I giovani lavoratori under 35 — inclusi apprendisti e tirocinanti — sono statisticamente sovra-rappresentati negli infortuni sul lavoro rispetto alla loro incidenza sull'occupazione totale. Il fenomeno è noto in letteratura come «paradosso del lavoratore giovane»: soggetti in buona salute fisica che si infortunano più frequentemente a causa di inesperienza, formazione insufficiente, impiego in mansioni manuali e pressione produttiva. I dati EU-OSHA indicano che tra il 30 e il 40% degli infortuni gravi nei nuovi lavoratori avviene nei primi mesi di impiego. Tutti i valori numerici riportati in questa pagina sono indicativi e basati su ordini di grandezza desunti dai Rapporti Annuali INAIL.
Nota metodologica
I dati riportati sono indicativi e derivano da elaborazioni su ordini di grandezza desunti dalle banche dati INAIL Open Data e dai Rapporti Annuali INAIL. Non costituiscono dati ufficiali certificati. Per i dati aggiornati e definitivi consultare INAIL Open Data.
I giovani lavoratori sono più a rischio di infortuni?
I dati INAIL indicativi mostrano che i lavoratori under 35 risultano sovra-rappresentati negli infortuni gravi rispetto alla loro quota sull'occupazione totale. Questo fenomeno — definito in letteratura scientifica come «paradosso del lavoratore giovane» — si spiega con una combinazione di fattori strutturali e organizzativi, non con caratteristiche fisiche intrinseche.
- Inesperienza operativa: la mancata familiarità con le attrezzature, le procedure di emergenza e i rischi specifici della mansione aumenta la probabilità di errore, specie in situazioni di pressione o imprevisto.
- Formazione inadeguata o incompleta:in molti casi la formazione obbligatoria prevista dal D.Lgs. 81/08 viene erogata in modo sommario o ritardata rispetto all'avvio effettivo delle attività lavorative.
- Tipo di mansioni assegnate: i giovani neoassunti vengono frequentemente impiegati in mansioni manuali, fisicamente gravose o a diretto contatto con macchinari e materiali pericolosi, con scarsa autonomia nel rifiutare compiti percepiti come rischiosi.
- Pressione produttiva e timore del giudizio: i nuovi lavoratori tendono a non segnalare condizioni di rischio o difficoltà operative per il timore di essere valutati negativamente dai superiori o colleghi — un fenomeno noto come «effetto luna di miele».
Le ricerche EU-OSHA mostrano che tra il 30 e il 40% degli infortuni gravi nei «nuovi lavoratori» (non solo giovani in senso anagrafico, ma chiunque sia nuovo a una mansione) avviene nei primi mesi di impiego, quando la curva di apprendimento è più ripida e la supervisione tende ad allentarsi dopo la fase iniziale.
Inesperienza
Fattore primario
Curva di apprendimento e scarsa familiarità con i rischi specifici
Formazione carente
Fattore sistemico
Erogazione ritardata o sommaria rispetto all'avvio delle attività
Prime settimane
30–40% degli infortuni gravi
Periodo a massima vulnerabilità (EU-OSHA)
Valori indicativi. Elaborazione su dati INAIL e EU-OSHA.
Settori con più infortuni tra i giovani lavoratori
La distribuzione settoriale degli infortuni tra i lavoratori under 35 rispecchia in parte quella generale, ma con alcune specificità legate alle mansioni tipicamente affidate ai neoassunti e agli apprendisti:
Edilizia e costruzioni
Il settore delle costruzioni è tra i più pericolosi per i giovani lavoratori. Le cadute dall'alto — da ponteggi, tetti, aperture nel vuoto — rappresentano la principale causa di infortuni mortali. I giovani under 25 sono spesso impiegati come manovalanza in attività di movimentazione materiali, uso di utensili elettrici e operazioni in quota, con una formazione specifica non sempre adeguata prima dell'avvio effettivo delle lavorazioni.
