La diffusione di strumenti basati sull'intelligenza artificiale generativa — dai chatbot alle piattaforme specializzate per la compilazione di documenti tecnici — ha raggiunto anche il settore della sicurezza sul lavoro. Sono disponibili sul mercato software che offrono supporto nella redazione di parti del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), nella generazione di procedure operative e di piano di emergenza, nella produzione di moduli di formazione personalizzati. La valutazione di questi strumenti richiede una prospettiva tecnica ma anche, e soprattutto, una prospettiva giuridica.
Opportunità nell'uso dell'AI. Gli strumenti di AI possono offrire un supporto concreto in alcune fasi della valutazione dei rischi: la raccolta e l'organizzazione delle informazioni iniziali sul contesto lavorativo, la generazione di prime bozze di analisi delle mansioni e dei potenziali pericoli, la ricerca di norme tecniche e di buone prassi pertinenti, la produzione di testi di informazione e formazione adattati per livello di istruzione o lingua. Questi strumenti possono ridurre i tempi di elaborazione e supportare i professionisti della sicurezza nella gestione della documentazione, aumentando la sistematicità del processo.
I limiti tecnici e metodologici. Gli strumenti AI generativi hanno limiti significativi in ambito tecnico-normativo: tendono a produrre contenuti plausibili ma non sempre accurati (fenomeno noto come «allucinazione»), non hanno accesso in tempo reale alle norme aggiornate o ai dati epidemiologici più recenti, non possono osservare i luoghi di lavoro reali né acquisire le informazioni necessarie per una valutazione specifica. Il DVR — per essere valido ai sensi dell'art. 28 D.Lgs. 81/08 — deve contenere una valutazione specifica dei rischi propri dell'azienda, non può essere la copia di un documento generico prodotto da un'intelligenza artificiale senza personalizzazione e verifica sul campo.
La responsabilità del datore di lavoro. L'art. 17 del D.Lgs. 81/08 stabilisce che la valutazione dei rischi e la redazione del DVR sono obblighi non delegabili del datore di lavoro. L'eventuale utilizzo di strumenti AI non modifica questa responsabilità: il datore di lavoro — o il RSPP che lo supporta — rimane pienamente responsabile del contenuto del DVR, della sua corrispondenza alla realtà aziendale e della sua idoneità a garantire la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori. Affidarsi a un DVR generato dall'AI senza revisione critica e personalizzazione da parte di un professionista qualificato espone il datore di lavoro a rischi giuridici significativi in caso di ispezione o infortunio.
La posizione INAIL. INAIL ha avviato attività di ricerca sull'applicazione dell'AI in ambito sicurezza sul lavoro, con particolare attenzione agli strumenti di analisi predittiva degli infortuni e delle malattie professionali. L'istituto ha sottolineato che l'AI può costituire un valido strumento di supporto alla prevenzione, ma non può sostituire la competenza professionale del RSPP e del medico competente nella valutazione dei rischi. È importante verificare gli aggiornamenti delle linee guida INAIL in materia, in costante evoluzione.
Il quadro regolatorio europeo. Il Regolamento UE sull'intelligenza artificiale (AI Act, Regolamento UE 2024/1689) classifica i sistemi AI utilizzati in determinati contesti di sicurezza come sistemi ad alto rischio soggetti a specifici requisiti di trasparenza, robustezza e supervisione umana. Le imprese che adottano strumenti AI per la gestione della sicurezza sul lavoro devono verificare la classificazione del prodotto ai sensi dell'AI Act e i relativi obblighi di conformità, in parallelo con gli obblighi derivanti dal D.Lgs. 81/08. La valutazione deve essere adattata alla specifica soluzione tecnologica adottata.