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D.Lgs. 81/08 e intelligenza artificiale: linee guida EU-OSHA per la valutazione dei rischi con analisi predittiva

EU-OSHA ha pubblicato linee guida operative per integrare strumenti di intelligenza artificiale e analisi predittiva nella redazione e aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi. Il datore di lavoro rimane responsabile della valutazione anche in presenza di supporti algoritmici, ma gli strumenti AI possono migliorare la qualita e la tempestivita delle analisi.

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EU-OSHA (Agenzia Europea per la Sicurezza e la Salute sul Lavoro) ha recentemente pubblicato un documento di indirizzo sull'utilizzo di strumenti di intelligenza artificiale (AI) a supporto della valutazione dei rischi nei luoghi di lavoro, con specifico riferimento alle piccole e medie imprese. Il documento si inserisce nel piu ampio programma di ricerca sulle tecnologie emergenti e il loro impatto sulla sicurezza sul lavoro.

La valutazione dei rischi ai sensi del D.Lgs. 81/08 rimane una responsabilita non delegabile del datore di lavoro. Tuttavia, l'art. 28 non preclude l'utilizzo di strumenti di supporto informatici o algoritmici nella fase di identificazione dei pericoli, stima della probabilita e del danno, individuazione delle misure di prevenzione. EU-OSHA distingue tra strumenti AI di supporto alla decisione — che elaborano dati (infortuni storici, assenze, anomalie di processo) per suggerire priorita di intervento — e sistemi AI che pretendono di sostituire il giudizio professionale del valutatore, questi ultimi non compatibili con il quadro normativo europeo.

L'analisi predittiva applicata alla sicurezza si basa tipicamente su serie storiche di eventi (infortuni, near miss, anomalie di manutenzione), dati di processo (pressioni, temperature, carichi di lavoro), dati ambientali e informazioni sullo stato di salute dei lavoratori (nel rispetto del GDPR). I modelli statistici e di machine learning identificano correlazioni tra variabili e probabilita di evento indesiderato, consentendo di intervenire prima che l'evento si verifichi.

Le imprese che intendono adottare tali strumenti devono considerare diversi aspetti: la qualita dei dati di input (dati insufficienti o distorti producono previsioni inaffidabili), la necessita di validazione del modello da parte di esperti di prevenzione, la trasparenza algoritmica (il valutatore deve poter comprendere le ragioni delle segnalazioni), il trattamento dei dati personali dei lavoratori in conformita con il GDPR e con l'AI Act (Reg. UE 2024/1689) ove il sistema sia classificabile come sistema AI ad alto rischio nel contesto lavorativo.

Il DVR aggiornato con il supporto di strumenti AI deve comunque riportare la metodologia utilizzata, le fonti dei dati, i criteri di valutazione e le misure individuate, firmato dal datore di lavoro con il coinvolgimento del RSPP e del medico competente.

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Fonti normative

  • EU-OSHA — Artificial Intelligence and OSH: implications for OSH practice (2023)
  • Art. 28 D.Lgs. 81/08 — oggetto della valutazione dei rischi
  • Regolamento (UE) 2024/1689 — AI Act, categorie di sistemi AI ad alto rischio

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