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Accordo Stato-Regioni: novità sulla formazione sicurezza 2026

Il nuovo Accordo Stato-Regioni Rep. 78/CSR del 17 aprile 2025, entrato pienamente in vigore nel 2026, riforma in modo organico la formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Le imprese devono aggiornare i propri piani formativi per adeguarsi ai nuovi requisiti su durate, contenuti minimi, soggetti formatori e verifiche finali.

· Newsroom 123 Consulenza

L'Accordo Stato-Regioni Rep. 78/CSR del 17 aprile 2025 ha riordinato in un unico testo normativo le disposizioni sulla formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro, sostituendo gli Accordi del 21 dicembre 2011 (formazione lavoratori e dirigenti) e del 7 luglio 2016 (formazione RLS), e aggiornando le previsioni introdotte dal D.L. 146/2021 per la formazione aggiuntiva del preposto.

Per i lavoratori, la formazione si articola in un modulo generale (4 ore) e un modulo specifico di rischio (4, 8 o 12 ore secondo la macro-classe di rischio: basso, medio, alto). Il nuovo accordo ha introdotto la possibilità di erogare il modulo generale in modalità e-learning asincrono con verifica finale, mentre il modulo specifico richiede almeno il 30% delle ore in modalità pratica o laboratoriale.

Per i preposti, la formazione iniziale resta di 8 ore con aggiornamento biennale di 6 ore (obbligo introdotto dal D.L. 146/2021). Il nuovo accordo ha definito con maggiore precisione i contenuti minimi dell'aggiornamento biennale, che deve includere almeno un modulo pratico su tecniche di supervisione e riconoscimento dei rischi specifici del settore.

Per i dirigenti, il percorso formativo di 16 ore rimane invariato nella durata ma viene aggiornato nei contenuti con l'inclusione di moduli su: gestione della sicurezza nella supply chain, sicurezza nel lavoro agile e ibrido, responsabilità amministrativa dell'ente ai sensi del D.Lgs. 231/2001. I datori di lavoro che svolgono direttamente le funzioni di RSPP (ammissibili secondo le classi di rischio) devono seguire percorsi di formazione specifici per settore con verifica finale obbligatoria.

I crediti formativi acquisiti con i percorsi previgenti restano validi fino alla prima scadenza utile di aggiornamento, evitando quindi la necessità di ripetere la formazione già svolta. Le imprese devono tuttavia verificare che i soggetti formatori da cui intendono acquistare i corsi siano in possesso dei requisiti previsti dal nuovo accordo.

accordo stato-regioni formazione lavoratori preposto dirigenti D.Lgs. 81/08

Fonti normative

  • Accordo Stato-Regioni Rep. 78/CSR del 17/04/2025 — formazione SSL
  • D.L. 146/2021 — aggiornamento formazione preposto cadenza biennale
  • D.Lgs. 81/08 — art. 37 — Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti

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