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Osservatorio · Lavoro in somministrazione

Osservatorio Sicurezza: Lavoro in Somministrazione e Agenzie Interinali — Dati e Trend 2026

Analisi dei dati INAIL sugli infortuni nel lavoro in somministrazione: tassi di infortuni, settori critici, responsabilità tra agenzia e azienda utilizzatrice, tendenze 2024-2026.

Risposta rapida

I lavoratori somministrati (interinali) presentano tassi di infortuni storicamente più elevati rispetto ai dipendenti diretti a causa della maggiore mobilità tra ambienti di lavoro diversi, della minore conoscenza dei rischi specifici del sito e dei processi produttivi, e della formazione non sempre allineata ai rischi effettivi dell'azienda utilizzatrice. Il D.Lgs. 81/08 ripartisce gli obblighi di sicurezza tra agenzia somministratrice e impresa utilizzatrice.

Nota metodologica

Tutti i valori numerici riportati in questa pagina sono indicativi e derivano da elaborazioni su ordini di grandezza desunti dalle banche dati INAIL Open Data e dai Rapporti Annuali INAIL. Non costituiscono dati ufficiali certificati. Per i dati aggiornati e definitivi consultare INAIL Open Data.

I dati sugli infortuni nel lavoro in somministrazione (fonte INAIL)

Il lavoro in somministrazione — comunemente noto come lavoro interinale — coinvolge in Italia una platea stimata di circa 400.000–500.000 lavoratori attivi ogni anno, pari indicativamente al 2–3% della forza lavoro dipendente assicurata all'INAIL. Nonostante questa quota relativamente contenuta, i lavoratori somministrati risultano storicamente sovra-rappresentati nelle statistiche degli infortuni sul lavoro, con un tasso di incidenza superiore alla media dei lavoratori dipendenti diretti.

Quota forza lavoro

~2–3%

Lavoratori somministrati attivi ogni anno (indicativo)

Tasso di infortuni

Superiore alla media

Rispetto ai lavoratori dipendenti diretti per parità di settore ATECO

Fase più critica

Primi giorni

Curva di apprendimento elevata nei primi giorni di missione presso l'utilizzatore

Valori indicativi. Elaborazione su dati INAIL aggregati per tipologia contrattuale.

Settori più colpiti

L'analisi dei dati INAIL per settore ATECO evidenzia una concentrazione degli infortuni tra i lavoratori somministrati in tre macro-aree produttive:

La curva di apprendimento nei primi giorni di missione

Uno degli aspetti più critici emersi dall'analisi dei dati INAIL riguarda la concentrazione degli infortuni nelle prime giornate di lavoro presso l'impresa utilizzatrice. Questo fenomeno — noto come curva di apprendimento — è amplificato nel lavoro in somministrazione perché il lavoratore si trova ripetutamente in ambienti produttivi nuovi, con attrezzature, layout e procedure operative non familiari. A differenza del dipendente diretto che attraversa questa fase una sola volta per datore di lavoro, il lavoratore interinale la affronta potenzialmente a ogni nuova missione.

Confronto tra lavoratori somministrati e diretti per macrosettore ATECO

Il confronto tra tassi di infortuni per tipologia contrattuale all'interno dello stesso macrosettore ATECO rivela che, a parità di settore produttivo, i lavoratori somministrati presentano un'incidenza infortunistica superiore rispetto ai colleghi a tempo indeterminato. Questo dato è particolarmente significativo perché isola il fattore contrattuale dalla variabile settoriale: il rischio aggiuntivo non deriva solo dal settore in cui opera il somministrato, ma dalla natura stessa del rapporto di lavoro e dalle caratteristiche strutturali della missione.

Trend 2020–2026: impatto della pandemia e ripresa

Il periodo 2020–2021 ha registrato un calo significativo dei flussi di lavoro in somministrazione, con una contrazione parallela delle denunce di infortuni in termini assoluti, in linea con la riduzione dell'attività produttiva in molti settori industriali. A partire dal 2022 i volumi di somministrazione sono tornati a crescere rapidamente, trainati dal rimbalzo della produzione manifatturiera e dall'esplosione del settore logistico legato all'e-commerce. I dati 2023–2024 mostrano un ritorno ai livelli pre-pandemia sia nei volumi di somministrazione sia nell'incidenza relativa degli infortuni.

Distribuzione regionale

La maggiore concentrazione di lavoratori somministrati — e dei relativi infortuni — si registra nelle regioni del Nord Italia ad alta intensità industriale: Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna e Piemonte accolgono la quota preponderante delle missioni di somministrazione, concentrate nei distretti industriali metalmeccanici, nei poli logistici e nei centri di distribuzione della grande distribuzione organizzata e dell'e-commerce.

Analisi indicativa basata su dati INAIL aggregati per regione e tipologia contrattuale.

