Il D.L. 21 ottobre 2021, n. 146, convertito dalla Legge 215/2021, ha modificato l'art. 37 del D.Lgs. 81/2008 introducendo l'obbligo di formazione aggiuntiva per i preposti con cadenza almeno biennale, in aggiunta alla formazione iniziale per il ruolo. L'Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 (Rep. 78/CSR) ha ridefinito il quadro complessivo della formazione obbligatoria, generando alcune incertezze applicative su come raccordare le disposizioni previgenti con il nuovo sistema.
La nota di chiarimento precisa in primo luogo che la formazione aggiuntiva biennale del preposto ha una durata minima di 6 ore e deve riguardare gli aggiornamenti normativi in materia di SSL, la casistica infortunistica specifica del settore, le tecniche di comunicazione e le modalità di esercizio del ruolo di vigilanza. Tale formazione può essere erogata in aula, in videoconferenza sincrona o — per i moduli compatibili — in modalità e-learning, purché con verifica finale di apprendimento.
Riguardo al riconoscimento della formazione pregressa, la nota chiarisce che i corsi di aggiornamento per preposti già svolti tra il 2022 e la data di entrata in vigore del nuovo Accordo possono essere riconosciuti come primo ciclo biennale, a condizione che abbiano avuto durata non inferiore a 6 ore e abbiano trattato contenuti coerenti con quelli ora previsti. Il conteggio biennale repart dall'ultima formazione validamente completata.
Le imprese sono invitate a verificare il registro aggiornato dei preposti, la data dell'ultima formazione svolta per ciascuno e la programmazione del prossimo ciclo biennale, pianificando i corsi con anticipo sufficiente rispetto alle scadenze. La mancata erogazione della formazione biennale espone il datore di lavoro e il dirigente alle sanzioni previste dall'art. 55 del D.Lgs. 81/2008.