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Sicurezza sul lavoro

Vibrazioni meccaniche: valori limite, valutazione e obblighi

Valori d'azione e limite per vibrazioni mano-braccio e corpo intero (art. 201 D.Lgs. 81/2008), valutazione e sorveglianza sanitaria.

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Le vibrazioni meccaniche sono regolate dal Titolo VIII, Capo III del D.Lgs. 81/2008 (artt. 199-205), che recepisce la Direttiva 2002/44/CE. La norma distingue le vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio (HAV), tipiche degli utensili portatili, e quelle trasmesse al corpo intero (WBV), tipiche della guida di mezzi e macchine.

Valori d'azione e valori limite

L'art. 201 fissa questi valori, riferiti all'esposizione giornaliera normalizzata a otto ore, A(8):

Per il corpo intero l'Italia ha adottato il limite di 1,0 m/s². Il valore di 1,15 m/s² che si trova in alcune fonti è l'opzione alternativa prevista dalla direttiva, ma non è quella del D.Lgs. 81/2008.

Chi è esposto

Mano-braccio: martelli demolitori e perforatori, smerigliatrici, motoseghe, decespugliatori, avvitatori a impulsi, levigatrici, compattatori a piatto vibrante. Corpo intero: trattori, macchine movimento terra, carrelli elevatori su pavimentazioni irregolari, autocarri su percorsi accidentati, mezzi di cantiere.

Le patologie tipiche sono la sindrome da vibrazioni mano-braccio, con disturbi vascolari (fenomeno di Raynaud), neurologici e osteoarticolari, e i disturbi del rachide lombare per le vibrazioni al corpo intero.

Come si fa la valutazione

L'art. 202 consente di valutare l'esposizione senza misure, usando i dati dei fabbricanti o le banche dati (come quella del Portale Agenti Fisici), purché siano rappresentativi delle condizioni reali d'uso. Quando i dati non sono adeguati servono misurazioni secondo UNI EN ISO 5349 per il mano-braccio e ISO 2631-1 per il corpo intero.

Il calcolo parte dai tempi effettivi di utilizzo di ogni attrezzatura, non dalla durata del turno. La valutazione degli agenti fisici va programmata ed effettuata almeno ogni quattro anni e aggiornata quando cambiano attrezzature o lavorazioni (art. 181).

Misure quando si supera il valore d'azione

Superato il valore d'azione, il datore di lavoro elabora un programma di misure tecniche e organizzative (art. 203): attrezzature a basse vibrazioni, manutenzione di utensili e sedili, impugnature e sedili antivibranti, riduzione dei tempi di esposizione, pause e rotazioni, abbigliamento contro freddo e umidità per chi usa utensili vibranti. Il valore limite non deve mai essere superato: se succede, vanno adottate subito misure per riportare l'esposizione sotto il limite.

Sorveglianza sanitaria e formazione

I lavoratori esposti oltre i valori d'azione sono sottoposti a sorveglianza sanitaria, di norma una volta l'anno o con la periodicità stabilita dal medico competente (art. 204). Devono inoltre ricevere informazione e formazione sui rischi, sui risultati della valutazione e sull'uso corretto delle attrezzature.

Errori frequenti

Cosa fare in pratica

Fai un elenco delle attrezzature vibranti per mansione, stima o misura i tempi di utilizzo, calcola A(8) e confrontalo con 2,5 e 5 m/s² (mano-braccio) e 0,5 e 1,0 m/s² (corpo intero). Inserisci nel DVR il programma di misure e la data della prossima revisione.

vibrazioni HAV WBV agenti fisici D.Lgs. 81/2008

Fonti normative

Testo a cura della redazione di 123 Consulenza. Ultimo aggiornamento: . Le informazioni hanno carattere generale: per l’applicazione al tuo caso verifica il testo vigente delle norme citate.

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