La ripartizione degli obblighi di sicurezza tra agenzia e utilizzatore

Il quadro normativo del lavoro in somministrazione in materia di sicurezza si articola su due livelli distinti: il D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 (artt. 20–28), che regolamenta il contratto di somministrazione, e il D.Lgs. 81/08, che all'art. 3 co. 5 disciplina espressamente la ripartizione degli obblighi di prevenzione.

SoggettoObblighi (art. 3 co. 5 D.Lgs. 81/08)
Agenzia di somministrazioneFormazione generale pre-missione; fornitura DPI di base; sorveglianza sanitaria pre-invio per le mansioni che la richiedono; verifica idoneità alla mansione indicata nel contratto di missione
Impresa utilizzatriceFormazione specifica sui rischi del posto di lavoro e delle attrezzature; fornitura di DPI specifici per quel sito; integrazione del somministrato nel DVR e nei processi produttivi; sorveglianza sanitaria per rischi emersi durante la missione
Entrambi i soggettiIn caso di infortunio, la responsabilità si ripartisce in proporzione alle rispettive inadempienze; il giudice valuta il contributo causale di ciascun soggetto

Giurisprudenza recente in materia di infortuni nel lavoro somministrato

La Corte di Cassazione penale ha consolidato nel tempo un orientamento che attribuisce all'impresa utilizzatrice un obbligo di valutazione del rischio specifico per il singolo lavoratore somministrato, non limitato alla generica integrazione del somministrato nel DVR aziendale. In particolare, l'utilizzatore deve verificare che la formazione ricevuta dall'agenzia sia adeguata ai rischi concreti del sito e, in caso contrario, integrare la formazione prima che il lavoratore inizi a operare. Il semplice richiamo al fatto che la formazione spettava all'agenzia non è sufficiente a escludere la responsabilità dell'utilizzatore se il rischio specifico era conoscibile e il lavoratore non era stato adeguatamente preparato.

Comunicazione preventiva e adempimenti amministrativi

Sul fronte degli adempimenti formali, il contratto di somministrazione deve essere comunicato all'INPS e, per i casi previsti dalla normativa, alla Direzione Territoriale del Lavoro (DTL). La scheda di rischio sito-specifica deve essere allegata o richiamate nel contratto di missione stipulato tra agenzia e utilizzatore, consentendo all'agenzia di calibrare la formazione pre-invio sui rischi effettivi del luogo di lavoro.

Orientamento giurisprudenziale

La Cassazione penale ha chiarito che l'utilizzatore non può limitarsi a ricevere il lavoratore somministrato e assegnarlo alla mansione: deve verificare attivamente che la formazione ricevuta sia adeguata ai rischi specifici di quel sito e di quella postazione. L'obbligo di sicurezza dell'utilizzatore è equiparato a quello del datore di lavoro diretto per tutti i rischi connessi all'ambiente e alle attrezzature presenti nel proprio stabilimento.

I settori e le mansioni a maggiore rischio

L'analisi della distribuzione degli infortuni tra i lavoratori somministrati per settore produttivo e per tipologia di mansione consente di identificare le combinazioni di rischio più critiche su cui concentrare gli sforzi preventivi.

Logistica e magazzino

Movimentazione carichi, carrelli elevatori, picking ad alta velocità

Il boom dell'e-commerce ha reso questo settore il principale bacino di assorbimento del lavoro in somministrazione. I rischi principali: lombalgia da MMC, investimento da muletto, caduta da scaffalatura. Turni notturni e pressione sui tempi di evasione amplificano il rischio.

Metalmeccanica e manifattura

Taglio, presse, saldatura, proiezione di schegge

Settore storico della somministrazione. Rischi da contatto con organi in movimento, amputazioni, ustioni. I lavoratori somministrati vengono spesso impiegati su linee di produzione senza adeguata formazione sull'attrezzatura specifica del sito.

Food processing

Macchine per il taglio, ambienti freddi, pavimenti scivolosi

Macellazione, salumifici, lavorazione pesce: alta incidenza di tagli e amputazioni. Gli ambienti a temperatura controllata (celle frigorifere) aumentano la fatica muscolare e rallentano i tempi di reazione. Forte presenza di lavoratori stranieri somministrati.

Costruzioni

Cadute dall'alto, lavori su ponteggi, contatto con attrezzature

I somministrati in edilizia vengono spesso impiegati come manovalanza di supporto in fasi intensive del cantiere. Rischio elevato per cadute dall'alto (ponteggi, aperture nel vuoto) e per l'utilizzo di attrezzature non familiari senza adeguato addestramento.