Ristorazione e food service
Il comparto della ristorazione impiega una quota rilevante di giovani lavoratori, apprendisti e stagisti. I rischi prevalenti sono: ustioni da superfici calde e fritture, tagli con strumenti da taglio, scivolamenti su pavimenti bagnati e fatica da lavoro in piedi prolungato. La presenza di turni notturni per i lavoratori under 18 è vietata dalla L. 977/1967.
Agricoltura
I giovani lavoratori stagionali in agricoltura sono esposti al ribaltamento di trattori e macchinari agricoli, all'esposizione al calore nelle campagne estive e all'uso di attrezzature non sempre adeguatamente presidiate. La formazione specifica per l'uso dei trattori (D.M. 12/11/2021) è obbligatoria ma non sempre erogata prima dell'impiego effettivo dei lavoratori stagionali.
Manifattura e logistica
Nei magazzini e nei reparti produttivi i giovani neoassunti operano spesso nelle vicinanze di carrelli elevatori, nastri trasportatori e presse, con un profilo di rischio elevato nelle prime settimane di attività, prima che i movimenti e le distanze di sicurezza diventino automatici.
| Settore | Tipo infortunio prevalente | Fattore di rischio age-specifico |
|---|---|---|
| Edilizia | Cadute dall'alto, schiacciamenti | Mansioni in quota affidate a neoassunti senza formazione adeguata |
| Ristorazione | Ustioni, tagli, scivolamenti | Turni serali/notturni, ambienti caldi e bagnati, ritmi veloci |
| Agricoltura | Ribaltamento, colpo di calore | Uso macchinari senza abilitazione, esposizione solare stagionale |
| Manifattura/logistica | Investimento carrelli, impigliamento nastri | Scarsa familiarità con layout e procedure di sicurezza macchine |
Tabella indicativa. Elaborazione su dati INAIL e EU-OSHA.
Obblighi specifici per apprendisti
Il contratto di apprendistato (disciplinato dagli artt. 43–47 del D.Lgs. 81/2015 per la formazione duale) prevede che il datore di lavoro designi un tutor/referente aziendalecon il compito di accompagnare l'apprendista nel percorso formativo e operativo. Questo obbligo si aggiunge — non si sostituisce — a quelli previsti dal D.Lgs. 81/08 in materia di sicurezza.
Il D.Lgs. 81/08 non distingue tra apprendista e lavoratore ordinario: i medesimi obblighi di formazione, valutazione del rischio (DVR), sorveglianza sanitaria e fornitura di DPI si applicano integralmente a entrambe le categorie. Il minor costo contributivo del contratto di apprendistato non esonera il datore da alcun adempimento in materia di sicurezza.
- Formazione obbligatoria:formazione generale (4h) più formazione specifica (4–12h in base al livello di rischio) da erogare prima o contestualmente all'avvio delle attività, ai sensi dell'art. 37 D.Lgs. 81/08 e dell'Accordo Stato-Regioni 2025.
- DVR aggiornato:il Documento di Valutazione dei Rischi deve contemplare la presenza di apprendisti, valorizzando l'inesperienza come fattore di rischio aggiuntivo. L'Accordo Stato-Regioni 2025 ha reso esplicito questo requisito.
- Sorveglianza sanitaria:il medico competente deve essere designato e il lavoratore sottoposto a visita preventiva prima dell'assegnazione a mansioni con rischi specifici (rumore, agenti chimici, movimentazione manuale carichi, VDT per esposizioni significative).
- Addestramento pratico:per le attrezzature, l'art. 73 D.Lgs. 81/08 richiede un addestramento specifico condotto da persona competente, con dimostrazione pratica e verifica della comprensione prima dell'uso autonomo.
Attenzione
La consegna del libretto informativo sui rischi NON costituisce formazione ai sensi del D.Lgs. 81/08. La formazione deve essere verificata nella comprensione, documentata con registro presenze e attestato, ed erogata da formatore qualificato. In sede ispettiva, l'assenza di documentazione formativa è sanzionata indipendentemente dal tipo contrattuale dell'apprendista.
Stagisti e tirocinanti: quali tutele?
