Il DUVRI — Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza — è richiesto dall'art. 26 del D.Lgs. 81/08 in tutti i casi in cui un'azienda affida a imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi l'esecuzione di lavori, servizi o forniture all'interno della propria unità produttiva o in luoghi di pertinenza, con rischi derivanti da interferenza tra le attività del committente e quelle dell'appaltatore.
Le linee guida INL 2026 chiariscono in primo luogo cosa si intende per interferenza: non ogni mera compresenza fisica genera obbligo di DUVRI, ma solo quella in cui le attività di diversi soggetti si sovrappongono fisicamente e temporalmente in modo da generare rischi aggiuntivi rispetto a quelli propri di ciascuna attività. Forniture senza posa in opera, manutenzioni di routine in aree segregate e appalti con esclusiva presenza dell'appaltatore (senza contatto con i lavoratori del committente) non richiedono DUVRI, ma possono richiedere altre forme di coordinamento.
I contenuti minimi del DUVRI, secondo le indicazioni INL, comprendono: descrizione dell'attività del committente e dei rischi propri del sito; descrizione delle attività dell'appaltatore e dei rischi introdotti; analisi delle interferenze specifiche tra le due attività; misure di coordinamento e di prevenzione concordate; indicazione dei costi della sicurezza da interferenza, non soggetti a ribasso d'asta; firma di entrambe le parti.
L'aggiornamento in corso d'opera è un aspetto spesso trascurato. Il DUVRI non è un documento statico: deve essere aggiornato ogni volta che intervengono modifiche significative al contratto, al sito, alle attività svolte o alle condizioni di rischio. Le linee guida INL sottolineano che un DUVRI non aggiornato a fronte di modifiche rilevanti equivale, ai fini ispettivi, a un DUVRI assente, con le relative conseguenze sanzionatorie.
La responsabilità del committente è centrale: il datore di lavoro committente risponde delle omissioni nel DUVRI anche qualora l'infortunio sia avvenuto nell'ambito delle attività dell'appaltatore, se l'interferenza era prevedibile e non gestita. La delega al responsabile tecnico di cantiere o al RSPP non esime il committente dalla responsabilità finale.
Per le aziende committenti si suggerisce di: redigere modelli di DUVRI specifici per tipologia di appalto; inserire il DUVRI come allegato obbligatorio ai contratti di appalto; prevedere clausole contrattuali che obblighino l'appaltatore a comunicare variazioni delle attività; nominare un referente interno (tipicamente il RSPP o un preposto) per il coordinamento durante l'esecuzione.