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Lavori in quota: aggiornamenti normativi e tecnici per il 2026

I lavori in quota — definiti dall'articolo 107 del D.Lgs. 81/08 come lavori effettuati a quota superiore a due metri rispetto a un piano stabile — richiedono l'adozione di misure di protezione collettiva prioritarie e, quando queste non sono tecnicamente praticabili, di dispositivi di protezione individuale contro le cadute. Nel 2026 si consolidano alcuni aggiornamenti tecnici e normativi di rilievo: il recepimento delle nuove edizioni di norme tecniche UNI EN per i sistemi di arresto caduta e le imbracature, gli aggiornamenti alle istruzioni operative per l'uso dei ponteggi in conformità al D.Lgs. 81/08, e le indicazioni delle linee guida INAIL e CPT sulla gestione del rischio di caduta dall'alto nelle lavorazioni di copertura e manutenzione.

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La normativa italiana in materia di lavori in quota è contenuta principalmente nel Titolo IV del D.Lgs. 81/08, all'articolo 107 e seguenti. L'articolo 107 definisce come lavoro in quota qualsiasi attività lavorativa che esponga il lavoratore al rischio di caduta da una quota posta ad altezza superiore a 2 m rispetto a un piano stabile. Il successivo articolo 111 disciplina la gerarchia delle misure di protezione, stabilendo che il datore di lavoro deve privilegiare le misure di protezione collettiva rispetto a quelle di protezione individuale: l'uso dei DPI anticaduta è consentito solo quando le misure collettive non sono tecnicamente praticabili o non sono sufficienti a ridurre i rischi in modo adeguato.

Le principali misure di protezione collettiva per i lavori in quota comprendono: parapetti regolamentari (altezza minima 1 m con corrente superiore, tavola fermapiede e corrente intermedio o elemento equivalente) su ponteggi, impalcature e aperture nel vuoto; reti di sicurezza anticaduta posizionate il più vicino possibile al piano di lavoro; piattaforme di lavoro elevabili con parapetti certificati; e il divieto di utilizzo di scale a pioli per lavori che richiedono l'uso di entrambe le mani e che durano più di qualche minuto in quota. Per le lavorazioni su coperture piane o inclinate, le misure collettive comprendono i parapetti perimetrali e le protezioni delle aperture (lucernai, abbaini, prese d'aria).

I dispositivi di protezione individuale contro le cadute sono classificati e normati da una serie di norme tecniche UNI EN aggiornate recentemente. La norma UNI EN 363:2008 definisce i sistemi di arresto caduta, classificandoli in cinque tipologie: sistemi a fune con dispositivo di discesa, sistemi a fune di sicurezza con assorbitore di energia, sistemi a fune retrattile, sistemi di posizionamento sul lavoro e sistemi di accesso e posizionamento su fune. Il sistema anticaduta deve essere selezionato in funzione delle caratteristiche specifiche del lavoro da eseguire, dell'altezza di caduta libera disponibile, degli ancoraggi disponibili e delle caratteristiche del percorso del lavoratore. La norma EN 795 disciplina i dispositivi di ancoraggio, distinguendo tra ancoraggi fissi di classe A, B, C, D ed E, con requisiti tecnici e di marcatura CE specifici per ciascuna classe.

Nel 2026, il recepimento italiano della revisione di alcune norme tecniche della serie EN 361 (imbracature per il corpo intero), EN 362 (connettori) e EN 364 (metodi di prova) ha imposto una revisione dei programmi di formazione e di verifica periodica dei DPI anticaduta. Le imbracature certificate secondo le edizioni più recenti delle norme presentano alcune modifiche nei punti di attacco e nei sistemi di regolazione rispetto alle versioni precedenti, con implicazioni sulla corretta procedura di indossaggio e sull'addestramento specifico del lavoratore. Il D.Lgs. 81/08, all'articolo 77, impone al datore di lavoro di assicurare che i DPI vengano effettivamente utilizzati e che i lavoratori ricevano informazione, formazione e addestramento specifici sull'uso corretto.

Per i ponteggi metallici fissi, il documento di riferimento rimane il Piano di Montaggio, Uso e Smontaggio (Pi.M.U.S.), obbligatorio ai sensi dell'articolo 136 del D.Lgs. 81/08 e dell'allegato XXII. Il Pi.M.U.S. deve essere redatto da persona competente — tipicamente il responsabile tecnico dell'impresa montante — e deve essere aggiornato in caso di variazioni rispetto alla configurazione iniziale prevista. Nel 2026, le indicazioni operative dei Comitati Paritetici Territoriali (CPT) sottolineano la necessità di verificare con particolare attenzione la conformità del Pi.M.U.S. alla specifica tipologia di ponteggio impiegato, con riferimento al libretto di autorizzazione ministeriale del fabbricante e agli schemi tipo ivi contenuti.

Le linee guida INAIL aggiornate nel 2025 per la prevenzione delle cadute dall'alto nelle lavorazioni di copertura e manutenzione di edifici esistenti introducono indicazioni operative specifiche per le situazioni in cui la protezione collettiva perimetrale non è realizzabile per le caratteristiche architettoniche del manufatto. In questi casi, le linee guida indicano una sequenza di misure alternative che deve essere documentata nella valutazione dei rischi e nel piano di sicurezza: prima di tutto la valutazione della possibilità di realizzare protezioni collettive parziali, poi l'uso di sistemi di accesso e posizionamento su fune con operatori specializzati, e infine, come ultima opzione, sistemi di trattenuta abbinati a percorsi sicuri con ancoraggi certificati. La formazione e l'addestramento specifici per i lavoratori che eseguono lavori in quota su coperture con sistemi DPI anticaduta devono essere documentati e devono includere una componente pratica con dimostrazione delle procedure su strutture di simulazione o in cantiere in condizioni controllate.

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Fonti normative

  • D.Lgs. 81/08 Art. 107-111 e 136 — Lavori in quota e ponteggi
  • D.Lgs. 81/08 Allegato XXII — Pi.M.U.S.
  • UNI EN 363 — Sistemi di arresto caduta — Sistemi individuali di arresto caduta
  • EN 795 — Protezione contro le cadute dall'alto — Dispositivi di ancoraggio
  • INAIL — Linee guida prevenzione cadute dall'alto nelle lavorazioni di copertura (aggiornamento 2025)

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