L'Ispettorato Nazionale del Lavoro ha pubblicato a luglio 2026 una circolare che fa il punto sull'applicazione dell'art. 26 del D.Lgs. 81/2008, relativo agli obblighi connessi ai contratti di appalto, d'opera o di somministrazione con riferimento ai rischi da interferenza. Il documento risponde alle numerose istanze di chiarimento pervenute dalle aziende e dai consulenti in materia di sicurezza.
Il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI) deve essere redatto dal committente ogniqualvolta affida lavori, servizi o forniture ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi all'interno della propria unità produttiva o nell'ambito del proprio ciclo produttivo. La circolare ribadisce che l'obbligo sorge in presenza di rischi da interferenza, cioè quando le attività del committente e quelle dell'appaltatore si sovrappongono nello stesso spazio e nello stesso tempo, generando rischi aggiuntivi non presenti se le attività fossero svolte separatamente.
Sono esclusi dall'obbligo di redazione del DUVRI i contratti di fornitura di materiali o attrezzature privi di ogni attività lavorativa da parte dell'appaltatore presso il committente, nonché le attività intellettuali e le forniture di beni al dettaglio. La circolare chiarisce i casi dubbi relativi ai servizi di manutenzione periodica, alle pulizie dei locali e ai servizi di vigilanza, confermando che in questi casi il DUVRI è obbligatorio se il personale dell'appaltatore opera abitualmente all'interno dei locali del committente.
Per i cantieri temporanei e mobili — soggetti al D.Lgs. 81/2008 Titolo IV — il DUVRI non si applica, sostituito dai piani di sicurezza (PSC/PSS) e dalla figura del Coordinatore per la Sicurezza. La circolare chiarisce i casi di coesistenza tra Titolo II (appalti di servizi) e Titolo IV (cantieri) in presenza di opere edili di manutenzione che si svolgono in un contesto produttivo attivo.
Sul tema dei costi della sicurezza, la circolare ribadisce l'obbligo di indicare nell'allegato al DUVRI i costi non soggetti a ribasso d'asta per le misure di coordinamento e gestione delle interferenze, specificando che tali costi devono essere quantificati in modo analitico e non meramente forfettario.
Infine, vengono fornite indicazioni sulla tenuta e l'aggiornamento del DUVRI in caso di variazioni nelle condizioni di rischio o di subentro di nuovi appaltatori nel ciclo produttivo del committente.