Vai al contenuto
123 Consulenza123Consulenza
Osservatorio Sicurezza Italia

Trend della Formazione sulla Sicurezza in Italia 2026

La formazione adeguata è il primo fattore documentato di riduzione degli infortuni sul lavoro. Eppure il gap formativo nelle PMI italiane rimane elevato. Analisi su dati INAIL, EU-OSHA e impatto del nuovo Accordo Stato-Regioni 2025.

15 mlnLavoratori soggetti all'obbligo formativo D.Lgs. 81/08 (stima)60–65%Tasso di adempimento formativo nelle PMI < 15 dipendenti (stima)> 90%Adempimento nelle grandi imprese > 250 dipendenti (stima)Rep. 78/CSRAccordo Stato-Regioni 17/04/2025
Risposta rapida

In Italia circa 15 milioni di lavoratorisono soggetti all'obbligo di formazione sulla sicurezza previsto dal D.Lgs. 81/08, ma il tasso di adempimento effettivo rimane disomogeneo: nelle PMI con meno di 15 dipendenti si stima che solo il 60–65% dei lavoratori abbia ricevuto una formazione conforme, contro tassi superiori al 90% nelle grandi imprese. Il nuovo Accordo Stato-Regioni Rep. 78/CSR del 17/04/2025 ridisegna durate, contenuti e requisiti per formatori e piattaforme e-learning, con impatti attesi sull'intero mercato della formazione sicurezza. Tutti i valori numerici riportati in questa pagina sono indicativi e basati su elaborazioni su ordini di grandezza desunti dai dati INAIL e dalle fonti citate.

Nota metodologica

I dati riportati sono indicativi e derivano da elaborazioni su ordini di grandezza desunti dai Rapporti Annuali INAIL, dalle ricerche EU-OSHA e dalle fonti normative citate. Non costituiscono dati ufficiali certificati. Per i dati aggiornati e definitivi consultare INAIL Open Data.

Formazione e infortuni: una correlazione documentata

La relazione tra formazione adeguata e riduzione degli infortuni sul lavoro è documentata dai Rapporti Annuali INAIL e confermata dalla letteratura scientifica internazionale. I settori con il più alto tasso di mancata formazione coincidono sistematicamente con quelli che registrano i più alti tassi di incidenza infortunistica: edilizia, agricoltura, ristorazione.

Secondo le stime EU-OSHA, ogni euro investito in prevenzione — inclusa la formazione — genera un risparmio di 2–5 euro in costi diretti e indiretti degli infortuni (spese mediche, produzione persa, costi assicurativi, contenzioso legale). Il ROI della formazione sicurezza non è solo un obbligo normativo: è un investimento misurabile.

Il meccanismo causale è ben identificato: un lavoratore che non conosce i rischi specifici della propria mansione non adotta i comportamenti preventivi corretti, non usa i DPI in modo appropriato e non segnala situazioni di pericolo. La formazione agisce su tutti e tre questi livelli.

ROI della prevenzione

2–5€ risparmiati

Per ogni euro investito in formazione e prevenzione (fonte EU-OSHA)

Gap formativo PMI

35–40%

Stima di lavoratori non formati nelle imprese con meno di 15 dipendenti

Settori critici

Edilizia, Agricoltura

Massima sovrapposizione tra gap formativo e alto tasso infortuni

Valori indicativi. Elaborazione su dati INAIL e EU-OSHA.

Il nuovo Accordo Stato-Regioni 2025 (Rep. 78/CSR del 17/04/2025)

Il 17 aprile 2025 la Conferenza Stato-Regioni ha approvato il nuovo Accordo in materia di formazione sulla sicurezza sul lavoro (Rep. 78/CSR), che abroga e sostituisce i precedenti Accordi del 2011 e 2016. Si tratta della revisione più significativa del sistema formativo sicurezza degli ultimi anni, con impatti diretti su durate, contenuti, requisiti dei formatori e standard delle piattaforme e-learning.

Uniformazione delle ore per macrosettore

Il nuovo Accordo supera il sistema basato sul livello di rischio (basso/medio/alto) definito per singola mansione e introduce una classificazione per macrosettore ATECO, con durate standardizzate a livello nazionale. Questo elimina le disparità regionali che si erano accumulate nella precedente applicazione, dove la stessa mansione poteva richiedere un numero di ore di formazione specifica diverso a seconda della regione in cui veniva svolta.

Requisiti aggiornati per i formatori

L'Accordo SR 2025 inasprisce i requisiti per i soggetti abilitati all'erogazione della formazione. I formatori devono possedere: titolo di studio adeguato alla materia trattata, esperienza documentata nel settore della sicurezza sul lavoro (non meno di 3 anni) e aggiornamento periodico obbligatorio. Le organizzazioni che erogano formazione per conto terzi devono possedere l'accreditamento regionale e inserire i propri formatori in un registro tracciabile. Il mancato rispetto di questi requisiti invalida la formazione erogata.

