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Formazione RSPP 2026: chiarimenti sull'Accordo Stato-Regioni e validità degli attestati

I nuovi chiarimenti sull'Accordo Stato-Regioni in materia di formazione RSPP precisano le condizioni di validità degli attestati, le modalità di erogazione e-learning per i moduli ammessi e i casi particolari di esonero. Le imprese devono verificare la situazione aggiornata dei propri responsabili.

· Newsroom 123 Consulenza

La figura del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) è soggetta a obblighi formativi e di aggiornamento disciplinati dall'art. 32 del D.Lgs. 81/08 e declinati dagli Accordi Stato-Regioni in materia. Nel 2026, a seguito dell'adozione del nuovo Accordo Rep. 78/CSR del 17 aprile 2025, si pongono nuove questioni interpretative sulla validità degli attestati già conseguiti e sulle modalità di svolgimento dei percorsi di aggiornamento.

Un chiarimento di particolare rilievo riguarda i crediti formativi: il nuovo Accordo introduce un sistema di crediti per il riconoscimento dell'aggiornamento professionale, con modalità di accumulo che differiscono parzialmente dal regime previgente. Per gli RSPP con attestato conseguito prima dell'entrata in vigore del nuovo Accordo, le indicazioni chiariscono il valore transitorio delle ore di aggiornamento già effettuate e le eventuali integrazioni necessarie al primo rinnovo quinquennale successivo.

Sul tema della formazione a distanza, il nuovo Accordo specifica con maggiore dettaglio quali moduli del percorso RSPP sono erogabili in modalità e-learning e quali richiedono obbligatoriamente la presenza fisica o la videoconferenza sincrona. Per l'e-learning vengono stabiliti requisiti minimi sulla piattaforma, sul tracciamento delle attività, sulla durata minima delle sessioni e sulle modalità di verifica finale. La conformità della piattaforma utilizzata dal soggetto formatore è diventata un elemento di controllo attivo durante le verifiche ispettive.

I casi di esonero parziale dalla formazione RSPP — previsti per i datori di lavoro che svolgono direttamente il ruolo in aziende di piccole dimensioni appartenenti a specifici settori — vengono riepilogati e aggiornati alla luce dei codici ATECO. Viene chiarita la distinzione tra i settori a rischio basso (per i quali è possibile il datore-RSPP con formazione ridotta) e quelli a rischio medio e alto, dove la formazione completa è sempre obbligatoria.

Un tema emerso con frequenza nella pratica riguarda il riconoscimento di titoli di studio o esperienze professionali pregresse ai fini di abbreviazione del percorso formativo. Le indicazioni chiariscono le condizioni di riconoscimento e le documentazioni richieste al soggetto formatore per supportare eventuali esoneri parziali.

Ti aiutiamo a verificare gli obblighi formativi dei tuoi RSPP alla luce del nuovo Accordo, a valutare la validità degli attestati già in possesso e a pianificare i percorsi di aggiornamento nel rispetto delle nuove modalità previste.

RSPP formazione Accordo Stato-Regioni aggiornamento D.Lgs. 81/08

Fonti normative

  • Art. 32 D.Lgs. 81/08 — capacità e requisiti professionali RSPP
  • Accordo Stato-Regioni Rep. 78/CSR del 17/04/2025 — formazione RSPP e ASPP

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