Mansioni a rischio più elevato

All'interno di questi settori, alcune mansioni concentrate la maggior parte degli eventi infortunistici tra i somministrati:

Fattori di rischio aggravanti

Oltre alle caratteristiche specifiche di ogni mansione, concorrono ad amplificare il rischio infortunistico nei lavoratori somministrati alcuni fattori trasversali:

Tendenze e raccomandazioni per il 2026

Il panorama del lavoro in somministrazione sta attraversando una fase di trasformazione significativa, trainata dalla crescita del settore logistico e da un progressivo rafforzamento del quadro normativo e contrattuale in materia di sicurezza.

Aumento della somministrazione nel settore e-commerce e logistica

La crescita strutturale dell'e-commerce — con operatori come Amazon, GLS, DHL, BRT, SDA e la grande distribuzione organizzata — ha reso il settore logistico il principale bacino di assorbimento del lavoro in somministrazione negli ultimi anni. Questa tendenza si prevede in ulteriore crescita nel 2026, con un aumento del numero di missioni in magazzini, centri di distribuzione e hub intermodali. Il profilo di rischio di questo settore — combinazione di MMC, carrelli elevatori, turni notturni e ritmi elevati — rende particolarmente urgente la definizione di protocolli formativi standardizzati pre-missione specifici per la logistica.

Nuove normative e rafforzamento della formazione specifica

Nel corso del 2025–2026 sono in discussione revisioni normative volte a rafforzare l'obbligo di formazione specifica prima dell'inizio della missione, con particolare attenzione alla documentazione dell'avvenuta formazione sito-specifica e alla sua trasmissione tra agenzia e utilizzatore. L'obiettivo è ridurre il divario tra formazione generale (quasi sempre erogata) e formazione specifica (spesso carente nelle missioni brevi).

Protocolli EBITEMP e Forma.Temp per la formazione

Il sistema bilaterale del settore — EBITEMP (Ente Bilaterale Nazionale per il Lavoro Temporaneo) e la Fondazione Forma.Temp — finanzia e gestisce percorsi formativi specifici per i lavoratori somministrati, inclusi corsi sulla sicurezza nei settori più a rischio. I fondi Forma.Temp rappresentano uno degli strumenti principali per la formazione pre-missione e per l'aggiornamento delle competenze dei lavoratori interinali. Le agenzie che aderiscono ai protocolli EBITEMP e utilizzano i percorsi Forma.Temp possono offrire ai propri lavoratori una formazione più allineata ai rischi effettivi dei siti in cui vengono inviati.

Buone pratiche per agenzie e imprese utilizzatrici

Checklist per agenzie e utilizzatori

  • Sopralluogo preventivo dell'agenzia prima della prima missione per ogni nuovo cliente
  • Scheda di rischio sito-specifica allegata al contratto di missione e aggiornata a ogni variazione
  • Formazione on-the-job certificata nei primi giorni di missione con registro di affiancamento
  • Materiale formativo bilingue per i lavoratori stranieri somministrati
  • Verifica dell'idoneità alla mansione da parte del medico competente prima dell'invio
  • Comunicazione strutturata tra il preposto dell'utilizzatore e il referente dell'agenzia

Ruolo dell'RLS/RLST nella verifica dell'integrazione dei somministrati

Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) dell'impresa utilizzatrice — o, per le aziende sprovviste di RLS interno, il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale (RLST) — ha il diritto e il dovere di verificare che i lavoratori somministrati siano adeguatamente integrati nei processi di sicurezza aziendali: che abbiano ricevuto la formazione specifica, che siano inclusi nelle procedure di emergenza, che utilizzino correttamente i DPI previsti per la loro mansione. L'RLS può segnalare le carenze al responsabile della sicurezza e, se necessario, all'organo di vigilanza (ASL/ITL).

Analisi basata su dati INAIL aggregati e su osservazioni di settore relative al periodo 2024–2026.

