Le vibrazioni meccaniche rappresentano uno dei rischi fisici più diffusi nei luoghi di lavoro, in particolare nei settori edile, manifatturiero, agricolo e dei trasporti. Il Titolo VIII Capo III del D.Lgs. 81/08 (artt. 199-205) stabilisce i valori limite di esposizione (VLE) e i valori di azione (VA) sia per le vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio (HAV) sia per quelle trasmesse al corpo intero (WBV).
Per le vibrazioni mano-braccio (HAV), il valore di azione giornaliero è fissato a 2,5 m/s² (A(8)) e il valore limite a 5 m/s². Superare il valore di azione obbliga il datore di lavoro ad attuare misure tecniche e organizzative per ridurre l'esposizione; superare il valore limite è vietato. Per le vibrazioni corpo intero (WBV), il valore di azione è 0,5 m/s² e il limite 1,15 m/s².
La valutazione dell'esposizione deve essere effettuata tramite misurazioni strumentali o, in alternativa, mediante l'utilizzo di banche dati validate. In Italia, INAIL mette a disposizione il software VIBRA e altre risorse per la stima dell'esposizione a partire dai dati di emissione delle macchine dichiarati dai fabbricanti. Tuttavia, la differenza tra emissione dichiarata e vibrazione reale percepita dal lavoratore può essere significativa, motivo per cui le misurazioni dirette in condizioni reali di utilizzo restano il metodo più affidabile.
Le macchine che espongono maggiormente ai rischi HAV includono: martelli pneumatici, smerigliatrici angolari, motoseghe, trapani a percussione, compattatori manuali e chiavi pneumatiche. Per le WBV, le categorie più a rischio sono: carrelli elevatori, macchine movimento terra (escavatori, bulldozer, pale meccaniche), trattori agricoli e veicoli per la manutenzione stradale.
Il DVR deve contenere la valutazione specifica del rischio vibrazioni, con riferimento alle mansioni esposte, alla durata dell'esposizione giornaliera, alle macchine utilizzate e ai valori calcolati. Quando il VA è superato, devono essere programmati la sorveglianza sanitaria, la formazione dei lavoratori, la manutenzione preventiva delle macchine e la rotazione delle mansioni.
Una recente sentenza della Cassazione penale (2026) ha confermato la responsabilità del datore di lavoro per omessa valutazione del rischio vibrazioni, anche in presenza di documentazione generica nel DVR. La valutazione, per essere adeguata, deve essere specifica per mansione e aggiornata quando cambiano le macchine o le modalità di utilizzo.