Il colpo di calore, la sincope da calore, i crampi da calore e il cosiddetto esaurimento da calore sono patologie professionali riconosciute dall'INAIL che colpiscono prevalentemente i lavoratori che operano all'aperto o in ambienti interni non climatizzati durante i mesi estivi. L'intensificarsi delle ondate di calore, sempre più frequenti e prolungate anche in Italia, ha reso questo rischio una priorità per i settori edilizia, agricoltura, logistica, consegne, manutenzione di reti e verde urbano.
Il quadro normativo di riferimento è l'art. 28 del D.Lgs. 81/08, che impone la valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori, incluso il rischio da stress termico da caldo. Il Titolo VIII (agenti fisici) del D.Lgs. 81/08 richiama le norme tecniche UNI EN ISO 7243 (indice WBGT per la stima della sollecitazione termica) e UNI EN ISO 7933 (modello predittivo per attività fisicamente impegnative) come strumenti di valutazione.
Gli obblighi del datore di lavoro si articolano in più livelli. Sul piano valutativo: il DVR deve contenere una sezione dedicata al rischio da stress termico da caldo, con identificazione dei gruppi di lavoratori esposti, stima dell'esposizione (ore di lavoro all'aperto, carichi di lavoro fisico, caratteristiche dell'abbigliamento/DPI) e delle misure preventive adottate. Sul piano organizzativo: lo spostamento dei lavori più pesanti nelle ore più fresche (prime ore del mattino, tardo pomeriggio nelle giornate con temperature superiori a 35 gradi), l'organizzazione di pause frequenti all'ombra con accesso a acqua fresca (almeno 250 ml ogni 20 minuti di lavoro pesante in caldo), la rotazione dei lavoratori per ridurre l'esposizione individuale cumulata nelle giornate critiche. Sul piano tecnico: fornitura di abbigliamento leggero e traspirante compatibile con i requisiti di sicurezza del cantiere, eventuale utilizzo di gilet raffreddanti per le mansioni con esposizione prolungata, ombreggiatura delle postazioni di sosta.
I DPI specifici per il rischio da calore comprendono, oltre all'abbigliamento tecnico traspirante, i cappelli a tesa larga per la protezione solare della testa e del collo, le creme solari ad alto fattore di protezione (SPF 50+) per le aree esposte e, per le mansioni più critiche, i gilet o collane di raffreddamento a evaporazione. Tutti i DPI per il caldo devono essere considerati nella valutazione dei rischi e forniti gratuitamente ai lavoratori ai sensi dell'art. 77 D.Lgs. 81/08.
La sorveglianza sanitaria per il rischio stress termico comprende la visita medica preventiva e periodica con il medico competente, che deve valutare le condizioni di salute dei lavoratori esposti — in particolare la presenza di patologie cardiovascolari, obesità, diabete o assunzione di farmaci che aumentano la suscettibilità al calore — e formulare il giudizio di idoneità con eventuali prescrizioni di limitazione dell'esposizione nelle giornate con allerta calore elevato.
Il piano d'azione per le ondate di calore deve essere scritto, comunicato ai preposti e ai lavoratori prima dell'estate, e prevedere soglie di attivazione basate sulle allerte meteo ufficiali del sistema nazionale SNPA. Il piano deve indicare le misure attivate per ciascun livello di allerta (giallo, arancione, rosso) e le procedure per i casi di malore da calore, inclusa la chiamata al 118 e le misure di primo soccorso.
Predisponiamo con te la valutazione del rischio stress termico da caldo, il piano d'azione per le ondate di calore e il protocollo sanitario con il medico competente.