L'Accordo Stato-Regioni Rep. 78/CSR del 17 aprile 2025 ha riordinato in un unico testo normativo le disposizioni sulla formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro, sostituendo gli Accordi del 21 dicembre 2011 (formazione lavoratori e dirigenti) e del 7 luglio 2016 (formazione RLS), e aggiornando le previsioni introdotte dal D.L. 146/2021 per la formazione aggiuntiva del preposto.
Per i lavoratori, la formazione si articola in un modulo generale (4 ore) e un modulo specifico di rischio (4, 8 o 12 ore secondo la macro-classe di rischio: basso, medio, alto). Il nuovo accordo ha introdotto la possibilità di erogare il modulo generale in modalità e-learning asincrono con verifica finale, mentre il modulo specifico richiede almeno il 30% delle ore in modalità pratica o laboratoriale.
Per i preposti, la formazione iniziale resta di 8 ore con aggiornamento biennale di 6 ore (obbligo introdotto dal D.L. 146/2021). Il nuovo accordo ha definito con maggiore precisione i contenuti minimi dell'aggiornamento biennale, che deve includere almeno un modulo pratico su tecniche di supervisione e riconoscimento dei rischi specifici del settore.
Per i dirigenti, il percorso formativo di 16 ore rimane invariato nella durata ma viene aggiornato nei contenuti con l'inclusione di moduli su: gestione della sicurezza nella supply chain, sicurezza nel lavoro agile e ibrido, responsabilità amministrativa dell'ente ai sensi del D.Lgs. 231/2001. I datori di lavoro che svolgono direttamente le funzioni di RSPP (ammissibili secondo le classi di rischio) devono seguire percorsi di formazione specifici per settore con verifica finale obbligatoria.
I crediti formativi acquisiti con i percorsi previgenti restano validi fino alla prima scadenza utile di aggiornamento, evitando quindi la necessità di ripetere la formazione già svolta. Le imprese devono tuttavia verificare che i soggetti formatori da cui intendono acquistare i corsi siano in possesso dei requisiti previsti dal nuovo accordo.