<strong>Le novità del D.L. 146/2021 per il preposto</strong><br><br>Il Decreto-Legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito con modificazioni dalla Legge 17 dicembre 2021, n. 215, ha apportato significative modifiche al D.Lgs. 81/2008 con particolare riguardo alla figura del preposto.<br><br>Le principali novità riguardano: l'obbligo di designazione esplicita del preposto da parte del datore di lavoro in tutti i casi in cui la figura sia presente nell'organigramma della sicurezza; l'introduzione del potere di intervento diretto del preposto con sospensione dell'attività in caso di pericolo grave e immediato (art. 19, comma 1, lett. f-bis); l'obbligo di aggiornamento della formazione con cadenza biennale (in luogo del precedente aggiornamento quinquennale).<br><br><strong>L'aggiornamento biennale: durata, contenuti e modalità</strong><br><br>L'Accordo Stato-Regioni Rep. 78/CSR del 17 aprile 2025 ha ridefinito i requisiti formativi per il preposto allineandoli al nuovo quadro normativo. L'aggiornamento biennale ha una durata minima di 6 ore e deve comprendere: aggiornamenti normativi in materia di sicurezza sul lavoro; approfondimento delle responsabilità civili e penali del preposto; tecniche di comunicazione e gestione dei gruppi di lavoro; procedure di emergenza e criteri di intervento diretto.<br><br>La formazione può essere erogata in modalità aula, videoconferenza sincrona o e-learning (per i moduli teorici compatibili con questa modalità), purché il soggetto formatore soddisfi i requisiti previsti dall'Accordo. È comunque richiesta la verifica finale di apprendimento.<br><br><strong>Calcolo delle scadenze: quando scatta l'obbligo nel 2026</strong><br><br>Il biennio decorre dalla data di completamento dell'ultimo corso di aggiornamento (o dalla formazione iniziale, per i preposti neodesignati). Le aziende che hanno aggiornato i propri preposti tra il primo semestre 2024 e il primo semestre 2024 si trovano a dover ripianificare la formazione entro il primo semestre 2026.<br><br>È opportuno che il RSPP e il datore di lavoro verifichino il registro delle formazioni e pianifichino per tempo gli aggiornamenti, considerando i tempi di organizzazione dei corsi e la disponibilità dei lavoratori. Il mancato rispetto della scadenza espone il datore di lavoro alle sanzioni previste dall'art. 55 del D.Lgs. 81/2008.<br><br><strong>Poteri e responsabilità rafforzati: cosa deve saper fare il preposto</strong><br><br>Dopo il D.L. 146/2021 il preposto ha il potere-dovere di interrompere l'attività lavorativa in caso di pericolo grave e immediato e di allontanare i lavoratori dall'area pericolosa. Questo potere è esercitabile anche in assenza del datore di lavoro o del dirigente. Il preposto deve essere messo nelle condizioni di esercitarlo: dotato delle necessarie informazioni, autorità formale e mezzi.<br><br>La formazione biennale deve quindi includere esercitazioni pratiche sulle procedure di intervento, sulla gestione delle emergenze e sulla comunicazione con i livelli superiori della gerarchia aziendale in materia di sicurezza.
Fonti normative
- D.L. 21 ottobre 2021, n. 146 — modifiche D.Lgs. 81/2008
- L. 17 dicembre 2021, n. 215 — conversione D.L. 146/2021
- Accordo Stato-Regioni Rep. 78/CSR del 17/04/2025 — formazione preposto
- Art. 19 D.Lgs. 81/2008 — obblighi del preposto
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