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Accordo CSR 2025: le novità sulla formazione del preposto (8 ore obbligatorie in presenza)

L'Accordo Rep. 78/CSR del 17 aprile 2025 introduce importanti novità per la formazione del preposto: le 8 ore di formazione aggiuntiva previste dall'art. 37 comma 7 del D.Lgs. 81/08 devono essere erogate esclusivamente in presenza, senza possibilità di ricorrere alla formazione a distanza (FAD) o all'e-learning. La norma risponde alla necessità di garantire una formazione pratica e interattiva per una figura chiave della catena prevenzionistica, chiamata a vigilare quotidianamente sull'applicazione delle misure di sicurezza da parte dei lavoratori. Datori di lavoro e RSPP devono verificare che i preposti già formati abbiano adempiuto all'obbligo con le modalità corrette e, ove necessario, pianificare sessioni di aggiornamento conformi alla nuova disciplina entro le scadenze previste dall'Accordo.

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L'Accordo Stato-Regioni Rep. 78/CSR del 17 aprile 2025 ha ridefinito in modo organico il quadro della formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro, con particolare attenzione alla figura del preposto. La modifica introdotta dall'art. 37 comma 7 del D.Lgs. 81/08 — come riformulato dalla Legge n. 215/2021 — aveva già stabilito l'obbligo di una formazione aggiuntiva di almeno 8 ore per i preposti: l'Accordo 2025 chiarisce definitivamente le modalità di erogazione.

Il punto dirimente riguarda la modalità obbligatoria in presenza. Diversamente da quanto ammesso per la formazione generale dei lavoratori (erogabile in FAD asincrona) e per parte della formazione specifica (quota teorica in e-learning), le 8 ore destinate al preposto devono essere svolte in aula fisica. Non è ammessa la videoconferenza sincrona come sostituto dell'aula né, tantomeno, l'e-learning asincrono.

La scelta del legislatore e delle parti sociali è motivata dalla natura operativa del ruolo: il preposto è tenuto a intervenire direttamente nelle situazioni di pericolo, a correggere comportamenti scorretti dei lavoratori e a riferire al datore di lavoro le condizioni di rischio. Tali competenze richiedono esercitazioni pratiche, simulazioni e confronto diretto con il docente, che solo la formazione in presenza può garantire in modo efficace.

Dal punto di vista contenutistico, le 8 ore devono includere: principi di organizzazione della sicurezza e ruolo del preposto nella catena di comando; tecniche di comunicazione e gestione delle non conformità; esercitazioni su situazioni di rischio tipiche del settore produttivo; modalità di segnalazione al datore di lavoro e all'RSPP.

Per le aziende, la conseguenza pratica è la necessità di una pianificazione formativa accurata. I preposti formati con modalità diverse (FAD, e-learning) prima dell'entrata in vigore dell'Accordo 2025 potrebbero dover ripetere o integrare le ore in presenza, a seconda di quanto documentato nei registri formativi. Il datore di lavoro è il soggetto responsabile dell'adempimento e deve conservare la documentazione attestante la frequenza e il superamento della verifica finale.

Si raccomanda alle aziende di: verificare i registri formativi di tutti i preposti; confrontare le modalità di erogazione passata con i requisiti dell'Accordo 2025; programmare sessioni in presenza laddove necessario; e aggiornare i piani formativi aziendali per includere i nuovi standard. Gli enti di formazione accreditati dovranno adeguare l'offerta formativa, garantendo disponibilità di corsi in aula su tutto il territorio nazionale.

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Fonti normative

  • Accordo Rep. 78/CSR 17/04/2025 — formazione obbligatoria sicurezza sul lavoro
  • Art. 37 comma 7 D.Lgs. 81/08 — formazione dei preposti
  • Legge n. 215/2021 — modifica obblighi formazione preposto

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