La formazione antincendioè l'insieme dei corsi teorici e pratici che il datore di lavoro deve garantire agli addetti alla prevenzione incendi e gestione delle emergenze designati ai sensi degli artt. 18 e 43 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81. Il D.M. 2 settembre 2021 ha sostituito l'Allegato IX del previgente D.M. 10 marzo 1998, introducendo tre livelli di formazione differenziati per durata e contenuti in funzione del livello di rischio incendio dell'attività lavorativa: Livello 1 (4 ore, rischio basso), Livello 2 (8 ore, rischio medio) e Livello 3 (16 ore, rischio elevato).
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Dalla vecchia normativa al nuovo sistema D.M. 2 settembre 2021
Prima dell'entrata in vigore del D.M. 2 settembre 2021, la formazione degli addetti antincendio era regolata dall'Allegato IX del D.M. 10 marzo 1998, che distingueva tre categorie di rischio (basso, medio, elevato) con corsi rispettivamente da 4, 8 e 16 ore, ma con programmi standardizzati e scarsamente aggiornati.
Il nuovo decreto — emanato in attuazione dell'art. 46, comma 3, lett. b) del D.Lgs. 81/08 — ridefinisce l'intero sistema adottando una logica prestazionale coerente con il Codice di Prevenzione Incendi (D.M. 3 agosto 2015). Le principali novità sono:
- aggiornamento dei programmi formativi con scenari di incendio reali e prove pratiche strutturate;
- introduzione della formazione a distanza sincrona (FAD) per la parte teorica;
- obbligo di aggiornamento quinquennale con corso specifico per livello;
- allineamento delle categorie di attività alle categorie A, B, C del D.P.R. 1 agosto 2011 n. 151 (procedimento CPI).
La normativa previgente (Allegato IX D.M. 10/3/1998) è stata abrogata. Gli attestati rilasciati in vigenza del vecchio regime rimangono validi fino alla loro naturale scadenza quinquennale, salvo indicazioni contrarie delle autorità competenti.
I tre livelli di formazione antincendio
Il D.M. 2 settembre 2021 articola la formazione antincendio in tre livelli, ciascuno associato a una specifica tipologia di attività e profilo di rischio.
Livello 1 — Rischio basso (4 ore)
Il corso di Livello 1 ha una durata di 4 ore, ripartite in 2 ore di teoria e 2 ore di pratica. Si applica agli addetti antincendio che operano in:
- attività soggette ai controlli di prevenzione incendi classificate in categoria A ai sensi del D.P.R. 151/2011 (attività a bassa complessità);
- attività non soggette a CPI con superficie lorda complessiva non superiore a 400 m² e che non rientrano nelle categorie a rischio medio o elevato.
Il programma comprende: principi di combustione e incendio, cause di incendio nei luoghi di lavoro, sostanze estinguenti, procedure di evacuazione, uso corretto degli estintori portatili e dei presidi antincendio di primo intervento, segnalazione dell'emergenza.
Livello 2 — Rischio medio (8 ore)
Il corso di Livello 2 ha una durata di 8 ore, ripartite in 4 ore di teoria e 4 ore di pratica. Si applica agli addetti antincendio che operano in:
- attività classificate in categoria B ai sensi del D.P.R. 151/2011 (complessità media);
- attività con carico di incendio specifico medio determinato secondo i criteri del Codice di Prevenzione Incendi o della valutazione del rischio incendio (VRI).
Il programma approfondisce: comportamento al fuoco dei materiali, sistemi di rivelazione e allarme incendio, piani di emergenza e procedure operative, uso di idranti e naspi, esercitazioni pratiche con agenti estinguenti reali su fuochi controllati.
Livello 3 — Rischio elevato (16 ore)
Il corso di Livello 3 ha una durata di 16 ore, ripartite in 10 ore di teoria e 6 ore di pratica. Si applica agli addetti antincendio che operano in:
- attività classificate in categoria C ai sensi del D.P.R. 151/2011 (alta complessità, es. grandi strutture ricettive, ospedali, industrie a rischio di incidente rilevante);
- attività con rischio di incendio elevatoper natura delle sostanze presenti, carico di incendio o caratteristiche costruttive dell'edificio.
Il programma include: analisi degli scenari di incendio complessi, coordinamento delle squadre di emergenza, interfaccia con i Vigili del Fuoco, sistemi fissi di protezione attiva (impianti sprinkler, sistemi a gas), esercitazioni su scenari multipli, simulazione di evacuazione con coinvolgimento di persone con mobilità ridotta.
Validità e aggiornamento della formazione antincendio
L'attestato di formazione antincendio rilasciato al termine del corso ha una validità di cinque annidalla data di emissione. Allo scadere del quinquennio, l'addetto deve frequentare un corso di aggiornamento specifico per il livello di rischio della propria attività per mantenere la qualifica.
L'aggiornamento non è un semplice ripasso: il D.M. 2/9/2021 prevede programmi dedicati con durata proporzionata al livello (inferiore a quella del corso iniziale) e verifica dell'apprendimento finale. In caso di cambio di attività che comporti un diverso livello di rischio, il lavoratore deve frequentare il corso del nuovo livello, indipendentemente dalla validità residua del precedente attestato.
Il datore di lavoro è tenuto a pianificare e tracciare nel DVR le scadenze di aggiornamento di ogni addetto designato, conservando gli attestati a disposizione degli organi di vigilanza.
