La patente a crediti per i cantieri temporanei o mobili, introdotta dall'art. 29 del D.L. 2 marzo 2024, n. 19 (convertito dalla L. 29 aprile 2024, n. 56) che ha sostituito l'art. 27 del D.Lgs. 81/08, è pienamente operativa dal 1° ottobre 2024. Nel 2026 l'Ispettorato Nazionale del Lavoro ha pubblicato aggiornamenti procedurali significativi che le imprese devono conoscere.
Requisiti per il rilascio: la patente è rilasciata in formato digitale tramite il portale INL, previa autocertificazione del possesso di tutti i requisiti previsti dalla norma: iscrizione alla Camera di Commercio con codice ATECO coerente, DURC in corso di validità, adempimento degli obblighi formativi previsti dal D.Lgs. 81/08 per il datore di lavoro e per i lavoratori, possesso del DVR (per le imprese soggette all'obbligo), regolarità assicurativa INAIL. Il punteggio iniziale è di 30 crediti.
Soglia minima operativa: la patente non può essere utilizzata in cantiere se il punteggio scende sotto 15 crediti. Al di sotto di questa soglia l'impresa non può avviare né proseguire lavori in cantieri temporanei o mobili.
Decurtazioni e fase cautelare: l'INL ha chiarito nel 2026 che le decurtazioni disposte con provvedimento cautelare (prima della definitività) possono essere sospese in presenza di ricorso pendente, con richiesta motivata al Ministero del Lavoro. L'entità delle decurtazioni varia in funzione della gravità della violazione: le violazioni che hanno comportato infortuni gravi o mortali determinano le decurtazioni più severe, fino alla sospensione totale della patente.
Recupero dei crediti: è possibile recuperare i crediti perduti partecipando a corsi di formazione specifici in materia di sicurezza, con recupero di un credito per ogni corso completato, fino a un massimo di 10 crediti per anno solare.
Obblighi del committente: il committente e il responsabile dei lavori devono verificare, prima dell'avvio e periodicamente durante il cantiere, che ogni impresa operante sia in possesso della patente valida con punteggio non inferiore a 15 crediti. La verifica deve essere documentata nel fascicolo del cantiere.