Il D.L. 21 ottobre 2021, n. 146 (convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2021, n. 215) ha introdotto importanti novità sulla figura del preposto, rafforzandone sia il ruolo operativo che gli obblighi formativi a carico del datore di lavoro.
Sul versante della formazione, le principali novità sono:
- La formazione del preposto, nella parte aggiuntiva e specifica, deve essere erogata esclusivamente in presenza (sono escluse le modalità e-learning o videoconferenza asincrona per questa componente).
- L'aggiornamento della formazione aggiuntiva deve avvenire con cadenza biennale, in luogo della precedente cadenza quinquennale prevista dall'Accordo Stato-Regioni del 2011.
- Il datore di lavoro deve individuare formalmente i preposti mediante atto scritto, con accettazione del ruolo da parte dell'interessato.
L'Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 (Rep. 78/CSR) ha ulteriormente definito i contenuti minimi del percorso formativo per il preposto, prevedendo: moduli dedicati ai compiti di vigilanza sull'attuazione delle misure di sicurezza, alle procedure di emergenza e al potere di interruzione dell'attività in caso di pericolo grave e immediato (art. 19, comma 1, lett. f-bis D.Lgs. 81/08). La verifica finale di apprendimento, obbligatoria al termine del percorso, deve attestare l'effettivo conseguimento delle competenze.
Nel 2026 le imprese che non hanno ancora provveduto all'aggiornamento biennale dei preposti nominati prima del 2024 sono in potenziale situazione di inadempimento. La mancata formazione nei termini costituisce violazione autonoma dell'art. 37 D.Lgs. 81/08, soggetta a contestazione da parte di INL e ASL in sede ispettiva.
Si raccomanda di: verificare il registro della formazione e le date dell'ultimo aggiornamento per ogni preposto nominato; pianificare i corsi di aggiornamento con anticipo sufficiente rispetto alla scadenza biennale; conservare il programma analitico del corso e l'esito della verifica di apprendimento.