Chi deve seguire la formazione antincendio
L'obbligo di formazione antincendio riguarda i lavoratori designati dal datore di lavoro come componenti della squadra di emergenza, ai sensi degli artt. 18, comma 1, lett. b), e 43 del D.Lgs. 81/08. In particolare:
- il datore di lavoro deve designare un numero adeguato di addetti, tenendo conto delle dimensioni dell'azienda, dei rischi specifici e del numero di lavoratori presenti contemporaneamente;
- i lavoratori designati non possono rifiutare l'incarico salvo giustificato motivo (art. 43, comma 3, D.Lgs. 81/08);
- il datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti di addetto antincendio nelle imprese con specifiche caratteristiche dimensionali, previa frequenza del corso per il livello di rischio applicabile.
Non esiste una soglia minima numerica fissata per legge: la scelta del numero di addetti deve essere motivata nella valutazione dei rischi, garantendo la copertura di tutti i turni lavorativi e la gestione delle assenze.
Enti autorizzati all'erogazione e modalità di svolgimento
I corsi di formazione antincendio possono essere erogati da:
- Vigili del Fuoco (Corpo Nazionale VVF, D.Lgs. 8 marzo 2006 n. 139) — soggetto istituzionalmente competente, che gestisce anche i corsi di aggiornamento;
- soggetti formatori accreditatidalle Regioni e Province Autonome nell'ambito del sistema di accreditamento regionale per la formazione professionale, in coerenza con l'Accordo Stato-Regioni 21 dicembre 2011;
- datori di lavoroin possesso dei requisiti stabiliti dall'art. 34 D.Lgs. 81/08, per la formazione interna.
Riguardo alle modalità di erogazione, il D.M. 2/9/2021 ammette la formazione a distanza sincrona (FAD sincrona)per la sola parte teorica, con obbligo di presenza fisica per le esercitazioni pratiche. Non è consentita la FAD asincrona (e-learning registrato) per la parte pratica né per la verifica finale dell'apprendimento. La parte pratica deve svolgersi obbligatoriamente in presenza, con accesso ad attrezzature antincendio reali.
L'attestato di formazione antincendio
Al termine del corso, l'ente erogatore rilascia un attestato di formazione antincendio che deve indicare:
- generalità del partecipante;
- livello del corso frequentato (1, 2 o 3);
- durata complessiva (ore di teoria e ore di pratica);
- data di rilascio e data di scadenza (cinque anni dalla data del corso);
- denominazione e riferimenti dell'ente erogatore.
L'attestato ha validità nazionaleed è riconosciuto su tutto il territorio italiano. In caso di mobilità interaziendale o cambio di datore di lavoro, l'attestato segue il lavoratore fino alla sua scadenza naturale, a condizione che il livello corrisponda al rischio dell'attività del nuovo datore.
Il datore di lavoro è tenuto a conservare copia degli attestati e a esibirli su richiesta degli organi di vigilanza (ASL, Ispettorato del Lavoro, Vigili del Fuoco).
Differenze tra i tre livelli: contenuto dei programmi
La tabella seguente sintetizza le principali differenze di contenuto tra i tre livelli:
- Livello 1 (4h): principi base di combustione, cause di incendio, sostanze estinguenti, uso degli estintori portatili, segnalazione e vie di esodo, procedure di evacuazione elementari.
- Livello 2 (8h): tutto il Livello 1, più sistemi di rivelazione e allarme, piani di emergenza strutturati, uso di idranti e naspi, esercitazioni pratiche su fuochi di classe A e B, coordinamento dell'evacuazione con il personale.
- Livello 3 (16h): tutto il Livello 2, più scenari di incendio complessi, gestione di emergenze con più focolai, interfaccia operativa con i VVF, sistemi fissi di protezione attiva, procedure per l'evacuazione di persone con disabilità, simulazioni integrate con la squadra di primo soccorso.
Tutti i livelli includono una verifica finale dell'apprendimento. Solo i partecipanti che superano positivamente la prova ricevono l'attestato.
Per approfondire il quadro normativo complessivo, consulta la nostra guida al D.M. 02/09/2021 — Mini Codice Antincendio.
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Domande frequentiFAQ
Con il D.M. 2/9/2021 i vecchi attestati di formazione antincendio sono ancora validi?
Come si determina il livello di rischio incendio dell'attività per scegliere il corso giusto?
Può essere erogata parte della formazione antincendio in modalità e-learning?
Quanti addetti antincendio deve nominare un'azienda con 50 dipendenti?
Un addetto formato al Livello 2 può operare in un'attività di Livello 3?
Fonti normative
- D.M. 2 settembre 2021 — Criteri generali di sicurezza antincendio e gestione emergenze nei luoghi di lavoro
- D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 — artt. 18, 43, 46 (obblighi datore di lavoro, addetti emergenza, normativa antincendio)
- D.P.R. 1 agosto 2011 n. 151 — Regolamento di prevenzione incendi (categorie A, B, C)
- D.M. 3 agosto 2015 — Codice di Prevenzione Incendi (aggiornato dal D.M. 2/9/2021)
- D.M. 10 marzo 1998 — Allegato IX (formazione antincendio, ora abrogato dal D.M. 2/9/2021)
- Accordo Stato-Regioni 21 dicembre 2011 — Formazione dei lavoratori per la sicurezza
- Circolare CNVVF — Chiarimenti applicativi D.M. 2 settembre 2021 (Lettera Circolare DCPREV)
- D.Lgs. 8 marzo 2006 n. 139 — Riassetto delle disposizioni relative al Corpo Nazionale dei VVF
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