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Approfondimento

Telelavoro e smart working: rischi emergenti per la sicurezza nel 2026 e obblighi datoriali

Lo smart working ha trasformato il panorama della sicurezza sul lavoro: dal rischio ergonomico nel home office alle molestie digitali, dall'isolamento sociale al burn-out da iperconnettività. Guida agli obblighi del datore di lavoro nel 2026.

· Redazione 123 Consulenza

Lo smart working (lavoro agile) disciplinato dalla Legge 22 maggio 2017 n. 81 e le sue disposizioni sul telelavoro (D.Lgs. 81/08 Titolo VII e accordo collettivo interconfederale del 2004) hanno generato una nuova categoria di rischi lavorativi che la normativa tradizionale fatica a intercettare. Nel 2026, con un numero ancora elevato di lavoratori in modalità mista (ibrido), i datori di lavoro devono aggiornare la valutazione dei rischi per includere le specificità del lavoro fuori sede.

I rischi ergonomici nel home office

Il rischio ergonomico è il più frequentemente segnalato dai lavoratori in smart working: assenza di una postazione VDT conforme (art. 174 D.Lgs. 81/08 e Allegato XXXIV), utilizzo di sedie non ergonomiche, tavoli a altezza non regolabile, monitor in posizione inadeguata. La Circolare del Ministero del Lavoro n. 1/2004 sull'accordo interconfederale sul telelavoro prevede che il datore di lavoro garantisca che la postazione casalinga rispetti i requisiti ergonomici minimi, fornendo eventualmente l'attrezzatura necessaria.

Nel 2026, l'INAIL ha aggiornato le linee guida per la valutazione del rischio VDT in smart working, raccomandando: sopralluogo virtuale (video-call) della postazione casalinga con check-list standardizzata, fornitura di kit ergonomico base (tastiera esterna, mouse, supporto monitor), formazione specifica sull'auto-valutazione posturale per i lavoratori in smart working.

Rischi psicosociali: burn-out da iperconnettività e diritto alla disconnessione

L'iperconnettività — la tendenza a restare reperibili fuori dall'orario di lavoro tramite e-mail, messaggistica istantanea e notifiche — è uno dei rischi psicosociali più rilevanti nel lavoro da remoto. In Italia, il diritto alla disconnessione è riconosciuto dall'art. 19 della Legge 81/2017 per lo smart working e deve essere esplicitamente disciplinato nell'accordo individuale tra datore e lavoratore. L'accordo deve indicare le fasce orarie di irreperibilità, le modalità di segnalazione delle urgenze e le misure per evitare sanzioni per il mancato risposta fuori orario.

La valutazione del rischio stress lavoro-correlato (D.Lgs. 81/08 art. 28) deve includere, per i lavoratori in smart working, gli indicatori sentinella specifici: aumento delle ore lavorate oltre il normale orario, difficoltà di separazione mentale tra vita privata e professionale, riduzione del supporto sociale percepito.

Rischi domestici e copertura INAIL

In caso di infortunio durante lo smart working, la copertura INAIL è garantita dall'art. 23 della Legge 81/2017, che equipara il lavoratore in smart working a quello in sede per la copertura assicurativa. Tuttavia, la legge esclude dalla copertura gli infortuni avvenuti durante interruzioni dell'attività non connesse all'esecuzione della prestazione (es. infortuni durante la pausa pranzo in cucina non connessi a rischi lavorativi specifici). Il lavoratore deve tenere un diario delle attività e documentare la modalità di infortunio per agevolare il riconoscimento INAIL.

Sicurezza informatica e protezione dei dati nel lavoro remoto

Lo smart working aumenta l'esposizione al rischio di attacchi informatici: phishing, ransomware, violazione di reti Wi-Fi domestiche non protette. Sebbene questi rischi rientrino primariamente nella sfera della sicurezza informatica (GDPR, D.Lgs. 196/2003), hanno implicazioni per la sicurezza sul lavoro quando coinvolgono accessi abusivi a sistemi di controllo industriale (OT/IT convergence) o sottrazione di dati sensibili sui lavoratori. Nel 2026, il DPCM sulla resilienza cibernetica delle infrastrutture critiche include disposizioni per il lavoro da remoto nelle PMI che gestiscono infrastrutture classificate.

Obblighi documentali del datore di lavoro

In sintesi, il datore di lavoro che impiega lavoratori in smart working deve: redigere o aggiornare il DVR includendo la sezione smart working/telelavoro, predisporre l'accordo individuale di smart working conforme all'art. 19 L. 81/2017, consegnare al lavoratore l'informativa sui rischi specifici dello smart working (art. 22 L. 81/2017), fornire e manutenere l'attrezzatura di lavoro conforme ai requisiti di sicurezza.

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Fonti normative

  • Legge 22 maggio 2017 n. 81 — Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato (smart working)
  • D.Lgs. 81/2008 art. 28 — Valutazione rischio stress lavoro-correlato
  • INAIL — Linee guida per la valutazione del rischio VDT in smart working (2026)

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