La patente a crediti per i cantieri temporanei o mobili, operativa dal 1° ottobre 2024 in base all'art. 27 del D.Lgs. 81/08 come modificato dal D.L. 19/2024 (conv. L. 56/2024), ha ricevuto nel 2026 aggiornamenti procedurali rilevanti dall'Ispettorato Nazionale del Lavoro.
Requisiti per il rilascio: la patente è rilasciata in formato digitale tramite il portale INL su presentazione di autocertificazione. I requisiti da attestare sono: iscrizione alla Camera di Commercio con codice ATECO coerente con i lavori da svolgere, DURC in corso di validità, adempimento degli obblighi formativi previsti dal D.Lgs. 81/08 per datori di lavoro e lavoratori, possesso del DVR aggiornato, regolarità assicurativa INAIL. Il punteggio iniziale è di 30 crediti.
Soglia operativa: la patente non può essere utilizzata in cantiere se il punteggio scende sotto i 15 crediti. L'INL ha precisato che il committente e il responsabile dei lavori devono verificare il punteggio non solo prima dell'avvio del cantiere, ma anche periodicamente durante i lavori, documentando ogni verifica nel fascicolo del cantiere.
Decurtazioni in fase cautelare: le decurtazioni disposte con provvedimento cautelare prima della definitività possono essere sospese in presenza di ricorso pendente, con richiesta motivata al Ministero del Lavoro entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento.
Recupero dei crediti: è possibile recuperare i crediti perduti frequentando corsi di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro di durata minima 4 ore per credito, presso enti accreditati. Non sono ammessi corsi in e-learning per il recupero dei crediti. Il massimo recuperabile è 10 crediti per anno solare.
Imprese con sede UE non italiana: l'INL ha chiarito le modalità operative per le imprese con sede in altro Stato membro che operano in Italia in regime di prestazione temporanea di servizi, definendo gli adempimenti equivalenti richiesti in luogo della patente italiana.