L'art. 26 del D.Lgs. 81/08 pone in capo al datore di lavoro committente obblighi specifici quando affida lavori, servizi o forniture in appalto o subappalto all'interno della propria azienda o in luoghi di cui ha la disponibilità giuridica. Questi obblighi si articolano su tre livelli: verifica dell'idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici; cooperazione con le imprese appaltatrici nell'attuazione delle misure di prevenzione; coordinamento degli interventi tramite il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI).
La verifica dell'idoneità tecnico-professionale richiede al committente di acquisire dalla ditta appaltatrice il certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, l'autocertificazione del possesso dei requisiti di legge e, per attività più rischiose, documentazione più ampia (DVR, organico, formazione). La giurisprudenza della Corte di Cassazione, anche nel 2026, ribadisce che la responsabilità del committente non è attenuata dalla designazione di un preposto o dalla delega di funzioni, qualora l'evento dannoso sia collegato a rischi prevedibili che il committente avrebbe dovuto rilevare ed eliminare nell'esercizio del proprio potere organizzativo.
Il DUVRI deve essere allegato al contratto di appalto e aggiornato in caso di variazioni delle lavorazioni o dei rischi. Le imprese appaltatrici e subappaltatrici devono essere coinvolte nella sua redazione. I costi della sicurezza da interferenza, calcolati nel DUVRI, non possono essere soggetti a ribasso d'asta. La giurisprudenza del 2025-2026 ha ulteriormente chiarito che il committente risponde penalmente degli infortuni occorsi ai lavoratori dell'appaltatore quando la causa dell'evento sia riconducibile a rischi da interferenza non adeguatamente gestiti o a carenze nell'idoneità tecnico-professionale dell'appaltatore che il committente avrebbe potuto rilevare con la diligenza dovuta.