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Aggiornamento biennale del preposto: obblighi, contenuti e modalità e-learning nel 2026

Il D.L. 146/2021 ha reso obbligatorio l'aggiornamento biennale del preposto. L'Accordo Stato-Regioni 2025 definisce durata (6 ore), contenuti e i limiti dell'e-learning per questa figura chiave.

· Redazione 123 Consulenza

La figura del preposto è stata valorizzata dal D.L. 146/2021 (convertito con L. 215/2021), che ha introdotto significative modifiche agli artt. 19 e 37 del D.Lgs. 81/08. Tra le novità più rilevanti vi è l'obbligo di aggiornamento biennale specifico, distinto dal generale aggiornamento quinquennale dei lavoratori.

L'Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 (Rep. 78/CSR) ha fornito il quadro attuativo per questo aggiornamento, definendo una durata minima di 6 ore, da svolgersi con cadenza biennale dalla data dell'ultimo corso di formazione valido. I contenuti devono riguardare: i nuovi obblighi di segnalazione e interlocuzione con il datore di lavoro e il RSPP, le modalità di esercizio del potere di interruzione dell'attività in caso di pericolo grave e immediato, l'aggiornamento normativo sulle principali modifiche al D.Lgs. 81/08, e i casi pratici relativi al ruolo di vigilanza nei confronti dei lavoratori.

Sul tema dell'e-learning, l'Accordo ammette questa modalità solo parzialmente per i moduli tecnici normativa e aggiornamento legislativo, mentre le simulazioni di situazioni di pericolo e i role play devono essere svolti in presenza o in videoconferenza sincrona. La regola generale è che almeno il 50% del monte ore dell'aggiornamento del preposto deve svolgersi con interazione diretta tra discente e docente.

Un aspetto spesso trascurato riguarda la documentazione: il datore di lavoro deve conservare l'attestato di aggiornamento e inserire i dati nel registro della formazione aziendale. In caso di cambio di mansione o di nomina di un nuovo preposto, la formazione specifica e l'aggiornamento biennale decorrono dalla data della nuova nomina.

Le sanzioni per inadempienza sono severe: il datore di lavoro che non garantisce l'aggiornamento biennale del preposto rischia una sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs. 81/08. Il preposto, inoltre, risponde in proprio per le carenze di vigilanza imputabili alla mancanza di formazione adeguata, come confermato da recente giurisprudenza.

Le imprese devono pertanto mappare i propri preposti, verificare le date degli ultimi aggiornamenti e pianificare in anticipo i corsi per evitare scoperture. Si consiglia di inserire le scadenze formative nel sistema di gestione della sicurezza e di programmare i corsi con congruo anticipo rispetto alla scadenza.

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Fonti normative

  • D.L. 146/2021 conv. L. 215/2021 — modifica art. 37 D.Lgs. 81/08
  • Accordo Stato-Regioni Rep. 78/CSR del 17/04/2025
  • Art. 19 D.Lgs. 81/08 — obblighi del preposto

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