Nuovi standard per la FAD e l'e-learning

Le piattaforme e-learning devono ora soddisfare requisiti tecnici minimi obbligatori:

Attenzione

La formazione erogata con piattaforme e-learning non conformi ai nuovi requisiti tecnici dell'Accordo SR 2025 potrebbe non essere riconosciuta in sede ispettiva. Prima di rinnovare contratti con provider di formazione online, verifica che la piattaforma sia conforme ai requisiti Rep. 78/CSR.

Gap formativo per settore: dove il problema è più grave

Il gap formativo — inteso come quota di lavoratori soggetti all'obbligo ma privi di una formazione conforme e aggiornata — non è distribuito in modo uniforme. Alcune categorie mostrano livelli di adempimento sistematicamente più bassi, per ragioni strutturali legate all'organizzazione del lavoro, al sommerso e alla frammentazione delle imprese.

Settore / CategoriaGap formativo stimatoFattori critici
Edilizia (lavoratori stranieri)Elevato (stima > 40%)Black economy, barriera linguistica, lavoro irregolare
AgricolturaElevato (stima > 35%)Lavoro stagionale, caporalato, formazione non erogata prima dell'impiego
Ristorazione e alberghiMedio-alto (stima 30–40%)Alta rotazione del personale, stagionalità, PMI con < 5 dipendenti
PMI manifatturiere < 15 dip.Medio (stima 35–40%)Risorse limitate, formazione rinviata per mancanza di sostituti
Grandi imprese > 250 dip.Basso (stima < 10%)Sistemi interni di gestione, audit periodici, RSPP dedicato

Tabella indicativa. Stime basate su elaborazioni su dati INAIL, Formatemp e fonti settoriali.

Edilizia: il caso delle imprese di subappalto

Nel settore delle costruzioni il gap formativo è concentrato nei lavoratori delle imprese di subappalto e nei lavoratori stranieri, spesso inquadrati come autonomi o con contratti a chiamata. La formazione specifica per i lavori in quota, l'uso dei ponteggi e le attività in ambienti confinati risulta tra le più carenti, nonostante sia obbligatoria per i profili esposti e richieda un addestramento pratico documentato ai sensi dell'art. 73 D.Lgs. 81/08.

Agricoltura: il nodo stagionale

In agricoltura il problema principale è strutturale: i lavoratori stagionali vengono impiegati per periodi brevissimi (anche pochi giorni), rendendo difficile — ma non impossibile — l'erogazione della formazione obbligatoria prima dell'avvio delle attività. La formazione specifica per l'uso dei trattori (D.M. 12/11/2021) è spesso la lacuna più critica, in un settore dove il ribaltamento del trattore è la principale causa di morte sul lavoro.

FAD ed e-learning: crescita del mercato e rischio di formazione di facciata

Il mercato della formazione e-learning sulla sicurezza ha registrato una crescita significativa dopo il COVID-19, accelerata dall'obbligo di mantenere la formazione attiva anche durante i periodi di restrizione degli spostamenti. Questo ha portato a una proliferazione di provider online e di piattaforme con standard qualitativi molto disomogenei.

Il rischio principale è la formazione di facciata: corsi acquistati per ottenere un attestato formalmente valido, ma fruiti senza reale apprendimento — video accelerati, test superati con tentativi multipli senza limite, identità non verificate. Il fenomeno è noto agli ispettori del lavoro e alle ASL, che in sede di vigilanza richiedono i log di piattaforma come prova dell'effettiva fruizione.

Il nuovo Accordo SR 2025 risponde a questo problema con requisiti tecnici obbligatori per le piattaforme, ma l'efficacia dipenderà dai meccanismi di controllo messi in atto dagli enti accreditatori regionali. Nel frattempo, le aziende che hanno utilizzato piattaforme non conformi potrebbero dover rifare parte della formazione erogata.

Tracciabilità obbligatoria

Log di sessione con data, ora, durata effettiva e identità del corsista (Accordo SR 2025)

Verifica identità

Sistemi antifrode per impedire la fruizione per conto terzi

Test con soglia minima

Superamento obbligatorio con percentuale minima; modulo da ripetere se non superato

Quota sincrona obbligatoria

Per preposti e rischi gravi: parte delle ore deve essere in aula o videoconferenza live

Formazione dei preposti: l'obbligo biennale introdotto dal D.L. 146/2021

Il D.L. 21 ottobre 2021, n. 146 ha introdotto una delle modifiche più impattanti per le PMI in materia di formazione: l'aggiornamento biennale obbligatorio per i preposti (art. 37, comma 7 del D.Lgs. 81/08, come modificato). I preposti — capi reparto, capisquadra, responsabili di turno — devono seguire un corso di aggiornamento della durata minima di 6 ore ogni due anni, anche se hanno già frequentato la formazione iniziale.

