Vai al contenuto
123 Consulenza123Consulenza

Neoassunti e Infortuni: il rischio elevato nel primo anno di lavoro — dati e tendenze 2026

I lavoratori neoassunti sono esposti a un rischio di infortunio significativamente più elevato nei primi mesi di impiego. Analisi su dati INAIL indicativi, fattori di rischio specifici, obblighi formativi e ruolo del preposto nel tutoraggio.

D.Lgs. 81/08Sicurezza lavoroReg. CE 852/2004Igiene alimentareAccordo SR 2025Aggiornamento
Risposta rapida

I dati INAIL indicativi evidenziano una concentrazione di infortuni nelle prime settimane e nei primi mesi di inserimento lavorativo, un fenomeno noto come effetto apprendimento a rischio. I settori con maggiore incidenza sono le costruzioni, la manifattura e l'agricoltura. I fattori determinanti includono la scarsa familiarità con macchinari e procedure, la pressione produttiva e una supervisione non sempre adeguata. Il D.Lgs. 81/08 artt. 36-37 impone obblighi formativi specifici per i neoassunti prima dell'adibizione alla mansione.

Contenuti revisionati da consulenti tecnici

Verificati da professionisti del settore

Copertura nazionale con consulenti sul territorio

Presenti in tutta Italia

Fonti normative tracciate e aggiornate

Riferimenti sempre verificabili

Documenti adattati alla tua attività

Personalizzati sul caso specifico

L'effetto "apprendimento a rischio": dati INAIL indicativi

Le analisi sui dati INAIL indicativi mostrano che la probabilità di subire un infortunio sul lavoro è significativamente più elevata nei primi mesi di impiego rispetto ai lavoratori con maggiore anzianità di servizio nella stessa mansione. Questo fenomeno — definito in letteratura scientifica internazionale come effetto apprendimento a rischio o learning-by-doing hazard— si manifesta con particolare intensità nei primi 3-12 mesi dall'assunzione.

I Rapporti Annuali INAIL documentano come i lavoratori con meno di un anno di anzianità nella stessa azienda presentino un tasso di infortuni (rapporto tra infortuni e addetti) superiore alla media di comparto. Il fenomeno riguarda sia gli infortuni lievi sia — proporzionalmente — quelli gravi con prognosi superiore ai 40 giorni. I settori dove l'effetto è più pronunciato sono le costruzioni(alto rischio caduta dall'alto e infortuni meccanici), la manifattura(macchine utensili, linee di produzione automatizzate) e l'agricoltura(macchine agricole, rischio biologico, lavoro in ambienti variabili).

Un secondo picco di rischio è stato osservato nei lavoratori che cambiano mansione all'interno della stessa azienda, confermando che il rischio è correlato alla familiarità con lo specifico contesto lavorativo e non solo all'età anagrafica del lavoratore.

Fattori di rischio specifici per i neoassunti

L'analisi dei fattori che contribuiscono all'elevato profilo infortunistico dei neoassunti evidenzia cause di natura organizzativa, tecnica e comportamentale:

  • Scarsa familiarità con macchinari e attrezzature: il neoassunto non conosce il comportamento specifico dei macchinari presenti nel reparto, i malfunzionamenti ricorrenti, le anomalie operative che il lavoratore esperto riconosce per esperienza diretta. Questo gap di conoscenza implicita non è colmabile interamente dalla formazione teorica.
  • Pressione produttiva:nei primi mesi di impiego il lavoratore è spesso soggetto a pressioni — esplicite o implicite — per dimostrare rapidità e produttività, con conseguente riduzione dell'attenzione alle procedure di sicurezza e tendenza ad adottare scorciatoie operative.
  • Supervisione insufficiente: in molte realtà produttive il tutoraggio del neoassunto è affidato a colleghi anziani senza una struttura formalizzata, senza obiettivi di sicurezza espliciti e senza documentazione delle attività di affiancamento.
  • Iper-fiducia iniziale: paradossalmente, nelle prime settimane il neoassunto può sopravvalutare le proprie capacità di gestione del rischio, sottostimando i pericoli del contesto lavorativo.
  • Barriere linguistiche: per i lavoratori stranieri neoassunti, le difficoltà di comprensione delle istruzioni operative e dei segnali di sicurezza amplificano ulteriormente il rischio.

Obblighi formativi per i neoassunti (D.Lgs. 81/08 artt. 36-37)

Il D.Lgs. 81/08 prevede obblighi formativi e informativi specifici per i lavoratori neoassunti che devono essere adempiuti prima dell'adibizione alla mansione:

  • Art. 36 — Informazione: il datore di lavoro deve fornire a ogni lavoratore informazioni sui rischi generali e specifici presenti in azienda, sulle misure di prevenzione e protezione adottate, sulle procedure di emergenza (evacuazione, primo soccorso), sui nominativi delle figure della sicurezza (RSPP, medico competente, RLS, addetti emergenza).
  • Art. 37 — Formazione:ogni lavoratore deve ricevere formazione sufficiente e adeguata prima dell'assunzione o del cambio mansione, con contenuti specifici per la mansione e i rischi ad essa connessi. L'Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 disciplina durata (4h generali + 4/8/12h specifiche in funzione del rischio) e contenuti. Per il rischio alto (costruzioni, manifattura) la formazione specifica è di 12 ore.
  • Addestramento:per le mansioni che comportano l'uso di attrezzature, macchine o DPI specifici, l'art. 37 comma 5 prevede l'obbligo di addestramento pratico documentato, che non può essere sostituito dalla sola formazione teorica.

