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INL Circolare 2025: obblighi del committente nel subappalto e verifica DUVRI

L'Ispettorato Nazionale del Lavoro ha pubblicato nel 2025 una circolare che chiarisce gli obblighi del committente in materia di verifica dell'idoneità tecnico-professionale degli appaltatori e subappaltatori, le condizioni che rendono obbligatoria la redazione del DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza) e i casi di esonero. La circolare ribadisce anche la responsabilità solidale del committente per le violazioni della normativa di sicurezza commesse dall'appaltatore e le sanzioni applicabili in caso di omessa verifica.

· Newsroom 123 Consulenza

Con circolare del 2025, l'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha fornito chiarimenti operativi sull'applicazione dell'art. 26 del D.Lgs. 81/08, che disciplina gli obblighi connessi ai contratti di appalto, d'opera e di somministrazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

In merito alla verifica dell'idoneità tecnico-professionale degli appaltatori (art. 26, comma 1), l'INL ha precisato che il committente è tenuto ad acquisire documentazione concreta e non meramente formale: iscrizione alla Camera di Commercio con ATECO coerente con i lavori affidati, autocertificazione del possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionale, e — nel settore edile — documento di regolarità contributiva (DURC) e iscrizione alla Cassa Edile. La semplice raccolta dei documenti non è sufficiente: il committente deve effettuare una verifica sostanziale.

Sul DUVRI, la circolare richiama la distinzione prevista dalla norma: l'obbligo di redazione del DUVRI si applica nei casi in cui vi siano interferenze tra le attività del committente e quelle dell'appaltatore. La circolare chiarisce che la mera coesistenza di operatori in luoghi contigui non costituisce automaticamente interferenza rilevante: occorre che vi siano contatti rischiosi tra i lavoratori o le attrezzature delle diverse imprese. Nei contratti di fornitura di beni e servizi privi di interferenze, il DUVRI può essere sostituito dalla stima dei costi della sicurezza indicata nel contratto.

La responsabilità solidale del committente (art. 26, comma 4) si attiva quando l'appaltatore viola obblighi di sicurezza che il committente avrebbe potuto rilevare con la dovuta diligenza. Le sanzioni per omessa verifica dell'idoneità tecnico-professionale possono arrivare a importi considerevoli e il committente risponde anche delle violazioni commesse dal subappaltatore nelle catene di subappalto più articolate.

Le PMI committenti devono: predisporre una check-list documentale per la qualifica degli appaltatori, verificare il DURC prima dell'avvio dei lavori, redigere il DUVRI quando ricorrono interferenze concrete, aggiornarlo a ogni variazione significativa delle attività e conservarlo per tutta la durata del contratto e per i cinque anni successivi.

INL subappalto DUVRI committente responsabilità solidale art. 26 D.Lgs. 81/08

Fonti normative

  • INL — Circolare 2025 su obblighi committente e DUVRI
  • Art. 26 D.Lgs. 81/08 — appalti e obblighi del committente
  • Art. 90 D.Lgs. 81/08 — obblighi del committente nei cantieri

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