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Formazione FAD Sincrona: cosa si può fare online e cosa richiede la presenza in aula

Con l'Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 si consolida il quadro normativo sulla formazione a distanza (FAD) per la sicurezza sul lavoro, distinguendo tra modalità asincrone, sincrone e la formazione che richiede obbligatoriamente la presenza fisica in aula. Comprendere quali moduli possono essere erogati online e con quali requisiti tecnici e organizzativi è essenziale per la pianificazione formativa delle imprese.

· Newsroom 123 Consulenza

La formazione a distanza (FAD) in materia di sicurezza sul lavoro è stata a lungo oggetto di incertezza normativa, con diversi accordi Stato-Regioni che ne hanno via via ampliato l'ambito di applicazione ammissibile, introducendo però condizioni e limiti che le imprese e i soggetti formatori devono rispettare per garantire la valenza legale degli attestati rilasciati.

L'Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011, che ha disciplinato la formazione obbligatoria dei lavoratori, dirigenti e preposti, aveva già previsto la possibilità di utilizzare la modalità e-learning per il modulo di formazione generale (4 ore), ma non per il modulo di formazione specifica, che richiedeva la presenza in aula o la videoconferenza sincrona. L'Accordo del 7 luglio 2016 aveva ulteriormente chiarito le condizioni per la FAD asincrona: piattaforma con registrazione degli accessi, verifica dell'identità del discente, verifiche di apprendimento in itinere e finale, tutoraggio dedicato.

L'Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 (Rep. 78/CSR) ha ridefinito in modo organico le modalità di erogazione ammesse per i diversi profili formativi, distinguendo tre modalità principali. La modalità in presenza (aula fisica) rimane obbligatoria per i moduli pratici e per quelli che prevedono esercitazioni, simulazioni, addestramento su attrezzature o prove di evacuazione: non è consentita nessuna equivalenza a distanza per questi contenuti. La modalità in videoconferenza sincrona (FAD sincrona) è ammessa come alternativa alla presenza in aula per i moduli teorici, a condizione che vengano rispettate specifiche condizioni: verifica dell'identità del partecipante all'inizio della sessione, registrazione della sessione conservata dal soggetto formatore per almeno 5 anni, rapporto docente/discente che non superi il limite previsto per la presenza, interazione bidirezionale continua, verifica di apprendimento in tempo reale. La modalità e-learning asincrona (FAD asincrona) è ammessa per i soli moduli di formazione generale — e per alcune specifiche componenti dell'aggiornamento periodico come indicato per i singoli ruoli — con i requisiti tecnici e organizzativi già previsti dagli accordi precedenti.

Non tutti i percorsi formativi previsti dal D.Lgs. 81/08 ammettono la modalità FAD nelle stesse proporzioni. Per la formazione dei lavoratori (modulo generale + modulo specifico), la FAD asincrona è consentita solo per il modulo generale; il modulo specifico di rischio basso può essere erogato in videoconferenza sincrona, mentre per i rischi medi e alti è richiesta la presenza per le componenti pratiche. Per la formazione di preposti e dirigenti, la FAD sincrona è ammessa per la componente teorica ma non per quella pratica. Per i corsi abilitanti all'uso di attrezzature — gru, piattaforme elevabili, carrelli elevatori — la componente teorica può essere in videoconferenza sincrona o FAD asincrona, ma la componente pratica è tassativamente in presenza.

Le imprese che pianificano la formazione obbligatoria devono verificare che i soggetti formatori accreditati utilizzino piattaforme e-learning conformi ai requisiti tecnici stabiliti dall'Accordo 2025, che prevedono tra l'altro la tracciabilità delle attività svolte, il rilevamento automatico dell'inattività del discente, le verifiche di apprendimento con soglia minima di superamento e la certificazione dell'attestato con i dati del soggetto formatore, del discente e del percorso completato. Gli attestati privi di questi requisiti, anche se rilasciati da soggetti formatori accreditati, potrebbero non essere riconosciuti come validi ai fini del D.Lgs. 81/08.

FAD e-learning Accordo Stato-Regioni formazione sicurezza aula

Fonti normative

  • Accordo Stato-Regioni Rep. 78/CSR del 17/04/2025 — Modalità di erogazione della formazione
  • Accordo Stato-Regioni 21 dicembre 2011 — Formazione lavoratori, dirigenti, preposti
  • Accordo Stato-Regioni 7 luglio 2016 — Formazione attrezzature di lavoro
  • D.Lgs. 81/08 Art. 37 — Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti

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