La formazione deve essere erogata durante l'orario di lavoro e il suo costo è a carico del datore. La mancata o insufficiente formazione del neoassunto prima dell'adibizione alla mansione costituisce violazione sanzionata penalmente ai sensi degli artt. 55-56 del D.Lgs. 81/08 e aggrava la responsabilità del datore di lavoro in caso di infortunio (art. 590 c.p. — lesioni personali colpose).

Il ruolo del preposto nel tutoraggio dei neoassunti

Il preposto(figura definita all'art. 2, comma 1, lett. e) del D.Lgs. 81/08) svolge un ruolo chiave nell'inserimento sicuro dei neoassunti. La Legge 17 dicembre 2021, n. 215 (conversione del D.L. 146/2021) ha rafforzato significativamente i suoi obblighi, introducendo il dovere di interrompere l'attività in caso di pericolo grave e immediato e di segnalare le carenze formative al datore di lavoro.

Un efficace sistema di tutoraggio da parte del preposto include: affiancamento operativo nelle prime settimane, verifica quotidiana della corretta esecuzione delle procedure di sicurezza, segnalazione immediata di comportamenti a rischio e dialogo aperto con il neoassunto sui dubbi operativi. La formazione del preposto (6 ore aggiuntive rispetto alla formazione standard, ex Accordo SR 21/12/2011 aggiornato) deve includere tecniche di comunicazione e gestione della sicurezza con i lavoratori neo-inseriti.

INAIL OT23: benefici per le aziende con buone pratiche formative

Le aziende che investono in programmi strutturati di inserimento sicuro dei neoassunti possono beneficiare della riduzione del tasso INAIL attraverso il modulo OT23 (Oscillazione del Tasso per prevenzione, ex OT24). Il modulo prevede un intervento A (riduzione 28% per aziende fino a 10 addetti) e riduzioni decrescenti per aziende di maggiori dimensioni.

Le attività rilevanti per OT23 che riguardano i neoassunti includono: adozione di programmi di tutoraggio strutturati documentati, erogazione di formazione specifica aggiuntiva rispetto ai minimi di legge, implementazione di sistemi di valutazione della competenza pratica prima dell'autorizzazione all'uso autonomo delle attrezzature. La domanda OT23 va presentata entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello in cui le misure sono state attuate.

Approfondimenti correlati

Domande frequentiFAQ

Entro quando deve essere erogata la formazione al neoassunto?
La formazione e l'informazione devono essere erogate prima dell'adibizione alla mansione, ai sensi degli artt. 36 e 37 del D.Lgs. 81/08. Non è possibile far iniziare a lavorare un neoassunto su una mansione a rischio prima che abbia completato la formazione generale e specifica prevista dall'Accordo Stato-Regioni 21/12/2011. Il datore di lavoro che adibisce il lavoratore alla mansione prima della formazione commette una violazione sanzionata penalmente.
Il neoassunto proveniente da altra azienda dello stesso settore deve essere formato di nuovo?
Sì, in linea generale. La formazione pregressa può essere riconosciuta solo se documentata (attestati), se i contenuti corrispondono a quelli richiesti per la nuova mansione e se non sono trascorsi più di 5 anni (limite per l'aggiornamento). In ogni caso, la formazione specifica sui rischi propri dell'azienda e della specifica mansione deve essere sempre erogata, poiché ogni contesto lavorativo ha caratteristiche peculiari che il lavoratore non conosce.
Chi è responsabile dell'infortunio di un neoassunto non ancora formato?
La responsabilità principale ricade sul datore di lavoro, che ha l'obbligo di non adibire il lavoratore alla mansione prima dell'erogazione della formazione. Possono concorrere responsabilità del preposto (se non ha vigilato sul corretto svolgimento dell'attività) e del dirigente (se ha organizzato il lavoro senza garantire la formazione). La mancata formazione del neoassunto aggrava la responsabilità in sede penale ex art. 590 c.p. e in sede civile per risarcimento del danno.
L'addestramento pratico è sempre obbligatorio o solo per alcune mansioni?
L'addestramento pratico è obbligatorio per tutte le mansioni che comportano l'uso di attrezzature, macchine o DPI specifici ai sensi dell'art. 37 comma 5 D.Lgs. 81/08. Per le attrezzature soggette ad abilitazione specifica (carrelli elevatori, PLE, gru, ecc.) l'addestramento è disciplinato dall'Accordo Stato-Regioni 22/02/2012 e deve includere una prova pratica valutata. Per le altre attrezzature il datore stabilisce contenuti e durata dell'addestramento in funzione della complessità e del rischio.

Fonti normative

Ti serve un preventivo per osservatorio Neoassunti e Infortuni Primo Anno?

Ti aiutiamo a verificare gli obblighi applicabili e a impostare i documenti necessari.

ChiamaPreventivo gratuito