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Osservatorio · Somministrazione di lavoro

Agenzie per il Lavoro e Somministrazione: sicurezza e infortuni

I lavoratori somministrati (interinali) registrano tassi di infortuni più elevati nei primi giorni di missione rispetto ai dipendenti diretti. Analisi degli obblighi SSL tra agenzia per il lavoro e utilizzatore, formazione, sorveglianza sanitaria e DUVRI su base normativa D.Lgs. 81/08 e D.Lgs. 81/2015.

Art. 3 co. 5D.Lgs. 81/08: ripartizione obblighi SSLAPL + utilizzatoreResponsabilità condivisa per legge~400.000Lavoratori somministrati attivi in Italia (stima)INAILFonte dati infortunistici
Risposta rapida

La somministrazione di lavoro — meglio nota come lavoro interinale — coinvolge in Italia una quota stimata di circa 400.000 lavoratori attivi simultaneamente, concentrati prevalentemente nel settore manifatturiero, nella logistica e nella grande distribuzione organizzata (GDO). I dati INAIL indicativi mostrano come i lavoratori somministrati presentino un'incidenza di infortuni più elevata rispetto ai dipendenti diretti, in particolare nei primissimi giorni di missione: un fenomeno riconducibile alla scarsa familiarità con il nuovo ambiente lavorativo, alla formazione specifica non sempre completa e alla pressione produttiva caratteristica dei contratti a breve termine. La normativa di riferimento — art. 3 co. 5 del D.Lgs. 81/08 — ripartisce gli obblighi SSL tra agenzia per il lavoro (APL) e azienda utilizzatrice, senza che tale ripartizione possa essere contrattualmente modificata. Tutti i valori numerici riportati sono indicativi e basati su ordini di grandezza desunti da fonti INAIL.

Nota metodologica

I dati riportati sono indicativi e derivano da elaborazioni su ordini di grandezza desunti dalle banche dati INAIL Open Data e dai Rapporti Annuali INAIL. Non costituiscono dati ufficiali certificati. Per i dati aggiornati e definitivi consultare INAIL Open Data.

La somministrazione di lavoro in Italia: contesto e dimensioni

La somministrazione di lavoro — disciplinata dal D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 e riformata dal D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81(Jobs Act) — è il contratto con cui un'agenzia per il lavoro (APL) autorizzata dal Ministero del Lavoro mette a disposizione di un'impresa utilizzatrice (cliente) uno o più lavoratori, che svolgono la propria attività nell'organizzazione e sotto la direzione dell'utilizzatore.

Il rapporto è strutturalmente trilaterale: l'APL assume il lavoratore con contratto di lavoro subordinato e lo invia in missione presso l'utilizzatore. Quest'ultimo dirige e organizza la prestazione ma non è il datore di lavoro formale. Questa dislocazione della responsabilità datoriale genera complessità specifiche sul piano della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro (SSL).

Settori di maggiore utilizzo

La somministrazione è particolarmente diffusa in tre grandi comparti produttivi, che concentrano la quota prevalente dei lavoratori somministrati e degli infortuni associati:

SettoreUtilizzo somministrazioneRischi SSL prevalenti
Manifatturiero (auto, metalmeccanica, elettronica)Molto elevato — copertura picchi produttivi e ordini stagionaliRischi meccanici, MMC, rumore, mov. ripetitivi, rischio chimico
Logistica e magazzini (e-commerce)Molto elevato — forte stagionalità (Black Friday, picchi natalizi)MMC, carrelli elevatori, cadute, rischio stradale interno
Grande distribuzione organizzata (GDO)Elevato — cassieri, addetti scaffali, magazzinoMMC, scivolamenti, movimenti ripetitivi, rapine (violenza)
Industria alimentare e bevandeElevato — copertura stagioni e fermate impiantiRischio biologico, tagli, scivolamenti, freddo, MMC
Servizi di pulizia e facility managementMedio-elevatoRischio chimico, scivolamenti, rischio biologico

Tabella indicativa elaborata su dati Assolavoro, Confindustria e INAIL per settore ATECO.

Dati infortuni: lavoratori somministrati vs dipendenti diretti

I dati INAIL indicativi evidenziano come i lavoratori somministrati presentino un tasso di infortuni superiore alla mediarispetto ai lavoratori assunti direttamente dall'impresa. Il differenziale è particolarmente marcato nelle prime settimane di missione: una finestra temporale in cui la scarsa familiarità con l'ambiente, le procedure operative e le attrezzature specifiche del sito aumenta significativamente la probabilità di errore e di evento infortunistico.