La disciplina dei tirocini si articola su due livelli con regimi di responsabilità differenti:
Tirocini extracurriculari
I tirocini extracurriculari (formativi e di orientamento, di inserimento/reinserimento) sono disciplinati dal D.L. 138/2011 e dalle Linee Guida della Conferenza Stato-Regioni. L'ente ospitante ha gli stessi obblighi del datore di lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08: deve fornire DPI adeguati, garantire la formazione sui rischi specifici, designare un tutor aziendale e assicurare il tirocinante all'INAIL per gli eventuali infortuni occorsi durante il tirocinio.
Tirocini curricolari universitari
Per i tirocini curricolari (inseriti nel piano di studi come attività formativa) la responsabilità è condivisa tra l'università o istituto di formazione e l'azienda ospitante. La convenzione tripartita (studente, ateneo, azienda) deve disciplinare espressamente le misure di sicurezza adottate e il soggetto responsabile della formazione sui rischi. La copertura INAIL è garantita anche per i tirocinanti curricolari.
Diritti del tirocinante in materia di sicurezza
- Formazione sui rischi: il tirocinante ha diritto alla stessa formazione specifica prevista per i lavoratori dipendenti rispetto alle mansioni effettivamente svolte, indipendentemente dalla durata del tirocinio.
- DPI adeguati:l'ente ospitante deve fornire gratuitamente i dispositivi di protezione individuale necessari, senza che il costo possa essere trasferito al tirocinante.
- Tutor aziendale:la designazione di un tutor responsabile dell'affiancamento è obbligatoria sia per i tirocini curriculari sia per quelli extracurriculari.
- Copertura INAIL:l'ente ospitante è tenuto ad assicurare il tirocinante contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali mediante versamento del premio INAIL o tramite la copertura attivata dall'istituzione formativa convenzionante.
Il mancato rispetto degli obblighi di sicurezza nei confronti dei tirocinanti è sanzionato con le stesse sanzioni amministrative e penali previste per i lavoratori subordinati, come chiarito dalla giurisprudenza e dalle circolari del Ministero del Lavoro.
Le prime settimane di lavoro: il periodo più critico
La campagna EU-OSHA «New Workers» ha documentato come il rischio di infortunio sia significativamente più elevato nelle prime settimane di inserimento in una nuova mansione — indipendentemente dall'età anagrafica del lavoratore. Un lavoratore esperto che cambia azienda, reparto o mansione è esposto a un profilo di rischio analogo a quello di un giovane neoassunto.
Perché le prime settimane sono le più pericolose
- Curva di apprendimento ripida:il lavoratore deve acquisire contemporaneamente la conoscenza dei rischi, le procedure operative e le dinamiche relazionali del contesto, con un carico cognitivo elevato che riduce l'attenzione ai segnali di pericolo.
- Effetto luna di miele: il nuovo lavoratore tende a non segnalare condizioni di rischio, near-miss o difficoltà operative per timore del giudizio di colleghi e superiori o per non apparire incompetente. Questo ritarda la correzione di comportamenti e procedure pericolose.
- Supervisione che si allenta: spesso il datore e il tutor riducono il livello di controllo dopo le prime giornate di affiancamento, prima che il lavoratore abbia effettivamente consolidato le competenze operative necessarie.
Pratiche raccomandate per l'onboarding sicuro
Un onboarding efficace in termini di sicurezza non si esaurisce nella consegna dei materiali formativi obbligatori. Le pratiche raccomandate da EU-OSHA e dalle linee guida INAIL includono:
- Buddy system: assegnazione di un collega esperto come riferimento operativo per le prime settimane, distinto dal tutor formale, con funzione di supporto pratico quotidiano.
- Check-in settimanali strutturati: incontri brevi ma documentati tra il nuovo lavoratore e il tutor per verificare la comprensione delle procedure, raccogliere segnalazioni di difficoltà e rafforzare le misure preventive.
- Procedura di segnalazione rischi accessibile e non punitiva: il lavoratore deve poter segnalare situazioni di pericolo o quasi-infortuni (near-miss) senza conseguenze negative, idealmente in forma anonima durante le prime settimane.
