Il ruolo di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) e di Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione (ASPP) è disciplinato dagli articoli 31-37 del D.Lgs. 81/08. L'articolo 32 stabilisce che il RSPP deve essere in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore e dei capacità e requisiti professionali previsti dagli accordi Stato-Regioni. Il sistema della formazione per RSPP e ASPP è storicamente fondato sull'Accordo Stato-Regioni del 26 gennaio 2006 per la formazione iniziale e sull'Accordo Stato-Regioni del 7 luglio 2016 per l'aggiornamento quinquennale, il quale aveva introdotto la distinzione per macrosettori ATECO e fissato le ore di aggiornamento in funzione del livello di rischio dell'azienda presso cui opera l'RSPP o l'ASPP.
L'Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 (Rep. 78/CSR) sostituisce e abroga i precedenti accordi in materia di formazione obbligatoria sulla sicurezza, incluso il citato Accordo del 7 luglio 2016. Il nuovo Accordo mantiene l'impianto di base della distinzione tra livelli di rischio basso, medio e alto, ma introduce alcune significative novità per la formazione di aggiornamento di RSPP e ASPP. Le ore di aggiornamento quinquennale sono confermate nelle misure di 40 ore per le aziende a rischio alto, 28 ore per il rischio medio e 14 ore per il rischio basso, ma con una maggiore flessibilità nella composizione dei moduli, che devono includere obbligatoriamente un modulo di aggiornamento normativo e un modulo tecnico-specialistico coerente con il settore produttivo di riferimento.
Una novità rilevante dell'Accordo 2025 riguarda le modalità di erogazione ammesse per la formazione di aggiornamento. Il nuovo Accordo consente l'erogazione in modalità e-learning asincrona per i moduli prevalentemente teorici di aggiornamento normativo, fino a un massimo del 50% delle ore totali di aggiornamento per RSPP e ASPP. La restante quota deve essere erogata in presenza o in videoconferenza sincrona con verifica dell'identità del partecipante. Per i moduli tecnico-pratici e per quelli che prevedono simulazioni o esercitazioni, la presenza fisica rimane obbligatoria. Questa apertura alla modalità a distanza introduce maggiore flessibilità per i professionisti che operano in aziende localizzate in aree con minore offerta formativa.
La gestione della transizione è uno degli aspetti di maggiore complessità operativa nel 2026. L'Accordo 2025 stabilisce che i corsi avviati prima della sua data di vigenza possono essere completati secondo le regole del vecchio accordo, purché conclusi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore delle nuove disposizioni. Gli attestati di aggiornamento rilasciati in conformità all'Accordo del 7 luglio 2016 prima della data di entrata in vigore del nuovo Accordo rimangono validi per l'intera durata del quinquennio per cui sono stati rilasciati. Le imprese devono verificare le date di scadenza quinquennale degli attestati dei propri RSPP e ASPP e pianificare i corsi di aggiornamento in tempo utile, tenendo conto del fatto che i nuovi corsi devono essere conformi all'Accordo 2025.
Un tema di interesse pratico riguarda il datore di lavoro che svolge direttamente i compiti di RSPP ai sensi dell'articolo 34 del D.Lgs. 81/08. Questa facoltà è consentita in aziende che rientrano nelle categorie indicate nell'allegato II del decreto, tipicamente aziende di piccole dimensioni a rischio basso o medio. Anche il datore di lavoro-RSPP è soggetto all'obbligo di aggiornamento periodico secondo le stesse regole previste per i RSPP nominati, e deve documentare la partecipazione ai corsi di aggiornamento conformi al nuovo Accordo 2025. La frequenza dell'aggiornamento non esonera dall'obbligo di mantenere i requisiti formativi di base previsti per la categoria di rischio dell'azienda.
Le organizzazioni che erogano corsi per RSPP e ASPP devono adeguare i propri programmi formativi ai contenuti minimi previsti dall'Accordo 2025 entro i termini di transizione stabiliti. I soggetti formatori accreditati devono altresì aggiornare la propria offerta formativa per le nuove modalità di erogazione mista, con particolare attenzione alla corretta gestione delle verifiche di apprendimento al termine dei percorsi in modalità a distanza, che devono garantire l'effettiva identificazione del partecipante e la valutazione delle competenze acquisite.