Il D.L. 21 ottobre 2021 n. 146 ha introdotto l'obbligo di una formazione aggiuntiva a cadenza biennale per il preposto, modificando l'art. 37, comma 7 del D.Lgs. 81/08. L'Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025, Rep. 78/CSR, ha finalmente precisato in modo analitico i requisiti di questa formazione, sciogliendo i dubbi interpretativi che avevano rallentato l'attuazione dell'obbligo nelle PMI.
La durata minima dell'aggiornamento biennale è fissata in 8 ore, da svolgersi esclusivamente in presenza o in videoconferenza sincrona interattiva. I contenuti minimi obbligatori comprendono: il ruolo e le responsabilità del preposto nell'organizzazione della sicurezza, le tecniche di autorevolezza e leadership preventiva, la gestione delle situazioni di pericolo imminente e il potere-dovere di interrompere l'attività ai sensi dell'art. 19, comma 1, lett. f-bis del D.Lgs. 81/08. La modalità e-learning asincrona non è ammessa per questa componente formativa.
Per i preposti già in carica alla data di pubblicazione dell'Accordo, il termine per completare il primo aggiornamento biennale è fissato entro 12 mesi dalla pubblicazione ufficiale dell'Accordo stesso. L'obbligo si cumula con la formazione quinquennale ordinaria dei lavoratori prevista dall'art. 37 D.Lgs. 81/08 e non la sostituisce: si tratta di un percorso aggiuntivo e specifico per il ruolo di preposto.
Le PMI con preposti che svolgono anche mansioni operative — situazione frequente nelle aziende di piccole dimensioni — devono pianificare per tempo i corsi di aggiornamento, tenendo conto che i preposti non possono essere esentati dall'obbligo nemmeno quando la loro funzione di sorveglianza è limitata a un ristretto numero di dipendenti.