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Accordo Stato-Regioni: aggiornamento formazione RLS — novità 2026

Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) è una figura chiave del sistema di prevenzione aziendale, il cui percorso formativo è disciplinato dall’Accordo Stato-Regioni. Le novità introdotte nel 2026 riguardano in particolare i criteri per il corso di aggiornamento periodico, la modalità di erogazione e i contenuti minimi obbligatori. L’RLS ha diritto a una formazione iniziale non inferiore a 32 ore (per aziende fino a 50 lavoratori) o 64 ore (oltre 50), con aggiornamento annuale di almeno 4-8 ore. Il presente articolo illustra il quadro normativo aggiornato, gli obblighi del datore di lavoro e le opportunità formative disponibili.

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Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) svolge un ruolo fondamentale all’interno del sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro, come previsto dagli artt. 47-52 del D.Lgs. 81/08. La sua efficacia dipende in misura sostanziale dalla qualità e dall’aggiornamento della formazione ricevuta.

L’Accordo Stato-Regioni Rep. 78/CSR del 17 aprile 2025, che ha riorganizzato l’intero impianto formativo in materia di sicurezza, ha introdotto precisazioni rilevanti anche per la figura dell’RLS. In particolare, sono stati chiariti i criteri di valutazione dell’apprendimento, le modalità di erogazione ammesse (presenza, videoconferenza sincrona, blended) e i requisiti dei soggetti formatori abilitati.

La formazione iniziale dell’RLS prevede una durata minima di 32 ore per le aziende con un numero di lavoratori compreso tra 1 e 50, che sale a 64 ore per le organizzazioni con più di 50 addetti. I contenuti riguardano i principì giuridici comunitari e nazionali, la valutazione dei rischi, le tecniche di comunicazione e i diritti di consultazione e partecipazione.

L’aggiornamento periodico è obbligatorio con cadenza annuale: 4 ore per le aziende fino a 50 lavoratori e 8 ore per quelle di dimensioni maggiori. Le ore di aggiornamento possono essere fruite anche in modalità e-learning per i moduli teorici compatibili, secondo quanto indicato dal nuovo Accordo.

Il datore di lavoro ha l’obbligo di permettere all’RLS di frequentare i corsi di formazione e aggiornamento senza perdita di retribuzione, ai sensi dell’art. 37 co. 11 del D.Lgs. 81/08. Il mancato rispetto di tale obbligo costituisce una violazione sanzionata dalla normativa vigente.

Un RLS adeguatamente formato è in grado di svolgere efficacemente le proprie funzioni di controllo, di partecipare alle riunioni periodiche previste dall’art. 35 D.Lgs. 81/08, di consultare il DVR e i piani di miglioramento, e di rappresentare i lavoratori in caso di ispezioni da parte degli organi di vigilanza (ASL/Ispettorato del Lavoro).

Le imprese che desiderano verificare il rispetto degli obblighi formativi relativi all’RLS e impostare un piano di aggiornamento conforme al nuovo Accordo Stato-Regioni possono avvalersi del supporto di consulenti specializzati in sicurezza sul lavoro, che ti aiutano a verificare gli obblighi applicabili alla tua specifica realtà aziendale.

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Fonti normative

  • D.Lgs. 81/08 Artt. 47-52 — Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
  • Accordo Stato-Regioni Rep. 78/CSR del 17/04/2025 — Formazione in materia di sicurezza
  • Art. 37 D.Lgs. 81/08 — Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti

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