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Formazione specifica e aggiornamento quinquennale: le FAQ sull'Accordo Stato-Regioni 2025

L'Accordo Stato-Regioni Rep. 78/CSR del 17 aprile 2025 ha ridefinito durate, contenuti e modalità di erogazione della formazione obbligatoria. Le domande più frequenti di datori di lavoro, RSPP e responsabili delle risorse umane riguardano la computabilità dei crediti formativi pregressi, le modalità e-learning ammesse e le scadenze per l'aggiornamento quinquennale.

· Newsroom 123 Consulenza

L'Accordo Stato-Regioni Rep. 78/CSR del 17 aprile 2025 costituisce il riferimento normativo vigente per la formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro, sostituendo integralmente gli Accordi del 21 dicembre 2011 e del 7 luglio 2016. Raccogliamo qui le domande più frequenti ricevute da datori di lavoro, RSPP e uffici del personale.

Domanda 1 — I crediti formativi acquisiti prima dell'Accordo 2025 sono validi? Risposta: I percorsi formativi regolarmente erogati e documentati in conformità agli Accordi previgenti del 2011 e 2016 conservano la loro validità ai fini del computo del quinquennio. La decorrenza del quinquennio per l'aggiornamento non cambia per chi ha già completato la formazione prima dell'entrata in vigore dell'Accordo 2025.

Domanda 2 — Quali moduli possono essere erogati in e-learning? Risposta: La formazione generale dei lavoratori (4 ore) è ammessa in modalità FAD asincrona. La formazione specifica può prevedere una quota di e-learning per i moduli teorici, ma la parte applicativa e le esercitazioni devono essere svolte in presenza o videoconferenza sincrona interattiva. La formazione del preposto (parte aggiuntiva) deve essere erogata esclusivamente in presenza.

Domanda 3 — Quando scade l'aggiornamento quinquennale per un lavoratore formato nel 2021? Risposta: Il quinquennio decorre dalla data di completamento del percorso formativo; per un lavoratore che ha concluso la formazione nel 2021, l'aggiornamento quinquennale va erogato entro il 2026.

Domanda 4 — La verifica finale è obbligatoria per tutti i percorsi? Risposta: Sì, l'Accordo 2025 prevede la verifica finale obbligatoria per tutti i percorsi formativi obbligatori, con esito positivo documentato. Non è ammessa la sola attestazione di presenza.

Domanda 5 — Come si gestisce la formazione di un lavoratore che cambia mansione? Risposta: Il cambio di mansione che comporta nuovi rischi specifici impone la ripetizione della formazione specifica per il nuovo profilo, anche se il lavoratore ha già completato la formazione generale. La formazione specifica già erogata per la nuova mansione non deve essere ripetuta se è ancora nel quinquennio e il rischio è invariato.

Domanda 6 — Cosa succede se un lavoratore non è disponibile per la verifica finale? Risposta: L'Accordo non prevede deroghe all'obbligo di verifica. Il lavoratore deve completare la verifica entro un termine ragionevole; in assenza di verifica positiva documentata, il percorso non è considerato concluso ai fini dell'adempimento dell'obbligo formativo.

formazione accordo stato-regioni 2025 aggiornamento quinquennale FAQ D.Lgs. 81/08

Fonti normative

  • Accordo Stato-Regioni Rep. 78/CSR del 17/04/2025 — formazione obbligatoria sicurezza
  • Art. 37 D.Lgs. 81/08 — formazione dei lavoratori
  • Accordo Stato-Regioni 21/12/2011 (sostituito)
  • Accordo Stato-Regioni 07/07/2016 (sostituito)

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