Con circolare del 2026, l'Ispettorato Nazionale del Lavoro ha fornito nuovi chiarimenti operativi sulla responsabilità solidale nella catena di subappalto, in materia sia di sicurezza sul lavoro sia di adempimenti contributivi e retributivi.
In materia di sicurezza, la circolare richiama l'art. 26 del D.Lgs. 81/08 e precisa che il committente è tenuto a verificare l'idoneità tecnico-professionale non solo dell'appaltatore diretto, ma anche dei subappaltatori autorizzati. La verifica deve essere sostanziale e non meramente formale: iscrizione alla Camera di Commercio con ATECO coerente, DURC in corso di validità, DVR aggiornato e documentazione attestante l'avvenuta formazione dei lavoratori impiegati nell'appalto.
Sul fronte retributivo e contributivo, la circolare ribadisce il meccanismo di solidarietà passiva previsto dall'art. 29 del D.Lgs. 276/2003, secondo cui il committente è obbligato in solido con l'appaltatore e i subappaltatori entro i limiti di due anni dalla cessazione dell'appalto per le retribuzioni e i contributi non versati. La circolare chiarisce le condizioni per l'escussione della garanzia solidale e le modalità di esercizio del diritto di regresso.
Le PMI committenti devono: aggiornare i contratti di appalto includendo clausole specifiche sulla sicurezza e sulla regolarità contributiva; verificare periodicamente il DURC di appaltatori e subappaltatori; conservare la documentazione di qualifica per tutta la durata del contratto e per i due anni successivi.