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Formazione sicurezza in e-learning: i nuovi requisiti tecnici post Accordo Stato-Regioni 2025

L'Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 ha ridefinito le condizioni per l'erogazione della formazione in materia di sicurezza tramite piattaforme e-learning, introducendo requisiti tecnici più stringenti per tracciabilità, interazione e verifica dell'apprendimento. Ecco cosa devono garantire i soggetti formatori.

· Newsroom 123 Consulenza

L'Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 (Rep. 78/CSR) ha rivisitato in modo significativo le modalità di erogazione della formazione in materia di sicurezza sul lavoro, con particolare attenzione ai corsi in modalità e-learning. Le nuove disposizioni, applicabili ai corsi avviati successivamente all'entrata in vigore dell'Accordo, definiscono requisiti tecnici e didattici più stringenti rispetto a quanto previsto dagli Accordi del 2011 e del 2016.

La piattaforma e-learning utilizzata dai soggetti formatori deve garantire il tracciamento completo della frequenza del discente: ore di accesso, pagine visionate, video riprodotti (con verifica della riproduzione effettiva, non solo dell'avvio), test intermedi e verifica finale. I dati di tracciamento devono essere conservati per almeno cinque anni e resi disponibili all'autorità di vigilanza su richiesta.

L'interazione non è più considerata facoltativa: l'Accordo richiede che i moduli e-learning includano elementi interattivi obbligatori (quiz, simulazioni, esercitazioni pratiche virtuali) con un'incidenza minima rispetto al totale delle ore del modulo. Per i corsi destinati a lavoratori, la sola modalità passiva (video e slides) non è sufficiente per i moduli di formazione specifica.

La verifica finale di apprendimento, obbligatoria per tutti i corsi che prevedono una durata minima definita dall'Accordo, deve essere svolta in modalità sincrona con supervisione (in presenza o tramite videoconferenza con webcam attiva) anche per i corsi erogati interamente in e-learning. La soglia minima di superamento è fissata al 70% delle risposte corrette; in caso di mancato superamento al primo tentativo, il discente può ripetere il test dopo un periodo non inferiore a 24 ore.

I soggetti formatori sono tenuti a rilasciare attestati conformi allo standard definito dall'Accordo, con indicazione esplicita della modalità di erogazione (e-learning) e del riferimento alla piattaforma utilizzata. Le aziende che si avvalgono di soggetti formatori esterni devono richiedere e conservare la documentazione che attesti la conformità della piattaforma ai requisiti dell'Accordo.

Per i lavoratori che necessitano di aggiornamento periodico, i nuovi requisiti si applicano anche ai brevi moduli di aggiornamento (4 ore): le ore devono essere effettive e tracciabili, non autoproclamate dal discente.

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Fonti normative

  • Accordo Stato-Regioni Rep. 78/CSR del 17/04/2025 — formazione sicurezza lavoro
  • Art. 37 D.Lgs. 81/2008 — formazione dei lavoratori
  • Accordo Stato-Regioni 21/12/2011 — previgente disciplina formazione

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