Nelle PMI con alta rotazione dei preposti questo obbligo è particolarmente critico: ogni volta che un lavoratore viene nominato preposto, occorre verificare che abbia già assolto l'obbligo formativo specifico e che il suo aggiornamento biennale sia in corso di validità. La nomina informale di un preposto non formato è una delle violazioni più frequentemente contestate in sede ispettiva.

Quanto investono le aziende italiane nella formazione sicurezza?

La spesa media per formazione sicurezza in Italia è stimata in 80–120 euro per lavoratore per annonelle PMI, con variazioni significative in base al settore e alla dimensione aziendale. Le grandi imprese con sistemi di gestione della sicurezza certificati (ISO 45001, OHSAS 18001) tendono a investire significativamente di più, ma spesso ottimizzano i costi attraverso l'uso di formatori interni e piattaforme proprietarie.

Il confronto con il ROI documentato dalla ricerca scientifica è impietoso: EU-OSHA stima che ogni euro investito in prevenzione ne risparmia 2–5 in costi diretti e indiretti. Eppure molte PMI italiane trattano la formazione sicurezza come un costo obbligato da minimizzare, piuttosto che come un investimento con rendimento misurabile.

Fondi interprofessionali e finanziamento della formazione

Un'opportunità spesso non sfruttata dalle PMI è il finanziamento della formazione sicurezza attraverso i fondi interprofessionali (Fondimpresa, Fondirigenti, Fondo Formazione PMI e altri). La formazione sulla sicurezza è una delle tipologie ammesse al finanziamento, e molte aziende non sanno che possono recuperare interamente o parzialmente il costo dei corsi attraverso i contributi già versati al fondo. La verifica della posizione contributiva presso il fondo di riferimento è il primo passo per attivare questa opportunità.

Spesa media PMI

80–120 €/lavoratore/anno

Stima per imprese con < 50 dipendenti (elaborazione su fonti settoriali)

ROI prevenzione

2–5x

Risparmio per ogni euro investito in prevenzione e formazione (EU-OSHA)

Fondi interprofessionali

Fino al 100%

Quota della formazione sicurezza finanziabile tramite fondi paritetici

Valori indicativi. Elaborazione su dati EU-OSHA e fonti settoriali.

Raccomandazioni: digitalizzazione e controllo dei formatori

Dalla lettura congiunta dei dati sul gap formativo e dei requisiti dell'Accordo SR 2025 emergono tre raccomandazioni operative per le aziende che intendono mettere in ordine il proprio sistema formativo.

Approfondisci

FAQ formazione sicurezza: le domande più frequentiFAQ

Come posso verificare se la formazione sicurezza dei miei lavoratori è ancora valida?
Devi confrontare le date degli attestati con le scadenze previste dall'Accordo Stato-Regioni vigente per ogni profilo (lavoratori: aggiornamento ogni 5 anni; preposti: aggiornamento biennale obbligatorio dal D.L. 146/2021; dirigenti: aggiornamento ogni 5 anni; RSPP/ASPP: aggiornamento periodico in base alle ore del percorso iniziale). Verifica anche che i contenuti formativi siano conformi al nuovo Accordo SR Rep. 78/CSR del 17/04/2025, che ha ridefinito durate e argomenti per macrosettore. In caso di dubbio, ti aiutiamo a verificare il piano formativo e a identificare le lacune prima di una possibile ispezione.
Cosa cambia concretamente con l'Accordo Stato-Regioni 2025 (Rep. 78/CSR)?
L'Accordo SR del 17/04/2025 introduce: uniformazione delle ore di formazione per macrosettore (eliminando le disparità tra regioni), requisiti minimi aggiornati per i formatori (titoli, esperienza documentata, aggiornamento obbligatorio), requisiti tecnici obbligatori per le piattaforme e-learning (tracciabilità delle sessioni, verifica dell'identità del corsista, test di apprendimento con soglia minima di superamento) e criteri più stringenti per il riconoscimento della formazione pregressa. Le aziende che hanno erogato formazione con piattaforme non conformi ai nuovi requisiti potrebbero dover ripetere parte dei percorsi.
Come si documenta correttamente la formazione sicurezza per resistere a un'ispezione?
La documentazione formativa deve comprendere: registro delle presenze firmato dai partecipanti e dal formatore, attestato individuale con data, durata, argomenti trattati e nome del formatore qualificato, verifica dell'apprendimento (test scritto o orale con esito documentato), per la FAD/e-learning il log di tracciabilità della piattaforma con data di accesso, tempo effettivo di fruizione e risultato del test finale. Il fascicolo formativo deve essere conservato per tutta la durata del rapporto di lavoro e per i cinque anni successivi. L'assenza di documentazione adeguata, anche quando la formazione è stata effettivamente erogata, è equiparata dalla giurisprudenza alla mancata formazione ai fini della responsabilità del datore.

Fonti normative

Vuoi sapere se la formazione della tua azienda è in regola?

Ti aiutiamo a verificare il piano formativo, identificare le scadenze critiche e adeguare la documentazione ai requisiti dell'Accordo Stato-Regioni 2025, prima di una possibile ispezione.