Prime settimane di missione

Rischio più alto

L'incidenza relativa di infortuni è indicativamente superiore nei primissimi giorni di attività, quando la familiarità con il sito è minima

Settori manifatturiero e logistica

Incidenza concentrata

Questi comparti concentrano la quota prevalente degli infortuni dei somministrati, in linea con i rischi fisici e meccanici presenti

Missioni brevi (< 30 giorni)

Profilo più critico

Le missioni di brevissima durata non consentono un'adeguata curva di apprendimento: più breve la missione, più elevato il rischio relativo

L'analisi per tipologia di infortunio rivela come la quota di eventi causati da scivolamenti, cadute, contatto con attrezzature e movimentazione manuale di carichi sia proporzionalmente più elevata tra i somministrati rispetto ai dipendenti diretti dello stesso settore. Questi eventi sono tipicamente associati alla scarsa conoscenza dei percorsi, delle zone di pericolo, delle attrezzature e delle procedure di lavoro sicuro specifiche del sito — conoscenze che un lavoratore diretto acquisisce nel tempo e che un somministrato al suo primo giorno di missione non può ancora avere.

Perché i lavoratori somministrati sono più vulnerabili

La maggiore vulnerabilità infortunistica dei lavoratori somministrati è riconducibile a una combinazione di fattori strutturali, organizzativi e formativi che si manifestano in modo sistematico indipendentemente dal settore o dall'azienda utilizzatrice.

Nuovo ambiente di lavoro

Ogni nuova missione implica per il lavoratore somministrato l'inserimento in un ambiente fisico, organizzativo e culturale che non conosce: lay-out del sito, posizioni delle uscite di emergenza, aree di pericolo, procedure operative standard, gerarchie informali di sicurezza. Questa mancanza di familiarità è un fattore di rischio reale che si riduce progressivamente con la permanenza nel sito ma rimane elevato nelle primissime fasi della missione.

Formazione specifica minima o assente

Nelle missioni di breve durata — frequenti soprattutto in logistica e manifatturiero durante i picchi produttivi — la formazione specifica erogata dall'utilizzatore tende a essere ridotta ai minimi termini o a essere sostituita da un affiancamento informale non documentato. Questa pratica viola gli obblighi previsti dall'art. 37 D.Lgs. 81/08 e dall'art. 3 co. 5 dello stesso decreto, ma è frequente soprattutto nelle piccole e medie imprese utilizzatrici.

Pressione produttiva e precarietà del rapporto

Il lavoratore somministrato — in particolare quello alla prima missione o in missione di breve durata — tende a percepire una pressione implicita a dimostrare produttività elevata per essere confermato nelle missioni successive. Questa pressione riduce la propensione a rallentare l'attività in caso di condizioni rischiose, a rifiutare mansioni percepite come pericolose e a segnalare near-miss o situazioni di pericolo.

Rotazione frequente tra siti diversi

I lavoratori somministrati con più missioni consecutive in aziende diverse non sviluppano mai la familiarità profonda con un singolo ambiente lavorativo che caratterizza il dipendente diretto. La rotazione frequente mantiene strutturalmente elevato il rischio associato alla novità dell'ambiente.

Attenzione

L'art. 3 co. 5 D.Lgs. 81/08 stabilisce che l'impresa utilizzatrice è responsabile della sicurezza e della salute dei lavoratori somministrati per tutta la durata della missione, con riguardo a tutte le condizioni di lavoro connesse all'esecuzione della prestazione. Non è possibile prevedere contrattualmente che tali obblighi ricadano esclusivamente sull'APL.

Ripartizione degli obblighi SSL: APL e utilizzatore (art. 3 co. 5 D.Lgs. 81/08)

Il D.Lgs. 81/08, art. 3 co. 5 disciplina in modo specifico la sicurezza nel lavoro in somministrazione, stabilendo una ripartizione degli obblighi che riflette la struttura trilaterale del rapporto:

