Con circolare del 2025, l'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha fornito chiarimenti operativi sull'applicazione dell'art. 26 del D.Lgs. 81/08, che disciplina gli obblighi connessi ai contratti di appalto, d'opera e di somministrazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
In merito alla verifica dell'idoneità tecnico-professionale degli appaltatori (art. 26, comma 1), l'INL ha precisato che il committente è tenuto ad acquisire documentazione concreta e non meramente formale: iscrizione alla Camera di Commercio con ATECO coerente con i lavori affidati, autocertificazione del possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionale, e — nel settore edile — documento di regolarità contributiva (DURC) e iscrizione alla Cassa Edile. La semplice raccolta dei documenti non è sufficiente: il committente deve effettuare una verifica sostanziale.
Sul DUVRI, la circolare richiama la distinzione prevista dalla norma: l'obbligo di redazione del DUVRI si applica nei casi in cui vi siano interferenze tra le attività del committente e quelle dell'appaltatore. La circolare chiarisce che la mera coesistenza di operatori in luoghi contigui non costituisce automaticamente interferenza rilevante: occorre che vi siano contatti rischiosi tra i lavoratori o le attrezzature delle diverse imprese. Nei contratti di fornitura di beni e servizi privi di interferenze, il DUVRI può essere sostituito dalla stima dei costi della sicurezza indicata nel contratto.
La responsabilità solidale del committente (art. 26, comma 4) si attiva quando l'appaltatore viola obblighi di sicurezza che il committente avrebbe potuto rilevare con la dovuta diligenza. Le sanzioni per omessa verifica dell'idoneità tecnico-professionale possono arrivare a importi considerevoli e il committente risponde anche delle violazioni commesse dal subappaltatore nelle catene di subappalto più articolate.
Le PMI committenti devono: predisporre una check-list documentale per la qualifica degli appaltatori, verificare il DURC prima dell'avvio dei lavori, redigere il DUVRI quando ricorrono interferenze concrete, aggiornarlo a ogni variazione significativa delle attività e conservarlo per tutta la durata del contratto e per i cinque anni successivi.