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Formazione sulla sicurezza in modalità e-learning: validità e limiti dopo gli aggiornamenti 2025

L'e-learning è ammesso per la formazione sulla sicurezza sul lavoro ma con limiti precisi fissati dagli Accordi Stato-Regioni: scopri quali corsi possono essere erogati online, le percentuali massime e i requisiti tecnici aggiornati al 2025-2026.

· Redazione 123 Consulenza

La formazione dei lavoratori in materia di salute e sicurezza sul lavoro è uno degli obblighi cardine del D.Lgs. 81/08 (artt. 36-37). Negli ultimi anni, la modalità e-learning ha acquisito crescente importanza, accelerata dalla pandemia COVID-19, ma rimane soggetta a limiti precisi stabiliti dagli Accordi Stato-Regioni che regolano la formazione sulla sicurezza.

La cornice normativa: gli Accordi Stato-Regioni

Gli Accordi Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 (formazione lavoratori e preposti) e del 22 febbraio 2012 (formazione per specifiche attrezzature di lavoro) hanno introdotto per la prima volta una regolamentazione organica della formazione in e-learning per la sicurezza. La Conferenza Stato-Regioni ha poi adottato l'Accordo del 7 luglio 2016 sulle modalità di erogazione della formazione e-learning, che ha fissato i requisiti tecnici minimi per le piattaforme LMS (Learning Management System) utilizzate.

Novità dell'aggiornamento 2025: verso la revisione degli Accordi del 2011

Nel 2025 la Conferenza Stato-Regioni ha avviato la revisione degli Accordi del 2011 per adeguarli all'evoluzione tecnologica e alle nuove forme di lavoro. Le principali novità dell'aggiornamento in corso riguardano: ampliamento della quota e-learning ammessa per la formazione generale lavoratori (fino al 100% per i moduli teorici di rischio basso); introduzione di criteri specifici per la verifica dell'apprendimento in e-learning (quiz strutturati con almeno 15 domande randomizzate per modulo); requisiti tecnici aggiornati per le piattaforme LMS (conformità SCORM 2004 o xAPI, tracciamento del tempo di fruizione minuto per minuto, blocco del avanzamento in caso di inattività superiore a 10 minuti).

Quali corsi possono essere erogati in e-learning

Secondo la normativa vigente e gli orientamenti del 2025, sono erogabili in modalità e-learning: la formazione generale dei lavoratori (4 ore del modulo di rischio basso-medio); la parte teorica dei corsi per addetti al primo soccorso (Gruppi A, B, C); la parte teorica dei corsi antincendio per rischio basso e medio; i corsi di aggiornamento periodico (se il corso originale era in aula o in e-learning valido). Non sono erogabili in e-learning: le esercitazioni pratiche dei corsi antincendio (obbligatoriamente in presenza), i tirocini pratici dei corsi su attrezzature (PLE, gru, muletti, ecc.), i corsi BLSD (defibrillazione), la formazione obbligatoria per RSPP e ASPP nei moduli laboratoriali.

Requisiti tecnici della piattaforma LMS nel 2026

La piattaforma e-learning utilizzata per l'erogazione dei corsi di sicurezza deve garantire: autenticazione univoca dell'utente con verifica dell'identità (es. SPID o sistema equivalente per i corsi certificati); tracciamento completo del tempo di fruizione con report esportabile; impossibilità di avanzare al modulo successivo senza aver completato e superato la verifica intermedia; emissione di attestato nominativo con codice univoco verificabile online; conservazione dei log di fruizione per almeno 5 anni.

I controlli dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro

L'INL e le ASL/SPRESAL verificano la conformità della formazione erogata controllando: i registri di presenza (per i corsi in presenza), i log di fruizione della piattaforma LMS (per i corsi e-learning), la conformità degli attestati rilasciati ai requisiti degli Accordi Stato-Regioni, l'effettiva corrispondenza tra la durata indicata nell'attestato e i log di sistema.

In caso di irregolarità nella formazione e-learning (es. accessi multipli simultanei dallo stesso account, tempo di fruizione non conforme, quiz superati con risposte identiche per tutti gli utenti), l'INL può dichiarare la formazione non valida, obbligando all'immediata ripetizione e applicando le sanzioni previste dall'art. 37 D.Lgs. 81/08 per la formazione mancante o insufficiente (da 1.315 a 5.270 euro per il datore di lavoro).

e-learning formazione sicurezza Accordo Stato-Regioni LMS D.Lgs. 81/08

Fonti normative

  • Accordo Stato-Regioni 21 dicembre 2011 — Formazione lavoratori e preposti D.Lgs. 81/08
  • Accordo Conferenza Stato-Regioni 7 luglio 2016 — Requisiti minimi formazione e-learning
  • D.Lgs. 81/2008 artt. 36-37 — Informazione e formazione dei lavoratori

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