Obbligo SSLAgenzia per il lavoro (APL)Azienda utilizzatrice
Informazione sui rischi specifici del sitoObbligo a carico dell'utilizzatore prima dell'avvio missione
Formazione generale (rischi comuni, segnaletica, DPI base)A carico APL, prima o contestualmente alla prima missione
Formazione specifica (rischi del sito e attrezzature)A carico dell'utilizzatore, prima dell'avvio attività nel sito
Sorveglianza sanitaria pre-missioneA carico APL tramite medico competente designatoIntegrazione nel protocollo aziendale durante la missione
Fornitura DPI specifici del sitoDPI di base genericiDPI specifici per i rischi del sito/mansione
DVR e valutazione rischi del sitoA carico dell'utilizzatore; i somministrati vanno inclusi
Adozione misure di prevenzione e protezione collettiveA carico dell'utilizzatore in quanto gestore del sito
Denuncia infortuni INAILDenuncia amministrativa (è il datore di lavoro)Coinvolto nel procedimento; tenuto a segnalare l'evento all'APL

Schema riepilogativo basato su D.Lgs. 81/08 art. 3 co. 5 e prassi consolidata INL/Min. Lavoro.

La norma precisa che l'utilizzatore è tenuto a informare i lavoratori somministrati dei rischi specifici cui sono esposti e a formarli e addestrarli all'uso delle attrezzature necessarie prima che comincino l'attività. Il contratto di somministrazione deve indicare in modo esplicito i rischi per la sicurezza e la salute connessi alle mansioni dedicate ai lavoratori somministrati (art. 33 D.Lgs. 81/2015).

Sorveglianza sanitaria: chi nomina il medico competente

La sorveglianza sanitaria nel lavoro in somministrazione presenta una complessità specifica derivante dalla struttura trilaterale del rapporto. In linea generale:

Medico competente dell'agenzia per il lavoro

L'APL è tenuta a nominare un medico competenteper effettuare la visita medica pre-assuntiva e pre-missione quando la mansione che sarà svolta prevede rischi per i quali è obbligatoria la sorveglianza sanitaria ai sensi dell'art. 41 D.Lgs. 81/08. Il giudizio di idoneità espresso dal medico competente dell'agenzia è riferito alla mansione specifica indicata nel contratto di somministrazione: l'APL deve quindi ottenere dall'utilizzatore una descrizione precisa delle mansioni e dei rischi connessi prima di inviare il lavoratore in missione.

Integrazione nel protocollo sanitario dell'utilizzatore

L'azienda utilizzatrice deve integrare i lavoratori somministrati nel proprio protocollo di sorveglianza sanitaria per tutta la durata della missione. Ciò è necessario in particolare quando:

La circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 11/2011 ha ulteriormente chiarito la ripartizione delle responsabilità in materia di sorveglianza sanitaria, specificando che né l'APL né l'utilizzatore possono ritenersi esonerati dagli obblighi di propria competenza per effetto di accordi contrattual-privati.

DUVRI e rischi interferenziali

Il DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza), previsto dall'art. 26 D.Lgs. 81/08, è richiesto quando più imprese operano in regime di appalto o subappalto nello stesso sito, generando rischi interferenziali tra le rispettive maestranze.

I lavoratori somministrati non generano di per sé rischi da interferenza ai sensi dell'art. 26 D.Lgs. 81/08, in quanto operano sotto la direzione e il coordinamento dell'utilizzatore, integrati nel suo ciclo produttivo e non in regime di appalto autonomo. Pertanto il DUVRI non è obbligatorio per il solo fatto dell'utilizzo di lavoratori somministrati.

Tuttavia, situazioni ibride richiedono una valutazione caso per caso:

In ogni caso, l'utilizzatore deve includere i lavoratori somministrati nella propria valutazione dei rischi (DVR) come categoria distinta, con le specifiche misure di prevenzione calibrate sulle loro caratteristiche (breve permanenza nel sito, necessità di affiancamento, formazione specifica da completare all'ingresso).

Ispezioni INL su agenzie e aziende utilizzatrici

L'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) svolge attività ispettiva sia presso le agenzie per il lavoro autorizzate sia presso le aziende utilizzatrici, con focus specifico sul rispetto degli obblighi in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro connessi al contratto di somministrazione.

Principali oggetti di verifica presso l'utilizzatore

Principali oggetti di verifica presso l'APL

In caso di infortuni occorsi a lavoratori somministrati, l'INL conduce di norma un'indagine congiunta su entrambi i soggetti del rapporto, per determinare la quota di responsabilità rispettiva e verificare il rispetto degli obblighi di legge da parte di ciascuno.

Buone pratiche per l'integrazione sicura dei lavoratori somministrati

Le aziende più strutturate hanno sviluppato protocolli specifici per l'accoglienza e l'integrazione dei lavoratori somministrati, che riducono significativamente l'incidenza degli infortuni nelle prime fasi della missione.