Approfondisci

FAQ sicurezza nel lavoro in somministrazioneFAQ

Un lavoratore interinale vittima di infortunio può agire in giudizio contro l'agenzia o contro l'utilizzatore?
Il lavoratore somministrato infortunato può agire in giudizio nei confronti di entrambi i soggetti del rapporto trilaterale: l'agenzia di somministrazione (in quanto datore di lavoro formale) e l'impresa utilizzatrice (in quanto soggetto che ha la disponibilità materiale del lavoratore e dirige concretamente la prestazione). La Corte di Cassazione ha chiarito in più occasioni che la responsabilità ex art. 2087 c.c. e quella penale ex D.Lgs. 81/08 si ripartiscono in proporzione alle rispettive inadempienze: l'agenzia risponde se non ha erogato formazione generale o DPI di base; l'utilizzatore risponde se non ha fornito formazione specifica, integrazione nei processi produttivi o attrezzatura sicura. In caso di infortuni mortali il PM valuta entrambi i soggetti indipendentemente. L'azione di risarcimento del danno differenziale (oltre INAIL) può essere proposta contro uno o entrambi i soggetti, con eventuale azione di regresso tra di loro.
L'agenzia somministratrice deve visitare i siti delle aziende utilizzatrici prima di inviarvi i lavoratori?
Il D.Lgs. 81/08 (art. 3 co. 5) e le linee guida di settore non impongono formalmente un sopralluogo obbligatorio dell'agenzia prima di ogni missione, ma le best practice consolidate — recepite anche nei protocolli EBITEMP e nei CCNL del lavoro in somministrazione — raccomandano che l'agenzia acquisisca dalla società utilizzatrice una scheda di rischio sito-specifica aggiornata per ogni ordine di missione. Molte agenzie strutturate effettuano sopralluoghi preventivi per le nuove aziende clienti e per le mansioni a rischio elevato, proprio per poter calibrare la formazione pre-invio sulle caratteristiche reali dell'ambiente di lavoro. In caso di infortuni, l'assenza di qualsiasi analisi preventiva del sito da parte dell'agenzia può essere valutata negativamente dal giudice come inadempimento dell'obbligo di garantire la sicurezza del lavoratore, anche se non si tratta di un obbligo nominatim previsto dalla legge.
Il lavoratore somministrato ha diritto alla stessa formazione di un dipendente diretto?
In linea di principio sì: il D.Lgs. 81/08 non distingue tra lavoratori in somministrazione e lavoratori a tempo indeterminato per quanto riguarda gli obblighi di formazione. Il sistema si struttura su due livelli: la formazione generale (rischi comuni, segnaletica, emergenze, uso DPI di base) spetta all'agenzia e deve essere erogata prima della prima missione; la formazione specifica sui rischi propri del posto di lavoro e delle attrezzature utilizzate spetta all'impresa utilizzatrice e deve essere erogata prima che il lavoratore inizi a operare su quel sito. Il lavoratore somministrato ha quindi diritto a ricevere entrambe le componenti formative, in modo aggiuntivo e non sostitutivo. Nella pratica, tuttavia, la formazione specifica è spesso carente o ridotta ai minimi termini, specie nelle missioni di breve durata. Questa lacuna è una delle cause strutturali del maggiore tasso di infortuni nei primi giorni di missione.
Come si ripartisce la sorveglianza sanitaria tra agenzia e azienda utilizzatrice?
La ripartizione della sorveglianza sanitaria nel lavoro in somministrazione segue la logica del doppio livello normativo. L'agenzia di somministrazione è tenuta a effettuare la visita medica pre-assuntiva e pre-missione quando la mansione prevede rischi per i quali è obbligatoria la sorveglianza: il medico competente dell'agenzia esprime un giudizio di idoneità alla mansione specifica indicata nel contratto di somministrazione. L'impresa utilizzatrice, a sua volta, deve integrare il lavoratore somministrato nel proprio protocollo di sorveglianza sanitaria se durante la missione il lavoratore è esposto a rischi non valutati dall'agenzia o a fattori di rischio emergenti (es. cambio di mansione, esposizione a rumore o vibrazioni superiore alle soglie). La circolare MLPS 11/2011 ha ulteriormente chiarito questo riparto di competenze. In caso di contenzioso, l'assenza di sorveglianza sanitaria o il giudizio di idoneità non aggiornato possono determinare responsabilità concorrenti tra agenzia e utilizzatore.
Quali sono le sanzioni per l'azienda utilizzatrice che non fornisce formazione specifica ai somministrati?
L'impresa utilizzatrice che omette di erogare la formazione specifica obbligatoria ai lavoratori somministrati è soggetta alle stesse sanzioni previste dal D.Lgs. 81/08 per la mancata formazione dei dipendenti diretti. Sul piano amministrativo, l'art. 55 co. 5 lett. c) del D.Lgs. 81/08 prevede l'arresto da due a quattro mesi o l'ammenda da 1.474,21 a 6.388,23 euro per la violazione degli obblighi formativi (importi aggiornati al 2024 per effetto della rivalutazione triennale). Sul piano penale, in caso di infortunio riconducibile alla mancata formazione specifica, l'utilizzatore può rispondere di lesioni personali colpose (art. 590 c.p.) o omicidio colposo (art. 589 c.p.) con l'aggravante della violazione delle norme antinfortunistiche, che comporta un significativo aggravamento della pena. L'utilizzatore è inoltre responsabile in solido con l'agenzia per il risarcimento del danno al lavoratore.

Fonti normative

La tua azienda utilizza lavoratori somministrati?

Ti aiutiamo a definire la scheda di rischio sito-specifica, la formazione pre-missione e il protocollo di integrazione dei lavoratori somministrati nel tuo DVR, in conformità con l'art. 3 co. 5 del D.Lgs. 81/08.