- Formazione iniziale prima dell'assegnazione:la formazione specifica (art. 37 D.Lgs. 81/08) deve precedere — non seguire — l'assegnazione alla mansione, con verifica della comprensione attraverso test o dimostrazione pratica.
Attenzione
Un onboarding sicuro richiede un affiancamento pratico documentato, non soltanto la firma del modulo di avvenuta formazione. L'art. 73 D.Lgs. 81/08 prevede che l'addestramento per l'uso di attrezzature sia effettuato da persona competente e verificato nella pratica. La documentazione dell'affiancamento è elemento essenziale in caso di contenzioso o ispezione.
Cosa deve fare il datore per tutelare i giovani lavoratori?
Il D.Lgs. 81/08 non prevede obblighi «speciali» per i giovani lavoratori in senso stretto, ma richiede che la valutazione del rischio consideri le caratteristiche di tutti i lavoratori, inclusa l'inesperienza e la giovane età. L'Accordo Stato-Regioni 2025 ha reso esplicito che il DVR deve includere una valutazione specifica per i lavoratori neo-assunti e gli apprendisti. In concreto, il datore è tenuto a:
- Formazione specifica per neo-assunti prima dell'assegnazione alle mansioni: non è sufficiente il modulo generale da 4h; la formazione specifica (4–12h in base al livello di rischio) deve essere erogata prima o contestualmente all'avvio delle attività, con verifica della comprensione e documentazione.
- Affiancamento documentato con tutor o lavoratore esperto: il periodo di affiancamento deve essere proporzionale alla complessità e pericolosità della mansione, e la sua durata e modalità devono essere documentate nel fascicolo del lavoratore.
- DVR che include l'inesperienza come fattore di rischio:come richiesto dall'Accordo SR 2025, la giovane età e l'inesperienza devono essere esplicitamente considerate nella valutazione dei rischi aziendali, con misure preventive specifiche.
- Cultura della segnalazione dei near-miss: instaurare una cultura della sicurezza non punitiva in cui i quasi-infortuni siano segnalati e analizzati, anziché occultati, riduce il rischio di eventi gravi e consente il miglioramento continuo delle procedure.
- Sorveglianza sanitaria preventiva:per le mansioni che comportano rischi specifici (rumore, vibrazioni, agenti chimici, movimentazione manuale carichi), la visita medica preventiva deve avvenire prima dell'assegnazione alla mansione, non dopo.
Il mancato adempimento agli obblighi formativi nei confronti di lavoratori neo-assunti o apprendisti è tra le violazioni più frequentemente rilevate dai Servizi PSAL delle ASL in sede ispettiva e può comportare, oltre alla sanzione amministrativa, una valutazione di colpa in caso di infortunio a carico del datore e del RSPP.
DVR aggiornato
Include inesperienza e giovane età come fattori di rischio specifici (Accordo SR 2025)
Formazione ante-mansione
Erogata PRIMA dell'assegnazione: generale 4h + specifica 4–12h (art. 37 D.Lgs. 81/08)
Affiancamento documentato
Tutor designato, durata proporzionale alla mansione, registro delle attività svolte
Sorveglianza sanitaria preventiva
Visita medica prima della mansione a rischio specifico, non a posteriori
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Fonti normative
- INAIL Open Data — open.inail.it
- INAIL Rapporto Annuale (edizioni 2020–2024)
- INAIL Banca Dati Statistica — infortuni per età, settore e tipo contratto
- D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 — Testo Unico Sicurezza sul Lavoro
- D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 — Contratto di apprendistato (artt. 43–47)
- L. 17 ottobre 1967, n. 977 — Tutela del lavoro dei fanciulli e degli adolescenti
- Accordo Stato-Regioni 2025 — Formazione sicurezza per lavoratori e apprendisti
- EU-OSHA — New Workers campaign: young workers and health and safety at work
- D.L. 13 agosto 2011, n. 138 — Tirocini extracurriculari: linee guida Conferenza Stato-Regioni
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