Scheda di accoglienza sito-specifica

Documento consegnato al lavoratore somministrato al primo giorno di missione, con mappa del sito, zone di pericolo, uscite di emergenza, procedure di esodo e riferimenti del RSPP e del primo soccorso.

Affiancamento documentato (buddy system)

Assegnazione di un lavoratore esperto che affianca il somministrato nelle prime ore/giorni di attività. L'affiancamento è documentato con firma di entrambi i soggetti.

Formazione specifica prima dell'avvio

Modulo formativo sito-specifico erogato prima che il lavoratore somministrato inizi a operare con le attrezzature o in aree a rischio. Durata proporzionata alla complessità della mansione.

Accesso controllato alle aree a rischio

I lavoratori somministrati in fase di inserimento operano inizialmente in aree a rischio minore o con supervisione diretta, con accesso progressivo alle aree più critiche dopo verifica della competenza.

Comunicazione APL-utilizzatore

Protocollo condiviso tra APL e utilizzatore per lo scambio di informazioni sui rischi del sito (dall'utilizzatore all'APL) e sulla formazione pregressa e stato di salute del lavoratore (dall'APL all'utilizzatore).

Segnalazione near-miss e feedback

Procedure di segnalazione dei near-miss accessibili e non punitive, con canale di comunicazione dedicato per i lavoratori somministrati che non si sentono ancora parte del sistema aziendale.

Trend normativo: D.Lgs. 81/2015 (Jobs Act) e collegato lavoro

Il quadro normativo sulla somministrazione di lavoro ha subito significative evoluzioni negli ultimi anni, con riflessi diretti sugli obblighi di sicurezza:

D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 (Jobs Act sul contratto di lavoro)

Il decreto ha riorganizzato la disciplina del lavoro in somministrazione, incorporando le disposizioni precedentemente contenute nel D.Lgs. 276/2003. In materia di SSL, l'art. 33 stabilisce che il contratto di somministrazione deve indicare i rischi per la sicurezza e la salute connessi alle mansioni assegnate e le misure di prevenzione adottate dall'utilizzatore: un obbligo che, se rispettato, consente all'APL di calibrare correttamente la formazione pre-missione e la sorveglianza sanitaria.

Somministrazione a tempo indeterminato (staff leasing)

Il Jobs Act ha liberalizzato la somministrazione a tempo indeterminato (c.d. staff leasing), in precedenza ammessa solo per alcune categorie di lavoratori. Sul piano SSL, i lavoratori assunti dall'APL a tempo indeterminato e inviati in missione c/o diversi utilizzatori presentano un profilo di rischio potenzialmente inferiore rispetto ai somministrati a termine, poiché sviluppano nel tempo una maggiore esperienza nelle diverse tipologie di sito.

Evoluzione del collegato lavoro e aggiornamenti 2024-2026

Le discussioni parlamentari sul collegato lavoro hanno incluso proposte di rafforzamento degli obblighi informativi nel contratto di somministrazione, con particolare riguardo alla comunicazione dei rischi SSL dall'utilizzatore all'APL. Parallelamente, il Piano Nazionale per la Sicurezza sul Lavoro 2022-2026 include tra le azioni prioritarie il miglioramento della sicurezza nelle forme di lavoro atipiche, compresa la somministrazione, attraverso il potenziamento delle ispezioni coordinate INL-INAIL sui settori ad alta intensità di somministrazione.

NormaContenuto rilevante SSL
D.Lgs. 276/2003Disciplina originaria della somministrazione di lavoro; requisiti APL; obblighi contrattuali
D.Lgs. 81/08, art. 3 co. 5Ripartizione obblighi SSL tra APL e utilizzatore; responsabilità condivisa; informazione e formazione
D.Lgs. 81/2015, art. 33Obbligo di indicare rischi SSL nel contratto di somministrazione; rinvio al D.Lgs. 81/08
Circ. Min. Lavoro n. 11/2011Chiarimenti sulla ripartizione della sorveglianza sanitaria tra APL e utilizzatore
Piano Naz. Sicurezza 2022-2026Azioni prioritarie su forme di lavoro atipiche; ispezioni coordinate INL-INAIL

Tabella riepilogativa del quadro normativo. Non esaustiva.

