Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) che svolge la propria attività in forma esterna, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 81/08, deve possedere i requisiti di legge e mantenere costantemente aggiornata la propria preparazione professionale attraverso percorsi formativi periodici.
L'Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 (Rep. 78/CSR) ha ridefinito il quadro degli aggiornamenti obbligatori per i professionisti della sicurezza, introducendo le seguenti disposizioni per gli RSPP:
- Durata minima dell'aggiornamento: il monte ore minimo per il quinquennio è articolato in funzione del macrosettore ATECO di riferimento, con quote differenziate per i settori a rischio più elevato (costruzioni, manifatturiero pesante, trasporti) e per i settori a rischio medio-basso (commercio, servizi, uffici). L'Accordo prevede un minimo di 40 ore nel quinquennio per i macrosettori a rischio elevato.
- Contenuti obbligatori: ogni percorso di aggiornamento deve includere moduli su: aggiornamento normativo (modifiche legislative, circolari ministeriali, giurisprudenza rilevante), valutazione dei rischi specifici del macrosettore, utilizzo degli strumenti INAIL (OT23, banche dati infortuni, profili di rischio), gestione delle emergenze e procedure di primo soccorso, novità in materia di sistemi di gestione della sicurezza (UNI ISO 45001:2018).
- Modalità di erogazione: l'aggiornamento può essere erogato in aula, in videoconferenza sincrona o in modalità blended, purché i moduli pratici e le simulazioni siano svolti in presenza. I corsi in e-learning asincrono non sono ammessi per la quota di aggiornamento obbligatorio.
La documentazione dell'aggiornamento professionale (attestati, programmi analitici, registri di presenza) deve essere conservata dall'RSPP e resa disponibile al datore di lavoro committente in caso di ispezione. L'RSPP esterno che non risulta aggiornato nei termini espone il datore di lavoro a contestazioni per omessa vigilanza sull'idoneità del professionista incaricato.
Per il 2026 i professionisti che hanno completato la formazione iniziale tra il 2019 e il 2021 devono verificare se hanno già assolto all'obbligo di aggiornamento quinquennale o se stanno avvicinandosi alla scadenza.