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Formazione sicurezza 2026: attesi nuovi Accordi Stato-Regioni per aggiornare il sistema

Il sistema di formazione sulla sicurezza degli Accordi Stato-Regioni 2011-2012 è in attesa di un aggiornamento organico nel 2026. In discussione il riconoscimento dei percorsi digitali, i crediti di formazione intersettoriale e la standardizzazione dei formatori. Le aziende devono intanto mantenersi in regola con gli accordi vigenti.

· Redazione 123 Consulenza

Gli Accordi Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 (formazione lavoratori e dirigenti) e del 7 luglio 2016 (formazione datori di lavoro RSPP) costituiscono da oltre un decennio la spina dorsale del sistema di formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro in Italia. Sebbene il nuovo Accordo Rep. 78/CSR del 17 aprile 2025 abbia già introdotto importanti aggiornamenti, l'evoluzione del contesto lavorativo e tecnologico richiede ulteriori interventi che sono attesi nel corso del 2026.

Il tema più dibattuto è il riconoscimento pieno dei percorsi formativi in modalità digitale (e-learning e videoconferenza sincrona) per tutte le tipologie di contenuto, inclusi quelli di natura pratica che attualmente richiedono obbligatoriamente la presenza fisica. La pandemia da COVID-19 ha accelerato l'adozione di queste modalità, ma il quadro normativo non ha ancora completamente recepito l'equivalenza con la formazione in aula per tutte le fattispecie. La proposta in discussione prevede la definizione di standard tecnici minimi per le piattaforme e-learning utilizzate nella formazione obbligatoria SSL, con requisiti di tracciabilità della fruizione e verifica dell'apprendimento.

Un altro nodo riguarda i crediti di formazione intersettoriale: attualmente, un lavoratore che cambia settore produttivo può trovarsi a dover ripetere percorsi formativi già svolti perché non riconosciuti nel nuovo contesto. La riforma in discussione punta a istituire un sistema di crediti formativi portabili, analogo a quello già esistente per alcune abilitazioni specifiche (come la conduzione di carrelli elevatori), estendibile alla formazione generale e, parzialmente, a quella specifica.

La catalogazione nazionale dei formatori e degli enti di formazione è un altro punto critico: attualmente non esiste un registro unico nazionale dei soggetti abilitati a erogare formazione SSL, con conseguente eterogeneità nella qualità dei corsi. La proposta prevede l'istituzione di un albo nazionale con requisiti minimi di accreditamento, favorendo anche la mobilità dei formatori tra regioni diverse.

Nella fase di attesa dell'aggiornamento normativo, le aziende devono assicurarsi di rispettare gli obblighi formativi vigenti: formazione generale (4 ore) e specifica (4-12 ore a seconda del rischio) per i nuovi assunti entro 60 giorni dall'assunzione, aggiornamento quinquennale per lavoratori e dirigenti, aggiornamento biennale per i preposti (8 ore), aggiornamento quinquennale per RSPP e ASPP. I datori di lavoro che si avvalgono di enti di formazione esterni devono verificare che questi possiedano i requisiti previsti dagli accordi vigenti e conservare i relativi attestati di frequenza.

Accordo Stato-Regioni formazione aggiornamento 2026 lavoratori

Fonti normative

  • Accordo Stato-Regioni 21/12/2011 — formazione lavoratori e dirigenti
  • Accordo Stato-Regioni 07/07/2016 — formazione datori di lavoro RSPP
  • Accordo Rep. 78/CSR del 17/04/2025 — aggiornamento sistema formativo SSL

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