Approfondisci

FAQ agenzie lavoro interinale, somministrazione e sicurezzaFAQ

Chi è responsabile della sicurezza del lavoratore somministrato: l'agenzia per il lavoro o l'azienda utilizzatrice?
La responsabilità è condivisa e ripartita dal D.Lgs. 81/08 art. 3 co. 5: l'agenzia per il lavoro (APL) è datore di lavoro formale e risponde degli obblighi che non richiedono la conoscenza del luogo di lavoro (formazione generale, sorveglianza sanitaria pre-missione, informazione sui rischi generici, dotazione DPI di base); l'impresa utilizzatrice risponde di tutti gli obblighi connessi alla concreta esecuzione della prestazione, in quanto ha la disponibilità materiale del lavoratore e dirige il processo produttivo. Se si verifica un infortunio, entrambi i soggetti possono rispondere penalmente ex art. 590 c.p. (lesioni colpose) o art. 589 c.p. (omicidio colposo) con l'aggravante della violazione delle norme antinfortunistiche, in proporzione alle rispettive omissioni. Non è possibile contrattualmente trasferire su uno solo dei due soggetti tutta la responsabilità: la ripartizione legale prevale su qualsiasi accordo contrario.
Come viene ripartita la formazione obbligatoria tra agenzia per il lavoro e azienda utilizzatrice?
Il sistema è strutturato su due livelli distinti e non alternativi. L'agenzia per il lavoro eroga la formazione generale (rischi comuni, segnaletica, dispositivi di protezione individuale di base, emergenze): contenuti indicativamente equivalenti al modulo di 4 ore previsto dall'Accordo Stato-Regioni, da completare prima della prima missione. L'azienda utilizzatrice eroga la formazione specifica: i rischi propri dell'ambiente di lavoro, le attrezzature utilizzate, le procedure operative e i dispositivi di protezione collettiva del sito. Questa formazione deve essere erogata prima che il lavoratore somministrato inizi concretamente l'attività. Entrambe le componenti formative sono obbligatorie e non fungibili: l'avvenuta formazione generale da parte dell'agenzia non esime l'utilizzatore dall'obbligo di formazione specifica. La carenza della formazione specifica, in particolare, è storicamente la principale causa dei maggiori tassi di infortuni nei primi giorni di missione.
Il lavoratore somministrato deve essere incluso nel DUVRI dell'azienda utilizzatrice?
Sì, ma con una precisazione importante. Il DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza) riguarda specificamente la gestione dei rischi interferenziali tra lavoratori di imprese diverse che operano contemporaneamente nello stesso sito. I lavoratori somministrati sono a tutti gli effetti integrati nel ciclo produttivo dell'utilizzatore e operano sotto la sua direzione; non generano quindi rischi da interferenza nel senso tecnico del DUVRI. Tuttavia l'utilizzatore deve integrare i lavoratori somministrati nel proprio DVR (Documento di Valutazione dei Rischi) generale, identificarli come categoria di lavoratori con caratteristiche specifiche (breve durata della missione, scarsa familiarità con il sito, formazione specifica da completare) e adottare misure preventive proporzionate, tra cui: affiancamento iniziale, procedure chiare di accoglienza, verifica dell'avvenuta formazione specifica prima dell'avvio attività.
Cosa verifica l'Ispettorato Nazionale del Lavoro durante un'ispezione su un rapporto di somministrazione?
L'INL, nell'ambito delle ispezioni sul lavoro in somministrazione, verifica sia la regolarità del rapporto di lavoro sia il rispetto degli obblighi di sicurezza. Sul piano SSL, gli ispettori verificano: la corretta applicazione dell'art. 3 co. 5 D.Lgs. 81/08 (ripartizione degli obblighi tra APL e utilizzatore); l'avvenuta erogazione e documentazione della formazione generale da parte dell'agenzia e di quella specifica da parte dell'utilizzatore; la presenza di un contratto di somministrazione scritto (art. 33 D.Lgs. 81/2015) con l'indicazione esplicita dei rischi del sito e delle mansioni; l'integrazione dei somministrati nella sorveglianza sanitaria; la conformità delle posizioni assicurative INAIL. In caso di somministrazione irregolare o fraudolenta (es. appalto mascherato da somministrazione), l'INL può ricondurre i lavoratori in capo all'effettivo utilizzatore, con conseguenti sanzioni amministrative e penali per entrambi i soggetti. Le ispezioni coordinate tra INL e INAIL sui settori manifatturiero e logistica sono aumentate negli ultimi anni, con particolare attenzione ai casi di infortuni occorsi a lavoratori somministrati.

Fonti normative

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