probabilità che un incendio possa svilupparsi e propagarsi. Esempi: uffici, locali commerciali di piccole dimensioni, scuole senza laboratori.
  • Medio: luoghi con una moderata quantità di materiali combustibili, discreta occupazione o presenza di alcune lavorazioni a rischio. La maggior parte delle attività produttive ricade in questa categoria.
  • Elevato: luoghi con grandi quantità di materiali infiammabili o esplosivi, elevata occupazione, lavorazioni ad alto rischio, difficoltà di evacuazione. Esempi: depositi di carburanti, industrie chimiche, grandi strutture con affollamento elevato.

Il procedimento di prevenzione incendi (D.P.R. 151/2011)

Per le attività inserite nell'Allegato I al D.P.R. 151/2011 (che elenca le attività soggette ai controlli VVF, come impianti termici con potenza superiore a determinate soglie, locali con capienza superiore a un certo numero di persone, ecc.), la valutazione del rischio incendio si inserisce in un procedimento amministrativo più articolato:

  • Categorie A (attività a rischio standardizzabile): obbligo di presentare la Segnalazione Certificata di Inizio Attività antincendio (SCIA antincendio) al Comando VVF territorialmente competente, allegando la documentazione tecnica attestante la conformità al progetto approvato o alle norme tecniche applicabili.
  • Categorie B e C (attività a rischio medio e elevato): obbligo di esaminare preventivamente il progetto con i VVF (valutazione progetto) e, a conclusione dei lavori, di richiedere il Certificato di Prevenzione Incendi (CPI) o di presentare la SCIA, secondo la categoria.

Il Codice di Prevenzione Incendi

Il D.M. 3 agosto 2015 e le successive revisioni introducono il Codice di Prevenzione Incendi, un sistema normativo organico che sostituisce progressivamente le regole tecniche verticali previgenti. Il Codice introduce la metodologia del profilo di rischio(che valuta il rischio in funzione di tre parametri: probabilità di innesco, conseguenze per gli occupanti e conseguenze per i beni) e distingue tra:

  • Soluzioni conformi: misure prescritte dal Codice che garantiscono il rispetto del livello di prestazione richiesto senza necessità di ulteriore dimostrazione.
  • Soluzioni alternative: misure diverse da quelle conformi, che devono essere dimostrate equivalenti tramite un approccio ingegneristico (Fire Safety Engineering — FSE).

Integrazione nel DVR

La valutazione del rischio incendio è parte integrante del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR)previsto dall'art. 28 D.Lgs. 81/08. Il DVR deve contenere i risultati della valutazione del rischio incendio, le misure adottate, il piano di emergenza e le procedure di evacuazione. Il Piano di Emergenza e di Evacuazione (PEE), obbligatorio nei luoghi di lavoro con più di dieci lavoratori o classificati a rischio elevato, è il documento operativo che traduce la valutazione del rischio in procedure concrete per la gestione delle emergenze.

Obblighi del datore di lavoro

In sintesi, il datore di lavoro è tenuto a:

  • effettuare la valutazione del rischio incendio e documentarla nel DVR;
  • adottare le misure di prevenzione e protezione corrispondenti al livello di rischio;
  • designare i lavoratori addetti alla squadra antincendio e garantirne la formazione (ai sensi del D.M. 2 settembre 2021 che ha sostituito il D.M. 10 marzo 1998 per la formazione);
  • predisporre il Piano di Emergenza e di Evacuazione, ove obbligatorio;
  • effettuare le prove di evacuazione periodiche;
  • presentare le comunicazioni o le domande ai VVF per le attività soggette al D.P.R. 151/2011.

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Domande frequentiFAQ

La valutazione del rischio incendio è obbligatoria per tutte le aziende?
Sì. L'art. 46 D.Lgs. 81/08 impone a tutti i datori di lavoro di valutare il rischio incendio nei propri luoghi di lavoro. Cambia la complessità della valutazione e delle misure da adottare in funzione del livello di rischio e del tipo di attività. Per le attività soggette al D.P.R. 151/2011, la valutazione si inserisce nel procedimento di prevenzione incendi con VVF.
Chi può redigere la valutazione del rischio incendio?
La valutazione del rischio incendio può essere redatta dal datore di lavoro, dal RSPP o da un consulente esterno abilitato. Per le attività soggette al D.P.R. 151/2011 (in particolare categorie B e C), la progettazione antincendio deve essere firmata da un professionista iscritto agli Ordini professionali abilitati (ingegneri, architetti, geometri, periti industriali) con competenze specifiche in prevenzione incendi.
Quando è obbligatorio il Piano di Emergenza e di Evacuazione?
Il Piano di Emergenza e di Evacuazione (PEE) è obbligatorio per i luoghi di lavoro con più di dieci lavoratori, per le attività classificate a rischio elevato ai sensi del D.M. 10 marzo 1998, e per tutte le attività soggette al D.P.R. 151/2011. Anche per luoghi di lavoro con meno di dieci addetti, il D.M. 10 marzo 1998 prevede comunque istruzioni di sicurezza da affiggere nei locali.

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