Le lavoratrici in gravidanza sono esposte a rischi specifici che il datore di lavoro è tenuto a valutare ai sensi dell'art. 28, comma 1, del D.Lgs. 81/08 e dell'art. 11 del D.Lgs. 151/2001. I dati INAIL 2024 evidenziano una concentrazione degli infortuni femminili nei settori della sanità, del commercio e dei servizi alla persona. In presenza di rischi non eliminabili, il datore di lavoro deve modificare la mansione, anticipare l'astensione obbligatoria o richiedere l'interdizione anticipata all'Ispettorato Territoriale del Lavoro.
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Dati INAIL sugli infortuni delle lavoratrici 2023-2025
Secondo il Rapporto INAIL 2024, le denunce di infortuni sul lavoro a carico di lavoratrici rappresentano circa il 38% del totale delle denunce (oltre 200.000 casi l'anno). I settori con la maggiore incidenza femminile sono:
- Sanità e assistenza sociale (ATECO Q) — primo settore per numero di infortuni femminili, con elevata incidenza di infortuni da movimentazione manuale dei carichi, scivolamenti e aggressioni da pazienti.
- Commercio al dettaglio (ATECO G) — significativa quota di infortuni da caduta, stress e sovraccarico biomeccanico degli arti superiori.
- Istruzione (ATECO P) — infortuni da scivolamento e caduta, con crescente segnalazione di disturbi muscolo-scheletrici.
- Manifattura tessile e alimentare (ATECO C) — esposizione a rischi chimici e da movimentazione ripetitiva con impatto specifico sulle lavoratrici madri.
Il tasso di infortuni per lavoratrice equivalente è in calo strutturale dal 2020, ma rimane elevato nei settori ad alta concentrazione femminile. Le malattie professionali denunciate dalle lavoratrici nel 2024 riguardano principalmente disturbi muscolo-scheletrici (60%), patologie uditive (8%) e disturbi da stress lavoro-correlato (12%).
Valutazione dei rischi per lavoratrici in gravidanza
L'art. 28, comma 1, del D.Lgs. 81/08impone che la valutazione dei rischi comprenda anche i rischi riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza o in periodo di allattamento, in applicazione dell'art. 11 del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 (Testo Unico Maternità). Il datore di lavoro deve:
- Identificare nel DVR i rischi specifici per le lavoratrici in gravidanza, con riferimento all'Allegato C del D.Lgs. 151/2001 (agenti, processi e condizioni di lavoro pericolosi).
- Informare per iscritto le lavoratrici e i rappresentanti sindacali dei risultati della valutazione e delle misure adottate.
- Aggiornare la valutazione ogni volta che intervengano variazioni nei fattori di rischio o nelle condizioni di lavoro.
I rischi specifici valutati comprendono: movimentazione manuale dei carichi (MMC) e sovraccarico biomeccanico, esposizione ad agenti chimici pericolosi (solventi, metalli pesanti, farmaci citotossici), agenti biologici di gruppo 2, 3 e 4, radiazioni ionizzanti, lavoro notturno, posture incongrue prolungate, stress termico e vibrazioni trasmesse al corpo intero.
Lavori vietati in gravidanza e modifica della mansione
L'Allegato C al D.Lgs. 151/2001 elenca i lavori vietati durante la gravidanza e il periodo di allattamento. Tra i principali:
- Lavori in sotterraneo, gallerie e pozzi.
- Esposizione a piombo e suoi derivati, mercurio, solventi organici.
- Lavori che espongono a radiazioni ionizzanti oltre i limiti per il pubblico.
- Movimentazione manuale di carichi superiori ai valori limite durante la gravidanza.
- Lavoro notturno dal momento dell'accertamento della gravidanza fino al compimento di un anno di età del bambino (art. 53 D.Lgs. 151/2001).
Quando la lavoratrice non può essere adibita a mansioni sicure, il datore di lavoro è tenuto a richiedere all'Ispettorato Territoriale del Lavoro (ITL) l'autorizzazione all'interdizione anticipata dal lavoro, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 151/2001. L'interdizione può essere disposta anche d'ufficio dall'ITL su segnalazione del medico competente o della lavoratrice stessa.
Astensione obbligatoria, facoltativa e tutele economiche
Il D.Lgs. 151/2001 prevede:
- Congedo di maternità obbligatorio(art. 16): 2 mesi prima del parto e 3 mesi dopo, con indennità INPS pari all'80% della retribuzione. È vietato adibire la lavoratrice al lavoro nelle settimane protette.
- Flessibilità del congedo (art. 20): la lavoratrice può scegliere di lavorare fino al nono mese e fruire di 4 mesi di congedo post-partum, previa autorizzazione del medico competente aziendale e del medico specialista SSN.
- Congedo parentale facoltativo(artt. 32-34): esteso dai decreti legislativi attuativi della Direttiva UE 2019/1158, con innalzamento progressivo dell'indennità al 60% (2024) e all'80% (2026) per il mese aggiuntivo fruibile dal padre.
La lavoratrice è protetta da licenziamento dall'inizio della gravidanza fino al compimento di un anno di vita del bambino (art. 54 D.Lgs. 151/2001), salvo giusta causa o cessazione dell'attività aziendale.
Trend 2024-2026 e criticità emergenti
Il crescente ricorso al telelavoro e allo smart workingha ridotto alcuni rischi fisici per le lavoratrici in gravidanza, ma ha introdotto nuove criticità legate all'ergonomia della postazione domestica e all'isolamento professionale. Le linee guida INAIL 2024 raccomandano l'estensione della valutazione dei rischi da videoterminale anche alle postazioni di lavoro agile per lavoratrici in gravidanza. Sul piano normativo, si registra un progressivo allineamento alla Direttiva UE 92/85/CEE (sicurezza lavoratrici gestanti) e alla Direttiva 2019/1158 (equilibrio vita-lavoro), con impatto sui DVR aziendali e sulle procedure di interdizione anticipata.
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Domande frequentiFAQ
Il datore di lavoro è obbligato a valutare i rischi per le lavoratrici in gravidanza anche se non vi sono lavoratrici gravide in azienda?
Cosa deve fare il datore di lavoro quando riceve la comunicazione di gravidanza da una dipendente?
L'interdizione anticipata è pagata? Chi la eroga?
Le lavoratrici autonome e le collaboratrici hanno diritto alle stesse tutele?
Fonti normative
- D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 — Testo Unico Maternità (artt. 11, 16, 17, 20, 32, 53, 54 e Allegato C)
- D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 — art. 28 co. 1 (valutazione rischi lavoratrici madri)
- INAIL — Rapporto Annuale 2024: infortuni e malattie professionali per genere
- Direttiva CE 92/85/CEE — sicurezza e salute delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento
- D.Lgs. 30 giugno 2022, n. 105 — attuazione Direttiva UE 2019/1158 (equilibrio vita-lavoro)
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